Agenzia delle Entrate – Risposta n. 274 del 18 maggio 2022
Interposizione reale di società domiciliata alle isole Cayman. Art. 37, comma 3 del DPR 600/73
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
L’Istante (di seguito anche il manager) è un cittadino italiano che dopo aver terminato gli studi universitari presso l’Università di Torino si è trasferito per lavoro nel Regno Unito e ivi residente ai fini fiscali fino al 2019. Il 27 marzo 2020, ha ritrasferito la residenza in Italia ed è stato assunto contemporaneamente dalla società Alfa facente parte del gruppo omonimo (di seguito “Gruppo“), attivo nella gestione dei fondi di investimento.
All’inizio del 2021 è stato proposto all’Istante di partecipare ad un piano di coinvestimento riservato ad alcuni manager del Gruppo residenti ai fini fiscali in diversi Stati.
L’Istante si è impegnato ad effettuare un apporto di capitale (pari ad euro 60.000,00) per la sottoscrizione di una partecipazione di minoranza della società denominata Gamma LP Limited (di seguito LP), con sede nelle Isole Cayman e domiciliata presso la Beta SPV (Cayman) Limited anch’essa residente nell’isola.
A fronte di tale apporto, nel momento in cui la società richiamerà il Commitment, l’Istante acquisirà il ruolo di socio della LP con qualifica di “E2 Limited Partner“.
La LP utilizzerà i capitali raccolti tra i manager per sottoscrivere le quote di alcuni fondi di investimento alternativi gestiti dal Gruppo; in particolare, le somme derivanti dal richiamo dell’Istante saranno utilizzate per la sottoscrizione delle quote di un fondo di investimento (di seguito il FIA), le cui quote non sono negoziate nei mercati regolamentati.
L’Istante nella sua qualità E2 Limited Partner avrà diritto a percepire unicamente i proventi derivanti dalle quote del FIA corrispondenti all’investimento da lui effettuato e non avrà diritto a percepire i proventi derivanti dalle quote di altri fondi d’investimento in cui la LP investirà per conto di altri manager del Gruppo.
La LP è amministrata dalla società GP Limited (di seguito il General Partner) anch’essa residente alle Cayman.
L’attività svolta dalla LP consiste nella mera detenzione delle quote del FIA.
L’Istante dichiara che la LP non detiene e non ha mai detenuto nè deterrà attività finanziarie o patrimoniali localizzate in Italia, non sostiene costi per il personale, non dispone di locali adibiti allo svolgimento di un’effettiva attività economica, essendo come sopra anticipato, domiciliata presso la Beta SPV Limited.
La LP rappresenta uno strumento societario per investire nelle quote del FIA e permettere di gestire in modo flessibile l’investimento accentrato di molteplici manager del Gruppo.
L’Istante evidenzia che potrà continuare a detenere la sua quota di partecipazione anche nel caso in cui in futuro non sarà più dipendente del Gruppo e non potrà trasferire la sua partecipazione nella LP se non previo consenso del General Partner.
Per quanto riguarda il FIA, l’Istante riferisce che è stato istituito in Lussemburgo e si qualifica quale organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero, diverso dagli OICR immobiliari, il cui gestore è una società lussemburghese autorizzata ad operare quale gestore di fondi d’investimento alternativi da parte della Commission de Surveillance du Sector Financier (CSSF) ed è soggetta a sorveglianza da parte della stessa.
Alla luce di quanto sopra rappresentato, l’Istante chiede conferma che la LP sia un soggetto interposto ai sensi dell’art. 37, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, 600 e che, per effetto di tale qualifica, i proventi che riceverà dalla stessa siano qualificati quale redditi di capitale ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera g), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) e, pertanto, saranno soggetti ad imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento, per effetto del combinato disposto dell’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.77 e dell’articolo 18 del Tuir.
Infine, l’Istante chiede conferma sulla eventualità di essere tenuto ad indicare il valor nominale dell’investimento nel FIA (piuttosto che il valore nominale della sua partecipazione nella LP) nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’Istante evidenzia che la LP è priva di una struttura organizzativa sia di una reale consistenza. Infatti, non sostiene costi per il personale, non dispone di locali propri adibiti ad un’effettiva attività economica, non sostiene costi per beni ammortizzabili e non è soggetta ad alcun obbligo di deposito del bilancio.
