LAVORO – TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – DATORI DI LAVORO – DELEGA DI FUNZIONI – EFFICACIA – CONDIZIONI – ACCETTAZIONE IN FORMA SCRITTA DELLA DELEGA DA PARTE DEL DELEGATO – CHIARIMENTI
Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito sull’istituto della delega di funzioni di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008.
L’Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla delega di funzioni. In particolare l’istante chiede di sapere “se esiste l’obbligo di accettazione della delega da parte del soggetto delegato individuato dal datore di lavoro e se il soggetto delegato può rifiutare tale delega.”
Al riguardo va premesso che l’art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che “la delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesi dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
L’art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede, per il datore di lavoro, la possibilità di delegare i propri obblighi, ad eccezione della valutazione dei rischi e relativo documento e la designazione del RSPP, ad altro soggetto dotato dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.
Perché la delega sia efficace è necessario che abbia tutte le caratteristiche previste dal citato art. 16, quali la forma scritta, la certezza della data, il possesso da parte del delegato di tutti gli elementi di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura specifica delle funzioni delegate ed infine la possibilità da parte dello stesso delegato di disporre di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni a lui delegate.
Tra le caratteristiche indicate nell’art. 16, comma 1, il legislatore ha espressamente previsto, alla lett. e) del decreto in parola, che la delega “sia accettata dal delegato per iscritto”, elemento che la distingue dal conferimento di incarico, il che implica la possibilità di una non accettazione della stessa.
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