AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 06 settembre 2019, n. 368
Articolo 29 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 21 – Investimenti indiretti in start up innovative
Quesito
La società ALFA S.R.L. (di seguito “la società” o “l’istante”) rappresenta di aver deliberato, in data … 2017, un aumento di capitale scindibile non progressivo, di euro …, con sovrapprezzo di euro …; il termine ultimo per sottoscrivere le quote era fissato al 31 dicembre 2018.
La società ALFA S.R.L. dichiara di aver in seguito aderito all’aumento di capitale deliberato dalla start up innovativa BETA S.R.L. (di seguito “la start up”), versando alla stessa euro X a titolo di aumento di capitale e sovrapprezzo quote, mediante n. 6 bonifici bancari.
L’istante specifica che la provvista per l’investimento nella start up innovativa è derivata da sottoscrizioni parziali, mediante bonifici bancari, dell’aumento di capitale sociale deliberato dalla stessa da parte di persone fisiche, per euro Y, alle quali sono direttamente riconducibili i corrispondenti bonifici effettuati dalla società ALFA S.R.L. alla società BETA S.R.L. (a tal fine include tabella riepilogativa).
La società riferisce che l’aumento di capitale della start up innovativa BETA S.R.L. è stato depositato al registro delle imprese in data … 2018.
Successivamente all’apporto di capitale alla start up innovativa la società istante dichiara di aver ricevuto altre sottoscrizioni parziali, non oggetto del presente interpello.
ALFA S.R.L. fa infine presente che nel mese di gennaio 2019, spirato il termine (31 dicembre 2018) per sottoscrivere le quote del proprio capitale, è stato depositato l’elenco dei nuovi soci presso il registro delle imprese, ai sensi dell’articolo 2481-bis, ultimo comma, del codice civile, e la pratica è stata evasa dal registro delle imprese in data … 2019.
In sede di documentazione integrativa, l’istante ha altresì dichiarato che “non vi è alcun legame e rapporto di tipo personale, familiare e contrattuale intercorrente tra i soci dell’istante e i soci della società BETA S.R.L.”.
Quanto sopra rappresentato, l’istante chiede di sapere, al fine del rilascio della certificazione di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale del 25 febbraio 2016 (di seguito “decreto attuativo”):
1) se le sottoscrizioni parziali ricevute, così come sopra descritte, sono idonee a consentire ai soggetti di beneficiare (pro quota, secondo il rapporto X/Y) della detrazione IRPEF di cui all’articolo 29 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (di seguito “il decreto legge n. 179 del 2012” o “il decreto”), in qualità di investimenti indiretti effettuati “per il tramite di altre società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative”, così come delineate dall’articolo 2, comma 2, del decreto attuativo;
2) in caso di risposta positiva al quesito sub 1), il periodo di imposta rilevante per l’investimento agevolato.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Nel caso rappresentato, la società ALFA S.R.L., premesso di rientrare, con riferimento all’anno d’imposta 2018, tra le società di capitali “… che investono prevalentemente in start up innovative” ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto attuativo, evidenzia che la propria assemblea ha deliberato, in data … 2017, un aumento di capitale scindibile non progressivo (non essendo, quindi, le singole sottoscrizioni immediatamente efficaci).
Al riguardo, l’istante sottolinea che la delibera di aumento di capitale conteneva espressamente la previsione che l’aumento di capitale si sarebbe in ogni caso perfezionato allo spirare del termine del 31 dicembre 2018, non essendo in alcun caso prevista la restituzione ai sottoscrittori delle somme ricevute.
La società ritiene che, essendo le sottoscrizioni parziali ricevute in relazione al suddetto aumento di capitale sociale direttamente riconducibili ai bonifici effettuati dalla medesima società a titolo di investimento nel capitale della start up innovativa, sia soddisfatta l’ulteriore condizione esplicitata dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 11 giugno 2014, n. 16/E affinché il conferimento possa considerarsi agevolabile, ossia che anche il soggetto intermediario abbia, preventivamente, rilevato un incremento della voce del capitale sociale o della riserva sovrapprezzo delle proprie azioni o quote.
