Dal meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) sono escluse i rapporti all’interno di consorzi e cooperative, prestazioni intellettuali.
L’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) opera in relazione alle prestazioni di servizi, o alle prestazioni di manodopera, rese in dipendenza di contratti di subappalto, mentre è escluso per le prestazioni rese direttamente dall’appaltatore principale nei confronti del committente, in base a un contratto d’appalto.
Il subappaltatore deve eseguire determinate attività nei confronti dell’appaltatore principale ovvero di un altro subappaltatore: diviene quindi importante individuare le diverse tipologie contrattuali che sono interessate dal reverse charge. In particolare, assumono rilevanza ai fini dell’applicazione dell’inversione contrabile i servizi forniti ai soggetti appaltatori o ad altri subappaltatori, se resi sulla base di contratti di subappalto ovvero di contratti d’opera. Questo è quanto chiarito a suo tempo dall’Amministrazione finanziaria con la circolare ministeriale 37/E/2006, secondo cui ai fini dell’applicazione del reverse charge i servizi forniti ai soggetti appaltatori o ad altri subappaltatori assumono rilevanza non solo se resi sulla base di un contratto riconducibile alla tipologia dell’appalto, ma anche se effettuati in base ad un contratto di prestazione d’opera.
Le prestazioni rese in base a contratti d’opera rientrano nel novero dei servizi cui si rende applicabile il reverse charge in quanto la norma specifica che sono incluse nel campo dell’inversione contabile le prestazioni di manodopera, rendendo applicabile quindi la norma sia all’ipotesi in cui l’attività del subappaltatore consiste nel fornire la manodopera dei dipendenti, sia la diversa ipotesi in cui detta attività consista nel rendere direttamente la propria opera.
Infatti, secondo l’articolo 1655 del codice civile con il contratto d’appalto una parte si obbliga, in assenza di vincoli di subordinazione, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, al compimento di un’opera o di un servizio, a fronte di un corrispettivo in danaro. Diversamente, secondo l’articolo 2222 del codice civile, il contratto d’opera, ferme restando l’assenza di vincolo di subordinazione e l’assunzione del rischio in capo al prestatore, si caratterizza per l’esistenza di un’organizzazione d’impresa di dimensioni ridotte, tanto che questi esegue la prestazione richiesta, in genere, direttamente essendo l’attività prevalente rispetto all’organizzazione dei mezzi approntati per l’esecuzione del servizio. Ne consegue, quindi, che il reverse charge si rende applicabile anche ai servizi resi nel settore edile sulla base di contratti d’opera, in cui il lavoro personale del prestatore risulta prevalente rispetto alla organizzazione dei mezzi approntati per l’esecuzione del servizio.
Tuttavia, restano comunque escluse dal reverse charge le prestazioni d’opera intellettuale, rese da professionisti quali ingegneri, architetti o geometri, che per la loro natura non possono essere definite come prestazioni di manodopera e, peraltro, risultano estranee alle tipologie di attività considerate dalla norma, che si sostanziano in apporti materiali che concorrono alla realizzazione del manufatto.
Risultano inoltre esclusi dal meccanismo dell’inversione contabile le forniture di beni con posa in opera, poiché tali operazioni costituiscono ai fini Iva cessioni di beni e non prestazioni di servizi, in quanto la posa in opera assume una mera funzione accessoria rispetto alla cessione dei beni.
E ancora, il reverse charge non trova applicazione in relazione alle prestazioni rese nell’ambito di taluni rapporti associativi, come ad esempio l’ipotesi di un cooperativa che realizza lavori edili con appalti pubblici o privati, avvalendosi del lavoro dei propri soci. Ciò in quanto i rapporti posti in essere all’interno delle cooperative, dei consorzi o della altre strutture associative non configurano subappalti o ipotesi affini. I soci delle cooperative, quindi, nello svolgimento della loro attività, dovranno emettere una fattura per le prestazioni rese alla cooperativa ovvero ad altro ente associativo, con l’applicazione dell’Iva.