Agenzia delle Entrate – Risposta n. 459 del 20 settembre 2022
Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica su un immobile danneggiato da un evento atmosferico per il quale sono stati risarciti i danni dalla compagnia assicurativa – Articolo 16-bis del Tuir e articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
L’Istante dichiara di essere proprietaria di un fabbricato adibito ad abitazione principale (con annesse pertinenze), che in conseguenza di un evento atmosferico calamitoso, avvenuto il 24 luglio 2021, ha subito ingenti danni che hanno interessato le superfici opache orizzontali (tetto) e verticali (muri perimetrali e facciate).
Su tale edificio, dopo aver presentato al competente Sportello Unico per l’Edilizia (“SUE”) la comunicazione di inizio lavori asseverata (“CILA”), il 29 luglio 2021 hanno avuto inizio lavori di manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica dell’immobile.
L’Istante riferisce che, a fronte dei gravi danni subiti, ha aperto un sinistro presso una compagnia assicurativa, conclusosi nel mese di febbraio 2022 con la sottoscrizione di un accordo transattivo e l’erogazione in suo favore a titolo di ” risarcimento e/o indennizzo dei danni tutti, patrimoniali, non patrimoniali e morali, presenti e futuri, nella somma di Euro 117.000,00 (centodiciassette/00), comprensiva di sorte, accessori, spese di qualsiasi natura”.
Ciò posto, l’Istante chiede se per le spese sostenute nel 2021 e per gli interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica che hanno interessato l’immobile possa beneficiare delle detrazioni previste rispettivamente dall’articolo 16- bis del Tuir e dall’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’Istante ritiene di poter beneficiare delle citate agevolazioni fiscali, in quanto, in base all’accordo transattivo, la somma riconosciuta dalla compagnia assicurativa risulta libera da vincoli, essendo stata erogata a prescindere dagli interventi eseguiti sull’immobile; la Contribuente avrebbe, infatti, potuto impiegare l’importo ottenuto a titolo di risarcimento e/o indennizzo anche per altre finalità.
Tale circostanza porta, pertanto, ad escludere che tra le spese sostenute per gli interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica eseguiti e il “rimborso e/o indennizzo” ricevuto sussista un nesso di causalità che, sotto il profilo fiscale, sia ostativo ai fini dell’integrale fruizione delle detrazioni d’imposta, dal momento che tutti i costi sostenuti sono rimasti effettivamente a suo carico.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare si evidenzia che il presente parere non implica o presuppone un riscontro circa la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa in materia ai fini del conseguimento dei benefici fiscali in esame (aspetti non oggetto della presente istanza di interpello), restando al riguardo impregiudicato ogni potere di controllo dell’Amministrazione Finanziaria.
In relazione alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, l’articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 prevede una detrazione dall’imposta lorda delle persone fisiche per le spese sostenute, tra l’altro, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c), e d) dell’articolo 3 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (di seguito Testo unico dell’edilizia), effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze. Si tratta, nello specifico, degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia.
Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali, inoltre, la detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi di manutenzione ordinaria di cui alla lettera a) del citato articolo 3 del d.P.R. n. 380 del 2001. Ai sensi dell’articolo 16, comma 1 del decreto legge 4 giugno 2013. n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione attualmente è pari al 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.
Con riferimento alle spese per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, si fa presente che l’agevolazione è stata introdotta dall’articolo 1, commi da 344 a 349, della legge n. 296 del 2006, che rinvia alla normativa in materia di detrazione d’imposta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui al citato articolo 16-bis del TUIR.
In particolare, l’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 elenca, ai commi da 344 a 347, le tipologie di interventi che danno diritto alla detrazione e, per ciascuno di essi, l’ammontare massimo di detrazione spettante.
Le detrazioni sono attualmente disciplinate dall’articolo 14 del citato decreto legge n. 63 del 2013 (c.d. “ecobonus“) che ha elevato l’aliquota della detrazione al 65 per cento con riferimento alle spese sostenute a partire dal 6 giugno 2013, data di entrata in vigore del decreto stesso, al 31 dicembre 2021 e ha introdotto ulteriori interventi agevolabili. A partire dal 2018, inoltre, per alcune spese la detrazione è ridotta al 50 per cento.
Come chiarito da ultimo nella recente circolare n. 28/E del 25 luglio 2022, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico che in quelle previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è possibile fruire, per le medesime spese, soltanto di uno dei due benefici, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuno di essi.
La detrazione spetta con riferimento alle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente. Ne consegue che la detrazione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito; eventuali contributi ricevuti dal contribuente devono, dunque, essere sottratti dall’ammontare su cui applicare la detrazione. Si considerano, invece, rimaste a carico le spese rimborsate per effetto di contributi che hanno concorso a formare il reddito in capo al contribuente.
Ciò in applicazione dei principi generali in materia di oneri che danno diritto alla detrazione dall’imposta lorda (o alla deduzione dal reddito complessivo) in base ai quali la detrazione (o la deduzione) è subordinata, tra l’altro, alla condizione che gli oneri siano rimasti effettivamente a carico del contribuente che li ha sostenuti influenzando negativamente la situazione economica dell’anno in cui viene chiesta la detrazione ed incidendo sulla situazione personale del contribuente.
Con riferimento specifico al quesito posto, si fa presente che la richiamata circolare n. 28/E del 2022 si espressa sul punto chiarendo che “l’indennizzo assicurativo corrisposto a seguito del verificarsi di un evento che ha comportato un danno all’immobile (generalmente un incendio), non costituendo un rimborso direttamente collegato alle spese necessarie al ripristino dello stabile, non deve essere sottratto dalle spese eventualmente sostenute per l’effettuazione di interventi che danno diritto alla detrazione e che, quindi, potranno considerarsi rimaste interamente a carico dal contribuente“.
Ne consegue che, nella fattispecie in esame, tenuto conto che, secondo quanto rappresentato, l’Istante ha ricevuto dalla compagnia assicurativa una somma a titolo di “risarcimento e/o indennizzo” per tutti i danni (patrimoniali, non patrimoniali e morali, presenti e futuri) subiti dall’edificio oggetto degli interventi agevolati, a seguito dell’evento previsto dal contratto di assicurazione, si ritiene che detta somma non vada sottratta alle spese sostenute per gli interventi prospettati e che pertanto, queste, possano considerarsi rimaste interamente a carico dell’Istante medesima.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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