La Federutility (Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche) ha chiesto a questa Commissione di pronunciarsi riguardo alla corretta interpretazione dell’art. 100, comma 6, del Dlgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, laddove prevede che le disposizioni sul Piano di Sicurezza e Coordinamento (di seguito, Psc), ove previsto, «non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell’erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione ».
Al riguardo, la richiedente ha evidenziato che:
– le aziende multiutility (aziende di servizi pubblici locali che operano nei settori dell’energia elettrica, del gas, dell’acqua e dei servizi funerari) che si occupano della erogazione di servizi «a rete» sul territorio, provvedono anche al pronto intervento per garantire la continuità nell’erogazione dei servizi e per garantire la sicurezza delle persone;
– in territori anche ampi (si pensi ad una Provincia) è possibile che simili interventi siano anche migliaia in un anno;
– i lavori di pronto intervento sono caratterizzati da una grande ripetitività consistendo spesso in attività di poche ore e di limitata entità (anche in termini di uomini-giorno);
– a titolo esemplificativo, i lavori di pronto intervento sono relativi ai seguenti servizi: acqua potabile; acque reflue; gas (metano e Gpl); teleriscaldamento; energia elettrica; telecomunicazioni; reti informatiche;
– i suddetti lavori di pronto intervento tesi a garantire la continuità dei servizi essenziali per la popolazione si compongono di attività sequenziali quali: ricerca ed individuazione del guasto; apertura e/o sezionamento tratto guasto; alimentazione di emergenza; accesso e scavo; riparazione e sostituzione del tratto di rete; ripristino normale configurazione di rete; ripristino e collaudo di reti di comunicazione;
– in relazione a tali lavori le aziende multiutility sono solite predisporre singole procedure operative per ogni tipologia di lavori, che comprendono la redazione di Psc per ogni singola tipologia di attività, e applicano tutte le disposizioni di cui al Titolo IV del Dlgs n. 81/2008 (quali, ad esempio, quelle relative alla notifica preliminare di cui all’articolo 99 del Dlgs n. 81/2008, e alla verifica della redazione del Piano Operativo di Sicurezza, di seguito POS, di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Dlgs n. 81/2008, da parte dei datori di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici).
Al riguardo, va evidenziato che l’articolo 100, comma 6, del Dlgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni dispone che: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell’erogazione dei servizi pubblici essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, gas, reti di comunicazione». Tale disposizione è quella risultante all’esito della modifica introdotta dal Dlgs n. 106/2009, in ordine alla quale, in sede di Relazione illustrativa del provvedimento (cd. «correttivo» al Dlgs n. 81/2008), è dato leggere quanto segue: «L’articolo 100 viene modificato in modo che non sia necessaria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) quando sia necessario garantire la continuità nella fruizione di servizi essenziali per la popolazione».
Tutto ciò premesso la Commissione
fornisce le seguenti indicazioni
La Commissione ritiene opportuno rimarcare come la previsione del comma 6 dell’articolo 100 del Dlgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni si riferisca anche ad ipotesi nelle quali è necessario contemperare tra loro esigenze di livello costituzionale, quali la tutela della salute e sicurezza sul lavoro e l’erogazione (o la continuità nella erogazione) di servizi pubblici essenziali per la popolazione. In simili situazioni, il Legislatore ha ritenuto opportuno favorire la rapidità nello svolgimento dei lavori prevedendo che i medesimi lavori si possano svolgere anche senza la redazione di un PSC. Ciò, beninteso, ferma restando la necessità di applicare, senza altre eccezioni, ogni altra disposizione del Dlgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni (e, in particolare, del Titolo IV, che regolamenta i lavori nei «cantieri temporanei e mobili» del medesimo decreto legislativo).
In relazione a tale regolamentazione legislativa, la Commissione ritiene che i lavori necessari a garantire la continuità nell’erogazione di servizi essenziali per la popolazione (quali, ad esempio, quelli relativi alla erogazione di acqua, energia elettrica, gas o alla funzionalità delle reti informatiche) possano essere effettuati senza necessità di redazione del PSC a condizione che essi siano lavori necessari a fronteggiare una emergenza nella erogazione o comunque garantire la continuità della erogazione dei servizi essenziali per la popolazione, la cui interruzione determina in ogni caso l’insorgere di un’emergenza. In questo senso l’art. 100, comma 6 del predetto Dlgs n. 81/2008 prevede che il PSC possa non essere redatto per quei lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 27607 depositata il 15 luglio 2022 - La nomina del coordinatore per la progettazione o per l'esecuzione dei lavori non esonera il committente ed il responsabile dei lavori da responsabilità per la…
- Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza n. 783 depositata il 24 gennaio 2023 - In tema di distinzione tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo, l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 5851 depositata il 21 febbraio 2022 - Ai sensi dell'art. 97 d. lgs. 81/2008, infatti, compete al datore di lavoro dell'impresa che affida i lavori vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 10 settembre 2019, n. 22634 - La sussistenza o meno della subordinazione dovesse essere verificata in relazione alla intensità della etero - organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se l'organizzazione fosse…
- INPS - Circolare 26 novembre 2020, n. 137 - Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica…
- MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Interpello 15 luglio 2019 n. 5 - Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni: "decreto 22 gennaio 2019 recante criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…
- Nel giudizio civile con il gratuito patrocinio la
La Corte costituzionale con la sentenza n. 64 depositata il 19 aprile 2024, inte…
- Il titolare del trattamento dei dati personali é r
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-741/2021 depositat…