La Corte di Cassazione sez. tributi con la sentenza n. 2331 depositata il 15 ottobre 2013 intervenendo in tema di ricorso introduttivo ha affermato che qualora il contribuente in mancanza dei presupposti assume direttamente la propria difesa presentando il relativo ricorso, il difensore che interviene successivamente può introdurre nuovi motivi di impugnazione in quanto, in caso contrario, verrebbe leso il diritto di difesa costituzionalmente garantito.
La vicenda ha riguardato un contribuente a cui erano stati notificati accertamenti per vari periodi di imposta per asserita omessa dichiarazione di canoni di locazione di alcuni immobili. Il contribuente presentava, senza assistenza di un difensore, ricorso direttamente, non considerando che l’importo contestato era superiore a quello previsto per la difesa diretta. Nel ricorso depositato il contribuente lamentava che non vi era stata alcuna percezione dei canoni. Trascorsi circa due anni subentrava un difensore abilitato, il quale produceva una memoria eccependo il difetto di legittimazione passiva: il contribuente/ricorrente aveva sottoscritto i contratti di locazione dal quale scaturivano i canoni asseritamente non dichiarati, ma in realtà gli immobili erano intestati a suoi parenti.
I giudici della Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo errati gli accertamenti in quanto riferiti a quattro appartamenti, mentre in realtà i diversi contratti di locazione erano riferiti allo stesso immobile. Il contribuente, per il tramite del suo difensore, proponeva appello inanzi alla Commissione Tributaria Regionale che condividendo il difetto di legittimazione passiva annullava gli atti impositivi.
Avverso la decisione dei giudici di appello l’Amministrazione Finanziaria eccepiva che il difetto di legittimazione passiva era stato rilevato solo con la memoria presentata dal difensore, mentre non si diceva nulla nel ricorso introduttivo del contribuente. Pertanto, a parere dell’Ufficio, la sentenza della Ctr doveva essere censurata perché erano stati valutati motivi aggiunti rispetto al ricorso iniziale che non potevano essere esposti in mancanza dei previsti presupposti.
Gli Ermellini, nel rigettare il ricorso dell’Agenzia, pur confermando la norma secondo cui il giudice di merito è chiamato a decidere sulle eccezioni formulate dal ricorrente che devono essere rappresentate nel primo ricorso, restando preclusa la possibilità di far valere tali ragioni successivamente, ha però ritenuto che nella specie il primo ricorso deve essere individuato nelle memorie del difensore e non nell’atto iniziale prodotto direttamente dal contribuente. Per cui alla luce di questo principio tutte le prescrizioni processuali devono essere riferite all’atto presentato dal difensore e non a quello precedente del contribuente.
I giudici di legittimità evidenziano che la predetta interpretazione è l’unica possibile che non violi l’effettivo esercizio di difesa contemplato dall’articolo 24 della Costituzione, una volta rilevato che il contribuente non poteva difendersi da solo.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 28280 depositata il 21 luglio 2021 - motivi nuovi di impugnazione devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata,…
- Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, sezione 1, sentenza n. 567 depositata il 23 giugno 2022 - In tema di processo amministrativo, al fine di stabilire se sia dovuto il contributo unificato atti giudiziari in caso di deposito…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 luglio 2021, n. 19416 - La revocazione c.d. "straordinaria" si incentra su motivi non immediatamente rilevabili dalla sentenza e, pertanto, giustifica la possibilità di far rilevare tali vizi anche oltre il passaggio…
- CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 35646 depositata il 5 dicembre 2022 - In tema di licenziamento individuale, la novellazione dell'art. 2, comma 2, della l. n. 604 del 1966 per opera dell'art. 1, comma 37, della l. n. 92 del 2012, si è limitata a…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 30143 depositata il 30 ottobre 2023 - In tema di licenziamento individuale, la novellazione dell'art. 2, comma 2, della l. n. 604 del 1966 per opera dell'art. 1, comma 37, della l. n. 92 del 2012, si è limitata a…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 29431 depositata il 10 ottobre 2022 - Nel processo tributario d'appello l'Amministrazione finanziaria non può mutare i termini della contestazione, deducendo motivi diversi da quelli contenuti nell'atto di accertamento,…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…