La Corte di Cassazione sez. tributi con la sentenza n. 2331 depositata il 15 ottobre 2013 intervenendo in tema di ricorso introduttivo ha affermato che qualora il contribuente in mancanza dei presupposti assume direttamente la propria difesa presentando il relativo ricorso, il difensore che interviene successivamente può introdurre nuovi motivi di impugnazione in quanto, in caso contrario, verrebbe leso il diritto di difesa costituzionalmente garantito.
La vicenda ha riguardato un contribuente a cui erano stati notificati accertamenti per vari periodi di imposta per asserita omessa dichiarazione di canoni di locazione di alcuni immobili. Il contribuente presentava, senza assistenza di un difensore, ricorso direttamente, non considerando che l’importo contestato era superiore a quello previsto per la difesa diretta. Nel ricorso depositato il contribuente lamentava che non vi era stata alcuna percezione dei canoni. Trascorsi circa due anni subentrava un difensore abilitato, il quale produceva una memoria eccependo il difetto di legittimazione passiva: il contribuente/ricorrente aveva sottoscritto i contratti di locazione dal quale scaturivano i canoni asseritamente non dichiarati, ma in realtà gli immobili erano intestati a suoi parenti.
I giudici della Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo errati gli accertamenti in quanto riferiti a quattro appartamenti, mentre in realtà i diversi contratti di locazione erano riferiti allo stesso immobile. Il contribuente, per il tramite del suo difensore, proponeva appello inanzi alla Commissione Tributaria Regionale che condividendo il difetto di legittimazione passiva annullava gli atti impositivi.
Avverso la decisione dei giudici di appello l’Amministrazione Finanziaria eccepiva che il difetto di legittimazione passiva era stato rilevato solo con la memoria presentata dal difensore, mentre non si diceva nulla nel ricorso introduttivo del contribuente. Pertanto, a parere dell’Ufficio, la sentenza della Ctr doveva essere censurata perché erano stati valutati motivi aggiunti rispetto al ricorso iniziale che non potevano essere esposti in mancanza dei previsti presupposti.
Gli Ermellini, nel rigettare il ricorso dell’Agenzia, pur confermando la norma secondo cui il giudice di merito è chiamato a decidere sulle eccezioni formulate dal ricorrente che devono essere rappresentate nel primo ricorso, restando preclusa la possibilità di far valere tali ragioni successivamente, ha però ritenuto che nella specie il primo ricorso deve essere individuato nelle memorie del difensore e non nell’atto iniziale prodotto direttamente dal contribuente. Per cui alla luce di questo principio tutte le prescrizioni processuali devono essere riferite all’atto presentato dal difensore e non a quello precedente del contribuente.
I giudici di legittimità evidenziano che la predetta interpretazione è l’unica possibile che non violi l’effettivo esercizio di difesa contemplato dall’articolo 24 della Costituzione, una volta rilevato che il contribuente non poteva difendersi da solo.