Il General Partner non ha, a parere dell’Istante, una reale autonomia decisionale se non dal punto di vista formale. Il piano di gestione dell’investimento nei fondi europei è, infatti, predeterminato dal Gruppo e la società si configura come una mera ratificatrice ed esecutrice del medesimo.
La LP non svolge alcuna attività economica nelle Isole Cayman, ma si limita a detenere in maniera passiva quote dei fondi d’investimento istituiti in Stati Europei (tra cui il FIA in cui ha indirettamente investito l’Istante, sulla base di quanto proposto dal Gruppo di cui è dipendente). In sostanza, lo scopo della LP è quello di gestire in maniera accentrata gli investimenti dei vari manager del gruppo sparsi nel mondo.
Alla luce di quanto rappresentato, l’Istante ritiene che la LP sia da considerare interposta, ai fini delle imposte dirette ed indirette, ai sensi dell’art. 37, comma 3 del d.P.R. 600 del 1973 e, pertanto, i proventi derivanti dalle quote del FIA costituiscono redditi di capitale ex articolo 44, comma 1, lettera g), del Tuir, soggetti all’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento in sede di dichiarazione. Conseguentemente, ai fini degli obblighi di monitoraggio fiscale, l’Istante ritiene di dover indicare nel quadro RW le quote del FIA e di dover pagare l’Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) sul relativo valore nominale delle quote possedute (euro 60.000,00).
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare si rappresenta che la risposta non concerne la valutazione della spettanza del regime di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (cd. regime impatriati) né l’eventuale sussistenza della presunzione di cui l’articolo 60 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 che non sono oggetto del presente quesito.
In base al comma 3 dell’articolo 37 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, «in sede di rettifica o di accertamento d’ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona».
Il successivo comma 4 prevede che «il contribuente può comunque richiedere un parere all’amministrazione in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 al caso concreto, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente».
Relativamente all’ambito di applicazione della citata disposizione normativa, in base ai principi espressi dalla recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte di Cassazione, sentenza 29 luglio 2016, n. 15830; sentenza 19 ottobre 2018, n. 26414; Ordinanza del 13 gennaio 2017 n. 818; Ordinanza 30 ottobre 2018, n. 27625), sono ad essa riconducibili sia le ipotesi di interposizione fittizia che quelle di interposizione reale, per mezzo delle quali la tassazione avviene in capo a un soggetto differente rispetto al reale percettore del reddito.
Tale disposizione ha chiaramente natura antielusiva e non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l’applicazione del regime fiscale che costituisce il presupposto d’imposta (cfr., fra le altre, Cass. civ. Sez. V, 10-06-2011, n. 12788).
In altri termini, pur restando ferma la legittimità dal punto di vista civilistico di una determinata operazione, la disciplina fiscale della stessa soggiace a regole che non possono essere derogate dalla volontà delle parti (cfr. risoluzione 13 febbraio 2001, n. 21/E).
Per ciò che riguarda le forme di interposizione attuate mediante il ricorso a schemi societari, si osserva che il fenomeno di interposizione non può essere escluso sulla scorta di elementi solo formali, quali ad esempio l’esistenza degli elementi costitutivi di una società (capitale sociale, oggetto sociale, compagine societaria, etc.) ed il rispetto degli obblighi contabili e di bilancio, laddove la società sia appositamente costituita al fine di assolvere alla mera funzione di centro di imputazione dei proventi derivanti da un’attività sostanzialmente riconducibile alla persona fisica.
Nel caso di specie, fermo restando che la valutazione diretta a rinvenire nella LP residente alle Isole Cayman un soggetto interposto, o viceversa un soggetto economico distinto rispetto all’Istante (socio di minoranza), andrebbe condotta in relazione a tutti i soci della società e che la stessa non può prescindere dall’analisi di elementi fattuali che tengano conto della specifica attività svolta dalla LP, dei rapporti intercorrenti tra la stessa e i soci nonché dei rapporti tra la società e i terzi, sulla base di quanto rappresentato, si ritiene che la LP non possa considerarsi soggetto interposto ai fini fiscali nel senso sopra illustrato.