Con riferimento al primo quesito, pertanto, la società ritiene di poter rilasciare, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto attuativo, l’apposita certificazione ai soci sottoscrittori, al fine di consentire agli stessi di beneficiare della detrazione IRPEF di cui all’articolo 29 del citato decreto legge n. 179 del 2012.
Con riferimento al secondo quesito, l’istante ritiene che i conferimenti siano rilevanti, ai fini della detrazione IRPEF di cui al citato articolo 29, per il periodo d’imposta 2019, posto che il decreto attuativo pone come momento rilevante la “… data del deposito dell’attestazione che l’aumento del capitale è stato eseguito ai sensi degli articoli 2444 e 2481-bis del codice civile”.
Conseguentemente, l’istante ritiene che anche la verifica della sussistenza del requisito di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f), ovvero la detenzione di azioni o quote di start up innovative, classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie, di valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio, debba essere effettuata con riferimento al proprio bilancio chiuso al 31 dicembre 2019.
Parere dell’agenzia delle entrate
Preliminarmente si rappresenta che dal presente parere resta esclusa ogni considerazione in merito agli ulteriori requisiti e condizioni per fruire dell’agevolazione di cui al decreto legge n. 179 del 2012, ivi compresa la riconducibilità della società istante tra le società che investono prevalentemente in start up innovative ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto attuativo, restando impregiudicato ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.
Il decreto ha introdotto un quadro organico di disposizioni, riguardanti la nascita e lo sviluppo di imprese start up innovative. La disciplina in questione è stata oggetto di diversi interventi normativi di modifica, da ultimo con il decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12) e dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145.
L’articolo 29 del suddetto decreto, al fine di incentivare gli investimenti in start up innovative, riconosce determinati benefici fiscali ai soggetti che investono nel capitale sociale di tali società, sia direttamente, sia indirettamente, tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società che investono prevalentemente nelle predette start up innovative.
Gli incentivi fiscali in questione sono destinati sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche e consistono in una riduzione delle imposte sui redditi derivante dalla concessione di detrazioni (per gli investitori soggetti IRPEF) o di deduzioni (per gli investitori soggetti IRES).
Le modalità di attuazione del citato articolo 29 sono stabilite dal decreto attuativo del 25 febbraio 2016, che all’articolo 1, comma 2, lettera f), ai fini della definizione delle “altre società che investono prevalentemente in start-up innovative”, prevede che “si intendono quelle società che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui è effettuato l’investimento agevolato, detengono azioni o quote di start up innovative, classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie o comunque non detenute per la negoziazione, di valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio chiuso nel corso dell’anzidetto periodo di imposta, senza tenere conto, a questi fini, degli investimenti effettuati negli incubatori certificati di cui alla precedente lettera d)”.
Con la citata circolare n. 16/E del 2014, paragrafo 6.3, è stato chiarito che: “Per espressa previsione normativa, sono agevolati solo i conferimenti iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle azioni o quote della start-up innovativa … In caso di investimento indiretto per il tramite di altre società di capitali, si precisa che sono agevolati i conferimenti in denaro che determinano una effettiva capitalizzazione anche della società intermediaria.
Sono, pertanto, agevolati i conferimenti in denaro a fronte dei quali sia la start up innovativa che la società intermediaria, in sede di costituzione o in sede di aumento del capitale sociale, rilevano un incremento della voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle proprie azioni o quote”.
Tanto premesso, nel caso prospettato la sottoscrizione del capitale sociale della start up innovativa non è avvenuta in un’unica soluzione, ma con sei versamenti, effettuati dal … febbraio 2018 fino al … marzo 2018 per un totale di euro X, e quello della società investitrice con dieci versamenti, effettuati dal … gennaio 2018 al … marzo 2018.
In tema di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, l’articolo 2481-bis del codice civile stabilisce che se l’aumento di capitale “non è integralmente sottoscritto nel termine stabilito dalla decisione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente consentito”.
