AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 08 ottobre 2021, n. 687
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 Investimenti effettuati per il tramite di piattaforme di peer to peer lending Articolo 1, commi 43 e 44, legge 27 dicembre 2017, n. 205
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante sviluppa progetti relativi alla realizzazione di impianti tecnologici.
Per il finanziamento di alcuni specifici progetti, la Società intende ricorrere ai servizi resi da una piattaforma on-line di peer to peer lending crowdfunding (di seguito “Piattaforma” e la società che gestisce la stessa, di seguito “Gestore”) al fine di reperire le risorse finanziarie utili alla realizzazione ed allo svolgimento di alcuni progetti, attraverso somme di denaro messe a disposizione da una moltitudine di finanziatori.
Nell’ambito di tale operazione, l’Istante assume il ruolo di proponente (di seguito, anche “Proponente”).
L’Istante rappresenta che qualsiasi persona fisica o giuridica a ciò legittimata dalla normativa finanziaria e bancaria pro tempore vigente (di seguito “Finanziatore”), dopo essersi iscritta alla Piattaforma, potrà finanziare tramite il versamento di denaro i progetti proposti dal Proponente.
Come specificato dall’Istante, in qualità di Proponente sottoscrive direttamente i contratti di finanziamento con il singolo Finanziatore e restituisce a questi ultimi, nei tempi e nelle modalità stabilite dal contratto, il capitale finanziato ed i relativi interessi.
Al riguardo, viene precisato che non è previsto l’acquisto o l’emissione di titoli o azioni e neanche il coinvolgimento di istituti finanziari ai sensi degli articoli 106 o 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario – TUB), in considerazione della natura peer-to-peer sottostante ai contratti di finanziamento.
Il Gestore della Piattaforma opera in Italia per agevolare la raccolta di capitali, sotto forma di prestito, al fine di finanziare lo sviluppo di progetti da parte imprese, nell’ambito dell’attività disciplinata nella sezione IX del Provvedimento di Banca d’Italia 8 novembre 2016, n. 584.
In adempimento a tale citata normativa, il Gestore della Piattaforma opera come agente di pagamento di un istituto di pagamento francese (di seguito “Istituto”) autorizzato, ai sensi della normativa PSD2 dall’Autorité de Controle Prudentiel et de Résolution (ACPR), l’autorità di vigilanza bancaria francese, e dotato del cosiddetto passaporto europeo per l’operatività transfrontaliera.
Viene precisato che l’Istituto è l’intermediario presso cui vengono aperti i conti di pagamento su cui i fondi richiesti per lo sviluppo di uno specifico progetto vengono versati da parte dei Finanziatori e su cui vengono poi versati gli interessi e i rimborsi della quota capitale da parte del Proponente.
L’Istante sottolinea che l’operazione deve configurarsi come un mero prestito di denaro da parte del Finanziatore al Proponente, effettuato attraverso una campagna di raccolta promossa e gestita da una Piattaforma on-line di lending crowdfunding.
La gestione dei fondi avverrà tramite i conti di pagamento, messi a disposizione dall’Istituto, utilizzati esclusivamente per la prestazione dei servizi di pagamento e gestiti direttamente dall’agente dell’Istituto, ovvero dalla Piattaforma di peer to peer lending crowdfunding, per autorizzare le varie transazioni.
Con riferimento alla tassazione degli interessi erogati attraverso la piattaforma on-line in relazione ai finanziamenti di P2P Lending., l’Istante rappresenta che il Gestore della Piattaforma ha presentato una istanza di interpello ordinario in risposta alla quale l’amministrazione finanziaria ha escluso che il Gestore possa qualificarsi un intermediario finanziario iscritto all’albo ai sensi dell’articolo 106 del TUB o istituto di pagamento ai sensi dell’articolo 114 del TUB autorizzato dalla Banca d’Italia e, pertanto, che lo stesso rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 44, comma 1, lettera d-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).
Di conseguenza, il Gestore della Piattaforma non applica la ritenuta a titolo d’imposta prevista dal comma 44 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2018.
La Società sottolinea che, con riferimento agli investimenti effettuati su piattaforme gestite da società non rientranti tra i soggetti di cui alla citata lettera d-bis ), secondo quanto affermato nella risoluzione 25 settembre 2020, n. 56/E, risulta applicabile l’articolo 44, comma 1, lettera a), del Tuir (secondo cui sono redditi di capitale «gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti») dal momento che l’esercizio dell’attività di finanziamento attraverso le piattaforme di P2P Lending risulta riconducibile, in generale, al contratto di mutuo così come definito dall’articolo 1813 del codice civile.
