LAVORO – TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI – COSTITUZIONE, A VALLE DELLA AGGIUDICAZIONE DI UN APPALTO PUBBLICO O PRIVATO, DI UNA SOCIETÀ CONSORTILE PER L’ESECUZIONE UNITARIA DEI LAVORI – INDIVIDUAZIONE IMPRESA AFFIDATARIA – RISPOSTA A QUESITO
Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti sulla individuazione dell’impresa affidatario – ai sensi dell’art. 89, co. 1, lett. i, D.Lgs. n. 81/2008 – nel caso di costituzione, a valle dell’aggiudicazione di un appalto, di società consortile per l’esecuzione unitaria dei lavori.
L’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla “individuazione dell’impresa affidataria – ai sensi dell’art. 89, co. 1, lett. i, D.Lgs. n. 81/2008 – nel caso di costituzione, a valle dell’aggiudicazione di un appalto pubblico o privato, di una società consortile per l’esecuzione unitaria dei lavori”.
Al riguardo va premesso che l’art. 89, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 81/2008 definisce impresa affidataria l'”impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi […]”. In particolare la norma suddetta prevede il caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese ma non già la fattispecie dell’Associazione Temporanea di Imprese (di seguito ATI) (art. 89, comma 1, lett. i).
Il legislatore, all’art. 97 del decreto in parola, ha poi previsto per il datore di lavoro dell’impresa affidataria una serie di obblighi tra cui quello primario di verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e dell’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
È evidente che all’impresa affidataria spetta un ruolo di particolare rilevanza, essendo questa tenuta, in sostanza, al generale coordinamento ed alla supervisione, rispetto agli adempimenti sulla sicurezza che competono a tutti i soggetti operanti in cantiere, di tutti i lavori da essa affidati ad altre imprese.
L’interpellante ricorda che “l’articolo 93 del Regolamento Appalti (D.P.R. n. 207/2010) prevede espressamente che le imprese associate, dopo l’aggiudicazione, possano decidere di costituire tra loro una società, anche di tipo consortile, per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori. Della società di gestione dovranno far parte tutti i concorrenti riuniti, nella medesima percentuale di partecipazione al raggruppamento. La società, una volta costituita, subentrerà nell’esecuzione dell’appalto, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto, ferma restando le responsabilità dei concorrenti riuniti, ai sensi del codice dei contratti pubblici.
In sostanza, per effetto del subentro, non si determina una sostituzione della società di gestione nella titolarità del contratto di appalto, che formalmente permane in capo all’ATI aggiudicataria. Ciò che avviene è la creazione di una struttura operativa a servizio dell’Associazione contraente, alla quale viene demandata la gestione materiale dell’appalto, dovendo provvedere essa a tutto ciò che è necessario ai fini dell’esecuzione dei lavori (impianto del cantiere, assunzione delle maestranze gestione dei rapporti con i subappaltatori e fornitori, etc.).”
Nel caso in cui il contratto di appalto sia stato aggiudicato ad una Associazione Temporanea di Imprese che, a valle dell’aggiudicazione, abbia deciso di provvedere all’esecuzione unitaria dei lavori, attraverso la costituzione di una società di gestione, è necessario individuare l’impresa che si configura quale affidataria e a cui spettano gli obblighi sopra richiamati.
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
La società consortile, eventualmente costituita dopo l’aggiudicazione dell’appalto, unico soggetto che esegue i lavori e che gestisce i rapporti con i terzi, assume su di sé i rapporti che scaturiscono dall’esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto, ivi compreso il potere di subappaltare parte dell’opera e di organizzare il proprio personale ai fini dell’esecuzione dei lavori appaltati. Viceversa, le singole imprese, costituenti l’ATI, non eseguono direttamente alcun lavoro oggetto dell’appalto.
In conclusione la Commissione ritiene che la titolarità del contratto di appalto con il committente, all’atto dell’affidamento dei lavori, permane in capo all’ATI, mentre la società consortile, assumendo l’incarico della gestione totale dei lavori, sia come impresa esecutrice sia come impresa autorizzata dal committente a stipulare contratti di subappalto, è destinataria degli obblighi di cui all’art. 97 del D.Lgs. 81/2008.
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