LAVORO – TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – FIGURA DEL FORMATORE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – CRITERI DI QUALIFICAZIONE – OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE – CHIARIMENTI
Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo il decreto interministeriale 6 marzo 2013.
La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori), ha avanzato istanza di interpello in merito al decreto interministeriale 6 marzo 2013 relativo ai criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro. In particolare l’istante chiede di sapere se “con il termine alternativamente si intende che nell’arco dei tre anni il formatore-docente deve effettuare sia attività di docenza che seguire corsi di aggiornamento ovvero è da considerarsi valevole quale aggiornamento se per i primi tre anni effettua solo attività di docenza, per un minimo di 24 ore, e per i tre anni successivi frequenta solo corsi di aggiornamento e convegni per almeno 24 ore”
Al riguardo va premesso che il decreto 6 marzo 2013, in vigore dal 18 marzo 2014 – attuativo della previsione di cui all’art. 6, comma 8, lett. m-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 – definisce i criteri di qualificazione della figura di formatore per la salute e sicurezza sul lavoro dei quali deve essere in possesso il docente dei corsi di formazione per datori di lavoro che intendano svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione nonché per lavoratori, dirigenti e preposti.
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
Il decreto 6 marzo 2013 stabilisce l’obbligo di aggiornamento professionale, con cadenza triennale, per il formatore-docente. Il triennio decorre:
– dalla data di applicazione (12 mesi dopo la pubblicazione su G.U.) per chi è già qualificato a tale data;
– dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione per gli altri.
L’obbligo di aggiornamento si articola in due diverse modalità, il formatore-docente è tenuto alternativamente:
1. alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
2. ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza.
Con il termine “alternativamente” il legislatore ha inteso dare la possibilità al formatore-docente di scegliere liberamente la tipologia di aggiornamento più confacente alla sua figura e non ha, viceversa, inteso che le due modalità vadano alternate nei consecutivi trienni ovvero per tre anni solo docenza e per i tre anni successivi solo corsi di aggiornamento e convegni.
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