AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 25 ottobre 2019, n. 89/E
Consulenza giuridica. FORUM NAZIONALE DEL TERZO SETTORE. Articolo 101, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).
Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l’interpretazione dell’articolo 101 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, è stato esposto il seguente
Quesito
Il Forum Nazionale del Terzo Settore chiede se un ente iscritto in uno dei registri previsti dall’articolo 101, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito anche Codice del Terzo settore o CTS) che, entro il termine ivi indicato, non proceda all’adeguamento del proprio statuto alle disposizioni inderogabili contenute nel medesimo d.lgs n. 117 del 2017, possa continuare – fino all’entrata in funzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – ad applicare le disposizioni fiscali previgenti in materia di ONLUS, organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS).
Soluzione interpretativa prospettata
Il Forum Nazionale del Terzo Settore, dopo aver richiamato la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 13 del 31 maggio 2019, prospetta le seguenti soluzioni:
– un ente iscritto in un registro previsto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 (ODV- Organizzazione di volontariato) o iscritto in un registro previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (APS – Associazioni di Promozione Sociale) che entro il 3 agosto 2019 non proceda ad adeguare gli statuti alle disposizioni inderogabili del Codice, potrà continuare ad applicare le disposizioni fiscali discendenti dalle norme citate fino al termine di cui al comma 2, dell’articolo 104 del CTS;
– un ente iscritto all’Anagrafe delle ONLUS che entro il 3 agosto 2019 non proceda ad adeguare il proprio statuto alle disposizioni inderogabili del CTS, potrà continuare ad applicare le disposizioni fiscali discendenti dal d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 fino al termine di cui al comma 2, dell’articolo 104 del Codice.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 101, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) stabilisce che “Sino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei registri ONLUS, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore (vale a dire entro il 3 agosto 2019). Entro il medesimo termine esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria”.
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con circolare n. 13 del 31 maggio 2019, alla quale, per gli aspetti extra-fiscali si fa integrale rinvio, ha fornito chiarimenti in relazione all’articolo 101, comma 2, del CTS, sopra riportato.
Successivamente l’articolo 43, comma 4-bis, del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 giugno 2019, n. 58 ha previsto, tra l’altro, in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell’art. 101 sopra riportato, che i termini per l’adeguamento degli statuti delle ONLUS, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale “sono prorogati al 30 giugno 2020”.
Sulle conseguenze derivanti dal mancato adeguamento degli statuti nei termini normativamente previsti da parte delle associazioni di promozione sociale (APS) e delle organizzazioni di volontariato (ODV), la citata circolare pone in correlazione l’articolo 101, comma 2, del CTS con la disciplina dell’istituto della trasmigrazione dei registri esistenti, di cui all’articolo 54 del medesimo Codice, in base al quale “gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare al Registro unico nazionale del Terzo settore i dati in loro possesso degli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale esistenti al giorno antecedente l’operatività del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore”.
A seguito di tale trasmigrazione, spetterà all’ufficio del RUNTS territorialmente competente esercitare le attività di controllo ed eventualmente richiedere informazioni o documenti mancanti. In pendenza del procedimento di controllo, gli enti iscritti nei rispettivi registri continueranno ad essere considerati APS e ODV, anche sotto il profilo degli effetti derivanti dalla rispettiva qualifica.
Per quanto riguarda le ONLUS, la circolare fa riferimento al contenuto dell’articolo 102, comma 2, lettera a), del Codice ed esplicita che la disciplina relativa alle ONLUS resterà in vigore fino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal Titolo X del Codice. Stante il “il perdurare, nel periodo transitorio, dell’efficacia delle disposizioni recate” dal d.lgs 460 del 1997, la circolare afferma che la verifica dello statuto alle nuove disposizioni codicistiche dovrà essere condotta “dall’ufficio del RUNTS territorialmente competente”. Ciò posto, per quanto riguarda le conseguenze fiscali derivanti dal mancato adeguamento degli statuti, anche alla luce di quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella citata circolare, condividendo le soluzioni prospettate dal Forum del Terzo settore, si ritiene che:
– un ente iscritto in un registro previsto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 (ODV- Organizzazione di volontariato) o iscritto in un registro previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (APS – Associazioni di Promozione Sociale) possa continuare ad applicare le disposizioni fiscali discendenti dalle norme citate, sempre che sia in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti dalle leggi di settore, fino al termine di cui al comma 2, dell’articolo 104 del Codice anche nel caso in cui non proceda ad adeguare lo statuto entro il 30 giugno 2020 alle disposizioni inderogabili del Codice;
– un ente iscritto all’Anagrafe delle ONLUS prevista dall’articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, possa continuare ad applicare le disposizioni fiscali discendenti dal d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, sempre che sia in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti nel citato decreto, fino al termine di cui al comma 2, dell’articolo 104 del Codice, anche nel caso in cui non proceda ad adeguare lo statuto entro il 30 giugno 2020 alle disposizioni inderogabili del Codice.
Tale conclusione è confermata dall’articolo 5-sexies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in base al quale le disposizioni di carattere fiscale vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo Codice continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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