AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 07 febbraio 2019, n. 8
Consulenza giuridica – articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 217 (ndr articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)
Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 1 comma 3-bis del d.lgs. n. 127 del 2015, è stato esposto il seguente
Quesito
ALFA, di seguito anche istante, pone il quesito qui di seguito sinteticamente riportato.
In riferimento alla normativa vigente – cfr., in particolare, l’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nonché l’articolo 4-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 – l’istante pone il dubbio se la trasmissione delle fatture al sistema OTELLO (Online tax refund at exit: light lane optimization), sia sufficiente all’adempimento di tutti gli obblighi comunicativi anche nei confronti dell’Agenzia delle entrate.
L’istante, in particolare, chiede se gli esercenti che emettono fatture per le operazioni previste dall’articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (c.d. “tax free shopping”) siano esonerati dalla trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni effettuate verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (c.d. “esterometro”).
Soluzione interpretativa prospettata
In sintesi, l’istante ritiene che le semplificazioni connesse ad OTELLO 2.0, nell’ottica del principio “Once” già sancito nella determinazione interdirettoriale n. 54088 del 22 maggio 2018 (cfr. l’articolo 4), garantiscano al cedente di assolvere con un unico invio anche gli adempimenti comunicativi di natura fiscale.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015, come introdotto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede che i soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato «trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione».
Con riferimento alle cessioni di beni in favore di soggetti non passivi d’imposta domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea – secondo i limiti contenuti nell’articolo 38-quater del d.P.R. n. 633 del 1972 (decreto IVA) – la stessa legge n. 205 del 2017, modificando l’articolo 4-bis del d.l. n. 193 del 2016, ha contemporaneamente previsto che «1. A decorrere dal 1º settembre 2018 l’emissione delle fatture relative alle cessioni di beni di cui all’articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo modificato dal presente articolo, deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica.
2. Al fine di garantire l’interoperabilità tra il sistema di fatturazione elettronica e il sistema OTELLO (Online tax refund at exit: light lane optimization) e di consentire la piena operatività di tale sistema in tutto il territorio nazionale, con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate, sono stabiliti modalità e contenuti semplificati di fatturazione per la cessione dei beni di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga a quanto previsto dall’articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
In applicazione di tale dettato normativo è stata emessa la determinazione 22 maggio 2018, n. 54088, nella quale, dato conto della realizzazione della versione aggiornata del sistema (denominata OTELLO 2.0), tra l’altro si stabilisce che:
a) al momento dell’emissione, il cedente trasmette ad OTELLO 2.0 il messaggio contenente i dati delle fatture (e delle relative variazioni), mettendo a disposizione del cessionario il documento, in forma analogica o elettronica, contenente il codice ricevuto in risposta che ne certifica l’avvenuta acquisizione da parte del sistema (cfr. l’articolo 3);
b) «I dati di competenza dell’Agenzia delle entrate trasmessi ad OTELLO 2.0 sono automaticamente messi a disposizione in apposita area riservata onde consentire, con un solo invio da parte del cedente, di assolvere anche gli adempimenti comunicativi di natura fiscale previsti dalla normativa vigente. […]» (così l’articolo 4).
Il principio che emerge dall’articolo 4-bis del d.l. n. 193 del 2016 e dalla determinazione che vi ha dato esecuzione è, con ogni evidenza, quello per cui un unico adempimento (l’invio dei dati delle fatture emesse al sistema OTELLO 2.0) risulta satisfattivo di qualunque altra comunicazione di natura fiscale.
Tra tali comunicazioni, in assenza di indicazioni contrarie contenute nelle norme richiamate – ed anzi, considerata la successione di interventi nel tempo, in conformità alla volontà del legislatore (che ha contemporaneamente introdotto il c.d. “esterometro” [seppur con entrata in vigore fissata al 1° gennaio 2019] e la fatturazione in modalità elettronica tramite OTELLO per le operazioni di cui all’articolo 38-quater del decreto IVA) – deve ricomprendersi anche quella voluta dall’articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015.
Va inoltre evidenziato, sempre in tema di adempimenti comunicativi, che – a fronte della corretta emissione delle fatture in modalità elettronica tramite OTELLO 2.0 – risulteranno altresì rispettati quelli dell’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (c.d. “spesometro”).
Vale, infatti, per quest’ultima comunicazione – abrogata dall’articolo 1, comma 916, della legge n. 205 del 2017 a decorrere dal 1° gennaio 2019, ma in essere per le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate in precedenza e da eseguire, ex articolo 11 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, entro il 28 febbraio 2019 – il principio dell’unico adempimento evincibile dall’articolo 4-bis del d.l. n. 193 del 2016 e dalla determinazione interdirettoriale già citati.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- IVA - Trattamento, in termini di aliquota, applicabile alla realizzazione, nonché per eventuali interventi di recupero,dei Centri di accoglienza destinati alle persone migranti. Tabella A, parte terza, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, numeri…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 20563 depositata il 17 luglio 2023 - La sostituzione del d.lgs. n. 471 del 1997, art. 5 comma 5, ad opera del d.lgs. n. 158 del 2015, art. 15, comma 1, lett. e), n. 3, con la decorrenza indicata nell'art. 32, comma 1,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 22 febbraio 2022, n. 5692 - In tema di impugnazione di cartella di pagamento per interessi dovuti per il periodo di sospensione cautelare della pretesa fiscale disposta dall'autorità giudiziaria tributaria,…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 21169 deposita il 5 luglio 2022 - Nell'ambito del processo tributario, la proposizione di motivi di revocazione ordinaria ex art.395 comma 1 nn.4) e 5) cod. proc. civ. avverso le sentenze delle Commissioni Tributarie…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 25 maggio 2022, n. 16971 - In materia di interpretazione di atti negoziali l'interpretazione data dal giudice di merito, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Nel rito c.d. Fornero non costituisce domanda nuov
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10263 depositat…
- La conciliazione è nulla se firmata in azienda e n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10065 depositat…
- Processo Tributario: la prova del perfezionamento
Nei casi in cui la notifica di un atto impositivo o processuale avvenga a mezzo…
- LIPE 2024: scadenze e novità per adempiere corrett
Per l’anno 2024 le LIPE (Liquidazioni Periodiche IVA) e rimasto invariata…
- Decadenza dalla NASPI: nel caso in cui il lavorato
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 11523 depositat…