AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 14 maggio 2020, n. 129
Interpello Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Invio tardivo fatture immediate
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA] (di seguito istante) fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
L’istante ha certificato dei servizi resi emettendo “fatture immediate” datate 31dicembre 2019 ed ottemperando al relativo obbligo di trasmissione al sistema d’interscambio (SdI) il 13 gennaio 2020, essendo il 12 gennaio 2020 un giorno festivo, e quindi oltre i dodici giorni successivi previsti dall’articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito Decreto IVA). L’istante chiede se tale comportamento sia sanzionabile.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi l’istante ritiene il comportamento adottato non sanzionabile potendosi applicare alla fattispecie prospettata le disposizioni contenute nell’articolo 7, comma 1,lettera h), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, secondo cui “i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo”. La trasmissione delle fatture elettroniche tramite SdI è, infatti, un adempimento telematico da assolvere entro il “primo giorno lavorativo successivo” quando i dodici giorni entro cui “emettere” la fattura scadono in un giorno festivo.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 21 del decreto IVA, così come modificato dagli articoli 11, comma 1,lettere a) e b), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e 12-ter, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, con riferimento alle fatture emesse dal 1° luglio 2019, stabilisce che:
a) la fattura deve contenere l’indicazione della “data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura” (comma 2, lettera g-bis);
b) è possibile emettere la fattura “entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6” (comma 4, primo periodo).
Con la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019 è stato chiarito che la facoltà di emettere la fattura entro dodici giorni riguarda tutte le fatture, comprese quelle elettroniche veicolate tramite SdI.
In tale evenienza, nel documento deve essere indicata la data dell’operazione mentre la data di emissione è valorizzata direttamente dallo SdI all’atto della trasmissione del file al sistema.
La mancata o tardiva emissione della fattura nel termine predetto, derivante anche dalla non tempestiva trasmissione allo SdI, è punita con le sanzioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ossia, per ciascuna violazione:
a) “fra il novanta e il centoottanta per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato” con un minimo di 500 euro (comma 1, primo periodo e comma 4);
b) “da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo” (comma 1, ultimo periodo);
c) “tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati” nel caso di operazioni non imponibili, esenti, non soggette ad IVA o soggette all’inversione contabile. “Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro2.000” (comma 2).
Tanto premesso, l’obbligo di emissione della fattura (analogica o elettronica) non è riconducibile tra gli adempimenti cui si applica la disposizione di cui all’articolo 7, lettera h), del decreto-legge n. 70 del 2011, secondo cui “i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo“. Detta disposizione, infatti, riguarda gli adempimenti che il contribuente deve assolvere nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, mentre la fattura (analogica o elettronica), è destinata alla controparte contrattuale affinché quest’ultima possa esercitare alcuni diritti fiscalmente riconosciuti (detrazione dell’IVA e deduzione del costo).
Pertanto, nel caso prospettato, la fattura immediata emessa oltre dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, ma comunque entro i termini della liquidazione periodica, è punibile con la sanzione “da euro 250 a euro 2.000” per ciascuna operazione tardivamente documentata, salva comunque la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18.
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