AGENZIA DELLE DOGANE – Determinazione 09 dicembre 2022, n. 557688/RU

Interventi a sostegno delle rivendite ubicate nel territorio dell’isola di Ischia per l’alluvione verificatasi a partire dal 22/11/2022

Articolo 1

1. Per i titolari di rivendite di generi di monopolio ubicate nei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia, sono sospesi i termini di pagamento delle somme dovute a titolo di una tantum ai sensi della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e ss.mm., in scadenza nel periodo compreso tra il 26 novembre 2022 e il 30 giugno 2023.

2. Nel caso in cui le somme di cui al precedente comma 1 siano versate, non si procede al recupero delle stesse.

3. I versamenti oggetto di sospensione sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2023.

4. Nel caso di importi riguardanti l’una tantum oggetto di piano di rateizzazione, i relativi ratei ricadenti nel periodo compreso tra il 26 novembre 2022 e il 30 giugno 2023, saranno versati mensilmente secondo gli importi/scadenze determinati in via ordinaria dal competente ufficio, a decorrere dall’ultimo rateo del piano di rateizzazione.

5. Nei casi in cui è prevista la prestazione della fidejussione a garanzia della rateizzazione del pagamento dell’una tantum, il concessionario deve procedere a richiedere all’ente garante la proroga degli effetti della polizza per il periodo corrispondente.

6. Gli eventuali atti di assegnazione delle concessioni, che intervengano nel periodo compreso tra il 26 novembre 2022 e il 30 giugno 2023, devono essere integrati con la previsione espressa della sospensione del termine di pagamento e di versamento della somma dovuta a titolo di una tantum relativa al suindicato periodo, secondo le modalità di cui al precedente comma 4.

Articolo 2

1. Nei territori dei Comuni di cui al comma 1 del precedente articolo 1, trovano altresì applicazione le disposizioni relative ai trasferimenti provvisori per causa di forza maggiore di cui all’art. 12 del decreto ministeriale del 21 febbraio 2013, n. 38 e ss.mm..

2. Gli Uffici potranno rilasciare le autorizzazioni ai trasferimenti provvisori tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 12 del D.M. 38/2013 e ss.mm. per quanto applicabili a motivo dello stato dei luoghi.