La società istante, che è il tramite attraverso cui si realizza l’investimento nella start up innovativa, qualifica espressamente l’aumento di capitale sociale come “scindibile e non progressivo” e la relativa delibera prevede che ” … qualora l’aumento di capitale non venga sottoscritto per intero entro il suddetto termine [n.d.r. 31 dicembre 2018] il capitale venga aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte”.
Sulla base di quanto rappresentato nell’istanza in esame e nella documentazione prodotta, in merito al quesito sub 1) la scrivente ritiene di essere in presenza di una effettiva capitalizzazione, nel senso descritto nel paragrafo 6.3 circolare n. 16/E del 2014, poiché sia la start up innovativa sia la società intermediaria rilevano un incremento della voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle proprie azioni o quote, seppur in considerazione delle peculiari modalità di conferimento utilizzate dalla società istante.
Pertanto, con riferimento al quesito sub 1), la scrivente ritiene che l’interpellante possa rilasciare la certificazione richiesta dall’articolo 5, comma 2, del decreto attuativo, al fine di consentire ai sottoscrittori persone fisiche di beneficiare della detrazione IRPEF di cui all’articolo 29 del decreto legge n. 179 del 2012.
In merito al quesito sub 2), si fa presente che, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto attuativo, il conferimento di cui al comma 1 rileva nel periodo d’imposta “in corso alla data del deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese da parte della start up innovativa, anche nel caso di investimenti indiretti per il tramite delle altre società che investono prevalentemente in startup innovative e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, dell’atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell’attestazione che l’aumento del capitale è stato eseguito ai sensi degli articoli 2444 e 2481-bis del codice civile”.
Al paragrafo 6.4 della citata circolare n. 16/E del 2014 è precisato che: “Il periodo di imposta (…) coincide normalmente con quello in cui il conferente ha diritto ad operare la detrazione, se soggetto IRPEF, ovvero la deduzione dal proprio reddito complessivo, se soggetto IRES … In caso di sottoscrizioni di aumenti di capitale, sempre ai sensi del medesimo comma 3, l’investimento si considera effettuato alla data del deposito per l’iscrizione nel registro imprese della delibera di aumento del capitale sociale della start up innovativa ovvero – se successiva – alla data in cui viene depositata per l’iscrizione nel registro delle imprese l’attestazione da parte degli amministratori dell’avvenuto aumento del capitale sociale ai sensi dell’articolo 2444 del codice civile per le società per azioni e 2481-bis, ultimo comma, per le società a responsabilità limitata”.
La medesima circolare chiarisce che “il legislatore ha voluto in tal modo garantire “a presidio dell’effettività del capitale sociale” che vengano agevolati solo i conferimenti che si traducono in un effettivo aumento di capitale”, specificando che: “Anche per quanto riguarda gli investimenti indiretti nelle start up innovative, i conferimenti rilevanti sono agevolabili nel periodo d’imposta in cui si perfeziona l’aumento di capitale nella start up innovativa”.
Nel caso in esame, l’investimento nella start up innovativa BETA S.R.L., effettuato dalla società istante tra il … febbraio e il … marzo 2018, assume quindi rilevanza, anche ai fini delle agevolazioni di cui al citato articolo 29 per i soggetti che hanno investito nella società intermediaria, nel periodo d’imposta del deposito dell’attestazione che l’aumento del capitale della start up è stato eseguito ai sensi dell’articolo 2481-bis del codice civile, che, sulla base delle informazioni contenute nell’istanza d’interpello e nei relativi allegati, risulta essere il periodo d’imposta 2018, anno al termine del quale dovrà altresì farsi riferimento al fine di verificare la riconducibilità della società istante alle società che investono prevalentemente in start up innovative ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto attuativo.
La riferibilità dell’investimento agevolabile al periodo d’imposta 2018 risulta peraltro anche attestata dalla medesima start up BETA S.R.L. nella certificazione rilasciata alla società istante, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto attuativo.
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