La Corte Suprema con la sentenza n. 22743 del 9 novembre 2016 interviene in tema delle conseguenze derivanti dalla mancata risposta agli inviti a esibire la documentazione contabile, rivolti, nel corso di attività ispettive, dai verificatori al contribuente. Gli Ermellini hanno dovute dare risposta alla circostanza dell’inutilizzabilità della documentazione contabile opera nei soli casi in cui il contribuente si sia dolosamente rifiutato di esibire la stessa o anche qualora quest’ultimo, con colpa grave, abbia dichiarato, contrariamente al vero, di non possederla o la abbia sottratta esclusivamente per dimenticanza, disattenzione ovvero per carenze nella gestione amministrativa?
Pur se la Corte di Cassazione si sia pronunciata nella sentenza a Sezioni Unite, n. 45/2000, residuano ancora spazi di incertezza in ordine all’interpretazione degli artt. 32, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 600/1973 e 52, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 che regolano, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, i termini e gli effetti dell’omessa consegna della documentazione richiesta dal Fisco.
In merito a tale fattispecie occorre evidenziare il formarsi di due diversi indirizzi giurisprudenziale.
In base al primo indirizzo giurisprudenziale, le predette disposizioni troverebbero applicazione soltanto in presenza di una condotta dolosa da parte del contribuente e, pertanto, affinché quest’ultimo possa essere sanzionato con la preclusione della possibilità di produrre i libri e le altre scritture, deve, innanzitutto, essere provato che la dichiarazione dallo stesso resa circa il non possesso della documentazione richiesta non sia vera. Infatti i giudici di legittimità hanno affermato che “La condotta rilevante ai fini della applicazione della sanzione di inutilizzabilità delle prove definita dalla norma come “rifiuto”, implica la coscienza e volontà dell’azione intesa ad impedire la esibizione dei documenti richiesti dai verificatori e dunque presuppone non soltanto la esistenza ma anche la disponibilità di tali documenti da parte del contribuente, venendo meno il “rifiuto” le volte in cui l’ostensione della prova sia impedita per cause non imputabili al contribuente (forza maggiore; fatto del terzo; caso fortuito) “
Detta dichiarazione deve, inoltre, essere stata formulata con la coscienza e volontà di ostacolare l’ispezione della documentazione da parte dei verificatori.
Per il secondo indirizzo giurisprudenziale in contrasto con il primo, sopra esaminato, il divieto di utilizzo di documenti originariamente non esibiti opererebbe anche nei casi in cui il contribuente dichiari – contrariamente alla realtà – di non essere in possesso della documentazione richiesta o la sottragga all’ispezione, anche solo per errore non scusabile, di fatto o di diritto.
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