Dalla lettura congiunta della risposta all’interpello presentato dal Gestore della Piattaforma e della citata risoluzione, l’Istante rileva che:
– il Gestore della Piattaforma non opera la ritenuta a titolo di imposta, non essendo un intermediario finanziario di cui all’articolo 106 del TUB;
– l’Istituto non opera la ritenuta a titolo di imposta, non essendo un istituto di pagamento rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 114 del TUB;
– il provento si qualifica come reddito di capitale ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera a), del Tuir.
Ciò posto, l’Istante chiede:
a) se l’ammontare di interessi percepito dai Finanziatori, come sopra descritto, per mezzo della Piattaforma, deve essere assoggettato a ritenuta a titolo d’acconto del 26 per cento ai sensi dell’articolo 26, comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; b) in caso di risposta affermativa, chiede di conoscere se il sostituto d’imposta che dovrà operare e versare la ritenuta d’acconto, e di conseguenza effettuare gli adempimenti previsti per i sostituti d’imposta, dovrà essere l’Istante, in quanto Proponente, o il Gestore della Piattaforma.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante, in quanto Proponente, ritiene di non essere tenuto a operare come sostituto d’imposta. Viceversa, il Gestore della Piattaforma dovrebbe essere tenuto a operare la ritenuta a titolo di acconto sugli interessi corrisposti ai Finanziatori e ad adempiere agli adempimenti cui sono tenuti i sostituti d’imposta.
Parere Dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 1, commi 43 e 44, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) disciplina la modalità di tassazione dei redditi percepiti da persone fisiche, non esercenti attività d’impresa, in relazione agli investimenti effettuati per il tramite di piattaforme dipeer topeer lending(c.d. P2PLending).
In particolare, il comma 43 ha inserito la lettera d-bis) al comma 1 dell’articolo 44 del Tuir, prevedendo che costituiscono redditi di capitale «i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) gestite da società iscritte all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da istituti di pagamento rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 114 del decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d’Italia».
Il successivo comma 44, dell’articolo 1 della medesima legge di bilancio 2018, inoltre, ha stabilito che i predetti gestori «operano una ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche con l’aliquota prevista dall’articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
Tale ritenuta, attualmente stabilita nella misura del 26 per cento, trova applicazione a titolo d’imposta sui proventi derivanti da investimenti su piattaforme di P2P Lending in presenza delle seguenti due condizioni:
– la natura del soggetto finanziatore, che deve essere esclusivamente una persona fisica al di fuori dell’esercizio di una attività d’impresa;
– la qualifica del gestore della piattaforma, che deve essere un intermediario finanziario iscritto all’albo o un istituto di pagamento ai sensi della normativa prevista, rispettivamente, dagli articoli 106 e 114 del TUB, autorizzato dalla Banca d’Italia.
Nel caso che viene rappresentato dall’Istante, il Gestore della Piattaforma, come precisato nella risposta all’interpello presentato dallo stesso soggetto gestore, non riveste la qualifica di intermediario finanziario iscritto all’albo ai sensi dell’articolo 106 del TUB e neanche quella di istituto di pagamento ai sensi dell’articolo 114 del TUB, autorizzato dalla Banca d’Italia e, pertanto, lo stesso non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 44, comma 1, lettera d-bis), del Tuir. Di conseguenza, il Gestore non può applicare la ritenuta a titolo d’imposta prevista dal comma 44 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2018 sugli interessi erogati attraverso la piattaforma on-line in relazione ai finanziamenti di P2P Lending.
Nella citata risoluzione n. 56/E del 2020, infatti, è stato chiarito che ai proventi corrisposti a persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa, derivanti da un investimento effettuato su una piattaforma di servizi P2P Lending gestita da un soggetto non autorizzato dalla Banca d’Italia, non è applicabile la ritenuta alla fonte a titolo di imposta di cui al citato comma 44 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2018.