Lo schema societario descritto, infatti, è coerente con la scelta del Gruppo di prevedere che i propri manager, tra cui l’Istante, investano in FIA gestiti da società facenti parte del medesimo Gruppo, indirettamente, attraverso un’unica società, la LP residente nella Isole Cayman.
Sotto il profilo amministrativo, la LP è amministrata dal General Partner che decide, ad esempio, quando e in che quantità i Limited Partner devono versare gli importi stabiliti nel Commitment (punto 2 del Subscription Deed e punto 4 del Partnership Agreement) e i proventi degli investimenti nei fondi che non sono distribuiti ai soci ma sono utilizzati dalla LP per il pagamento delle spese societarie.
La totale estraneità dell’Istante all’attività di gestione della società è chiaramente espressa nel paragrafo 5.4 del Partnership Agreement ed emerge anche da quanto dichiarato nell’istanza in merito al piano di gestione dell’investimento nei vari fondi, che è predeterminato dal Gruppo.
Ciò posto, tenuto conto che l’Istante, in seguito al Commitment, diventa socio della LP con attribuzione oltre che di diritti patrimoniali anche di diritti amministrativi e che la partecipazione può essere mantenuta anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, i proventi percepiti, in quanto provenienti da una società residente in uno Stato a regime fiscale privilegiato, ai sensi dell’articolo 47-bis del Tuir, concorrono integralmente alla determinazione del reddito complessivo dell’Istante secondo quanto disposto dall’articolo 47, comma 4, del Tuir.
Con riferimento a tale partecipazione, pertanto, l’Istante dovrà compilare il quadro RW del Modello Redditi PF al fine di assolvere agli obblighi di monitoraggio fiscale, mentre ai fini dell’IVAFE l’imposta sarà dovuta qualora la partecipazione rappresenti un “prodotto finanziario“, in linea con la normativa in materia.
Ai sensi del comma 18 dell’articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, in particolare, l’IVAFE si applica, tra gli altri, sul valore dei “prodotti finanziari” con l’aliquota pari al 2 per mille.
La definizione di “prodotti finanziari“, rilevante per l’applicazione dell’IVAFE, fa riferimento all’ambito oggettivo di applicazione dell’imposta di bollo di cui all’articolo 13 della Tariffa. Allegato A, Parte Prima, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642. Al riguardo, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto attuativo 24 maggio 2012, per “prodotti finanziari” si intendono quelli elencati all’articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati (cfr. circolare 21 dicembre 2012, n. 48).
In particolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera u), del TUF rientrano nell’ambito dei prodotti finanziari “gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria (…)“.
La definizione di “strumenti finanziari” è contenuta nel comma 2 che, a sua volta, rinvia alla sezione C dell’Allegato I ove sono elencate, tra le altre, le seguenti tipologie: “1) valori mobiliari; 2) strumenti del mercato monetario; 3) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; 4) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap”, accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati (…)”.
Infine, il comma 1-bis dell’articolo 1 del TUF chiarisce che “per valori mobiliari si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio: a) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e ricevute di deposito azionario; b) obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le ricevute di deposito relative a tali titoli: c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle lettere a) e b) o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure“.
La classe dei “valori mobiliari“, dunque, è definita mediante una tecnica esemplificativa, essendo in essa espressamente ricomprese anche fattispecie diverse da quelle indicate purché assimilabili. In estrema sintesi, i “valori mobiliari” sono quelle categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali.
La negoziabilità intesa come idoneità ad essere negoziabile rappresenta caratteristica comune agli strumenti finanziari. Tale idoneità, nella sostanza, consiste nella possibilità giuridica di essere oggetto di atti dispositivi e nella possibilità concreta di essere oggetto di circolazione all’interno di un mercato finanziario.
Nel caso di specie, per configurarsi come “valore mobiliare”, la partecipazione nella LP dovrebbe disporre del requisito della “negoziabilità” nel mercato dei capitali.
Solo in tale ipotesi la stessa si qualificherebbe come “prodotto finanziario“, ai sensi dell’articolo 1 del TUF, in relazione al quale l’imposta è dovuta con l’aliquota del 2 per mille.
Il presente parere viene reso esclusivamente in relazione al quesito formulato, sulla base degli elementi rappresentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, ed esula da ogni valutazione circa fatti e/o circostanze non rappresentate nell’istanza e riscontrabili solo in eventuale sede di accertamento.
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