LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – LAVORO INTERMITTENTE – UTILIZZO TIPOLOGIA CONTRATTUALE – DUPLICE IPOTESI – FIGURA DI ADDETTO ALL’ATTIVITA’ DI INSTALLAZIONE, ALLESTIMENTO E ADDOBBI PALCHI, STAND PRESSO FIERE, CONGRESSI, MANIFESTAZIONI E/O SPETTACOLI CON UTILIZZO DI APPOSITE APPARECCHIATURE FORNITE DAL DATORE DI LAVORO – FIGURE DI AUTISTI SOCCORRITORI E SOCCORRITORI DI AUTOAMBULANZA, MEDIANTE L’EQUIPARAZIONE DI TALI FIGURE ALLA CATEGORIA DEL “PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI IGIENICI SANITARI” NEI “POSTI DI PUBBLICA ASSISTENZA” – CHIARIMENTI
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – lavoro intermittente – R.D. n. 2657/1923 – addetto all’installazione di addobbi palchi, stand presso fiere, congressi, manifestazioni e/o spettacoli – autista soccorritore e soccorritore di autoambulanza.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per avere chiarimenti da questa Direzione generale in merito al possibile utilizzo della tipologia contrattuale del lavoro intermittente in relazione “alla figura di addetto all’attività di installazione, allestimento e addobbi palchi, stand presso fiere, congressi, manifestazioni e/o spettacoli con utilizzo di apposite apparecchiature fornite dal datore di lavoro”, operando un rinvio alle categorie professionali contemplate al n. 43 e/o al n. 46 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923.
Si pone, inoltre, la questione afferente alla possibilità di instaurare rapporti di lavoro intermittente con riferimento alle attività svolte dagli autisti soccorritori e soccorritori di autoambulanza, mediante l’equiparazione di tali figure alla categoria del “personale addetto ai servizi igienici sanitari” nei “posti di pubblica assistenza”, menzionata al punto n. 21 della tabella citata.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare, occorre verificare se le figure degli addetti all’installazione di addobbi, palchi o stand prospettate dall’istante possano essere ricondotte nell’ambito delle categorie declinate ai nn. 43 e 46 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, recante l’elenco delle attività a carattere discontinuo con riferimento alle quali è consentita la stipulazione di contratti di lavoro intermittente, in mancanza delle causali di carattere oggettivo o soggettivo di cui agli artt. 34 e 40, D.Lgs. n. 276/2003.
Nello specifico, il n. 43 contempla le attività espletate da “operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi”, mentre il n. 46 si riferisce alle figure degli “Operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose”.
Sulla base di tali definizione, non sembra possibile operare una equiparazione tra le categorie professionali in questione e quelle indicate ai nn. 43-46 del R.D., laddove il prestatore risulti incaricato all’installazione/smontaggio/allestimento di palchi, stand o strutture di ingegneria civile in occasione di concerti, spettacoli, fiere, congressi e manifestazioni sportive, in quanto attività esclusivamente prodromiche ovvero successive – seppur funzionalmente connesse – all’evento e allo spettacolo.
Resta ferma la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro di natura intermittente anche per tali attività laddove il lavoratore sia in possesso dei requisiti anagrafici di cui all’art. 34 citato o qualora ciò sia previsto dalla contrattazione collettiva.
Riguardo al settore dello spettacolo, si ricorda inoltre che, per espressa previsione normativa, non trova applicazione il vincolo delle quattrocento giornate di effettivo lavoro nel corso di tre anni solari di cui all’art. 34, comma 2 bis, D.Lgs. citato, introdotto dal D.L. n. 76/2013 (cfr. ML circ. n. 35/2013).
Si ritiene opportuno, altresì, richiamare l’attenzione in ordine al fondamentale ruolo che assume, per le categorie professionali in argomento, la disciplina prevenzionistica in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento agli obblighi di formazione ed informazione dei lavoratori, in considerazione degli elevati rischi di infortunio e delle problematicità organizzative connesse alla gestione degli appalti riscontrabili nel settore.
In risposta al secondo quesito, non sembra possibile altresì ricomprendere le figure degli autisti soccorritori e soccorritori di autoambulanza nell’ambito della categoria del “personale addetto ai servizi igienici sanitari” nei “posti di pubblica assistenza” di cui al punto n. 21 della tabella citata.
La terminologia utilizzata evidenzia, infatti, che le relative attività si riferiscono solo a servizi igienici sanitari e non di pronto soccorso, resi all’interno di strutture di pubblica assistenza.
Resta ferma, anche in tal caso, la possibilità di instaurare rapporti di lavoro intermittente nella misura in cui il lavoratore sia in possesso dei requisiti anagrafici o oggettivi previsti dal contratto collettivo, nazionale o territoriale, di riferimento.
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