AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 260 del 16 dicembre 2024

Investimenti in beni strumentali – Comunicazione preventiva – Articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

ALFA SRL di seguito, istante pone un quesito in merito all’applicazione dell’istituto della remissione in bonis di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, al caso qui sinteticamente riportato.

L’istante rappresenta di aver «effettuato un investimento ritenendo di poter usufruire delle agevolazioni [di cui all’articolo 1, commi da 1054 a 1058ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ndr.] sotto forma di credito d’imposta pari al 20% del costo bene e che per mera dimenticanza non [ha ndr.] presentato al M.I.M.I.T. PER IL TRAMITE DEL GSE nessuna comunicazione preventiva, ma che [possiede, ndr.] tutti i requisiti e presupposti che danno luogo al diritto a fruire del credito di imposta, e che non sono iniziati accessi, ispezioni verifiche, o altre attività amministrative di accertamento».

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’istante ritiene che «sia possibile fruire dell’istituto della remissione in bonis [di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, ndr.] nel caso in cui, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge per fruire del credito di imposta in commento, venga trasmessa una dichiarazione tardiva e pagata la relativa sanzione DI € 250,00 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2024 fissato al 31 Ottobre 2024».

Pertanto, intende «inviare al M.I.M.I.T. PER IL TRAMITE DEL GSE, dopo aver pagato la sanzione di € 250,00, solo la comunicazione prevista di completamento investimento e di inserire ove richiesto dal modulo ”numero pratica preventiva” lo stesso numero di pratica di completamento, invece di inviare le due comunicazioni previste dal Decreto del M.I.M.I.T. […]

Nel caso in cui il sistema informativo del G.S.E. e/o dell’Agenzia delle Entrate modello F24 respinga l’accettazione del credito d’imposta tramite F24, l’istante ritiene di poter inviare comunicazione tramite Pec al competente ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate al fine di regolarizzare il modello F24 relativo al credito d’imposta maturato nel 2024».

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Preliminarmente, si fa presente che non costituisce oggetto della presente risposta ad interpello ogni valutazione in merito alla spettanza del credito d’imposta che l’istante riferisce di avere maturato, restando, dunque, impregiudicato ogni potere di controllo da parte degli organi competenti in merito alla sussistenza dei requisiti per accedervi.

L’articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, stabilisce che «1. Ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057bis a 1058ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all’articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203quinquies e 203sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti di cui al primo periodo. La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti di cui al primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico. Per le finalità di cui al presente articolo, con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma.

2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica mensilmente al Ministero dell’economia e delle finanze i dati di cui al presente articolo necessari ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057bis a 1058ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1. […]».

Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy del 24 aprile 2024 sono stati introdotti i nuovi modelli che sostituiscono gli allegati di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 ottobre 2021 la cui trasmissione, a mente dell’articolo 1, comma 7, del medesimo decreto, «costituisce presupposto per la fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057bis a 1058ter, della legge n. 178 del 2020 e del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all’articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge n. 160 del 2019, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203quinquies e 203sexies del medesimo articolo 1, della legge n. 160 del 2019.».

Alla luce del quadro normativo delineato, risulta che:

per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024, il contribuente è tenuto a trasmettere la sola comunicazione di completamento degli investimenti;

per investimenti effettuati a decorrere dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2024 (in data 30 marzo 2024), il contribuente è tenuto:

a) alla preventiva comunicazione, in via telematica, del loro ammontare complessivo e della presunta fruizione negli anni del credito (cfr. articolo 6, comma 1, del citato decreto). A tale scopo, va compilato e inviato l’apposito modulo disponibile sul sito del Gestore dei servizi energetici (anche, GSE);

b) alla trasmissione, una volta completati gli investimenti, di un’altra comunicazione al GSE, per aggiornare le informazioni fornite in via preventiva, (cfr. la scheda dedicata presente sul sito istituzione al seguente link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/investimentiinbenistrumentali/infogeninvestimentiinbenistrumentaliimprese).

Tuttavia, le disposizioni innanzi richiamate non dispongono che le comunicazioni in parola siano effettuate entro un termine perentorio a ”pena di decadenza”, con l’effetto che alle stesse non può dirsi subordinata la maturazione del diritto di credito che sorge con la realizzazione degli investimenti ma solo la sua concreta ”fruizione” in compensazione (in tal senso anche le indicazioni reperibili sul sito internet del MIMIT). La trasmissione della comunicazione preventiva rappresenta, dunque, un adempimento prodromico alla presentazione di una ulteriore comunicazione aggiornata al completamento degli investimenti, mentre entrambe le comunicazioni sono propedeutiche alla fruizione in compensazione dei crediti.

Ciò posto, non è condivisibile la soluzione prospettata dal contribuente di presentare la sola comunicazione a consuntivo in quanto, ai fini della fruizione del credito in oggetto, l’istante è tenuto a presentare la comunicazione di completamento dell’investimento solo dopo aver trasmesso la comunicazione preventiva.

Per fruire del credito in argomento, l’istante dovrà, infatti, presentare la comunicazione preventiva, senza la necessità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, e, successivamente, trasmettere la comunicazione aggiornata a consuntivo.