Tenuto conto dell’inapplicabilità della disciplina fiscale di cui ai commi 43 e 44 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2018, in assenza dei requisiti illustrati, nella medesima risoluzione è stato, altresì, precisato che, con riferimento agli investimenti effettuati su piattaforme di P2P Lending gestite da società non rientranti tra i soggetti di cui alla citata lettera d-bis), si ritiene applicabile la disciplina prevista per «gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti» di cui all’articolo 44, comma 1, lettera a), del Tuir, dal momento che l’esercizio dell’attività di finanziamento attraverso le piattaforme di P2P Lending risulta riconducibile, in generale, al contratto di mutuo così come definito dall’articolo 1813 del codice civile.
Con tale precisazione, necessaria per individuare il trattamento fiscale dei proventi derivanti dagli investimenti effettuati da una persona fisica per il tramite delle piattaforme di P2P Lending gestite da soggetti non autorizzati dalla Banca d’Italia (fattispecie oggetto della citata risoluzione), viene chiarito che i suddetti redditi costituiscono, in ogni caso, per il percettore (nel caso di specie persona fisica al di fuori di una attività di impresa), redditi di capitale di cui all’articolo 44, comma 1, lettera a), del Tuir, in quanto derivanti da una attività di finanziamento riconducibile, in generale, al contratto di mutuo di cui all’articolo 1813 del codice civile.
Conseguentemente, qualora non risulti applicabile la disciplina fiscale di cui ai commi 43 e 44 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2018, ai fini della tassazione dei proventi derivanti dai finanziamenti trova applicazione l’articolo 26, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973.
Il primo periodo di tale disposizione stabilisce che «I soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23 [i.e. sostituti d’imposta] operano una ritenuta del 12,50 per cento [ora 26 per cento] a titolo d’acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l’applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi».
La predetta ritenuta si applica, invece, a titolo d’imposta sui redditi di capitale corrisposti a soggetti non residenti, anche nell’ipotesi in cui detti redditi siano conseguiti nell’esercizio di impresa commerciale (cfr. articolo 26, comma 5, secondo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973).
Per quanto riguarda il soggetto tenuto all’applicazione della ritenuta, al fine di un corretto inquadramento della questione in esame, è necessario ricordare che l’articolo 64 del d.P.R. n. 600 del 1973, definisce il sostituto di imposta «Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso».
Come chiarito nella citata risoluzione n. 56/E del 2020, in tema di soggetti tenuti ad applicare le ritenute e le imposte sostitutive, si rileva che nei casi in cui il legislatore ha inteso imporre l’obbligo di operare la ritenuta a qualsiasi soggetto che interviene nella riscossione di un determinato provento lo ha stabilito chiaramente.
Ai fini dell’applicazione del citato articolo 26, comma 5, sotto il profilo soggettivo, l’articolo 23 del medesimo d.P.R. n. 600 del 1973, richiede che il sostituto d’imposta rivesta una determinata forma giuridica o, se persona fisica, agisca in regime d’impresa o nell’esercizio di arti o professioni.
Dal punto di vista oggettivo, le somme erogate devono costituire per il percettore redditi di capitale ai sensi articolo 44 del Tuir.
Nel caso di specie, la Società istante, in qualità di “Proponente sottoscrive direttamente i contratti di finanziamento con il singolo Finanziatore” e, pertanto, sarà tenuta al momento del pagamento degli interessi ad applicare la ritenuta alla fonte ai sensi dell’articolo 26, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché effettuare i relativi adempimenti previsti per i sostituti d’imposta.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Proventi derivanti da operazioni di peer to peer lending - Applicazione dell'articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) - Risposta 09 giugno 2020, n. 168 dell'Agenzia delle Entrate
- Proventi derivanti da operazioni di peer to peer lending articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Risposta 09 giugno 2020, n. 169 dell'Agenzia delle Entrate
- Proventi derivanti da operazioni di peer to peer lending - Articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Risoluzione 25 settembre 2020, n. 56/E dell'Agenzia delle Entrate
- Peer to peer lending - Obblighi di monitoraggio fiscale e pagamento IVAFE - Art. 4, decreto legge 28/06/1990, n. 167 e Art. 19, decreto legge 6/12/2011, n. 201 - Risposta 24 marzo 2022, n. 155 dell'Agenzia delle Entrate
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 09 agosto 2019, n. 670294 - Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 09 agosto 2019, n. 670294 - Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Bancarotta fraudolente distrattiva è esclusa se vi
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 14421 depositata il 9…
- Per i crediti di imposta di Industria 4.0 e Ricerc
L’articolo 6 del d.l. n. 39 del 2024 ha disposto, per poter usufruire del…
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…