L’ANPAL ha pubblicato i decreti direttoriale che rendono, anche per il 2020, operativo il nuovo incentivo occupazionale per i giovani disoccupati, denominato “IncentivO lavoro” o anche “IO lavoro” introdotto dal comma 247 dell’articolo 1 della legge 145/2018. In data 11 febbraio 2020 è stato pubblicato il Decreto Direttoriale n. 52 (che ha annullato e sostituito il decreto direttoriale n. 44 del 6 febbraio 2020) con cui sono state stabilite i soggetti destinatari, la tipologia del rapporto, la durata, le procedure e la misura del beneficio.
Con il decreto direttoriale n. 66 del 21 febbraio 2020 si è stabilito che l’IncentivO Lavoro è cumulabile anche con l’esonero per l’assunzione stabile di giovani fino a 35 anni di età, previsto dal comma 100 dell’articolo 1 della legge n. 205/2017 (come modificato dall’articolo 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) , nel limite massimo di 8.060 euro su base annua.
Il beneficio contributivo è inoltre cumulabile ai sensi dell’articolo 8 del decreto direttoriale n. 52 del 11 febbraio 2020 anche per
- con l’incentivo previsto dall’art. 8 del Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazione dalla legge n. 26/2019. (incentivo previsto per l’assunzione dei titolari del c.d. reddito di cittadinanza);
- è inoltre cumulabile, nei limiti massimi di intensità di aiuto previsti dai regolamenti europei in materia di aiuti di stato, con altri incentivi
di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni di cui all’articolo 3 del presente Decreto Direttoriale in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel territorio di tali Regioni.
Durata e misura dello sgravio IO Lavoro
La norma prevede, per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, per un periodo di 12 mesi, a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo annuale di 8.060,00 uno sgravio totale dei contributi INPS a carico del datore di lavoro. Lo sgravio non prevede l’esonero dei contributi INAIL.
L’incentivo, a pena di decadenza, deve essere fruito entro il 28 febbraio 2022
Lavoratori destinatari dello sgravio IO Lavoro
Ai sensi dell’articolo 19 del D. Lgs. n. 150/2015, dell’art. 4, comma 15-quater, del Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 l’esonero contributivo è rivolto ai datori di lavoro privati che assumano:
- lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 24 anni che non abbiano avuto rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro;
- lavoratori con 25 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. del 17 ottobre 2017 e che non abbiano avuto rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro;
Datori di lavoro destinatari dello sgravio IO Lavoro
L’incentivo è rivolto a tutte le aziende, prescindendo dalla residenza del lavoratore, che hanno unità produttive e sede di lavoro ubicata nelle seguenti regioni:
- “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
- “più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento e Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio);
- “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna).
Nell’ipotesi di variazione della sede operativa del lavoratore, l’incentivo è subordinata alla verifica della disponibilità finanziaria accantonata per la categoria di Regione di destinazione qualora appartenga ad una diversa categoria rispetto alla Regione originaria.
Tipologia di rapporto di lavoro ammesse alla sgravio IO Lavoro
Per poter usufruire dell’agevolazione contributiva in commento le assunzioni, anche part-time, devono essere effettuate esclusivamente per le seguenti tipologie contrattuali:
- lavoro a tempo indeterminato anche a scopo di somministrazione;
- apprendistato professionalizzante;
- lavoro subordinato per il socio lavoratore di cooperativa.
L’incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.
Trasformazione del contratto a tempo determinato in indeterminato e sgravio IO Lavoro
Il comma 3 dell’articolo 4 del decreto direttoriale n. 52 del 11 febbraio 2020 stabilisce che l’incentivo è riconosciuto anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato; per tale fattispecie non è richiesto il requisito di disoccupazione di cui all’art. 2 comma 2 del decreto direttoriale n. 52 del 11 febbraio 2020.
Compatibilità con la normativa europea sugli aiuti di Stato
Per fruire dello sgravio contributivo IO occorre rispettare le disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 riguardante l’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE e quindi la normativa sugli “aiuti de minimis”.
L’articolo 6 del decreto direttoriale n. 52 del 11 febbraio 2020 che l’incentivo di cui al presente decreto è fruito alternativamente, nel rispetto
delle seguenti regole:
- nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
- oltre i limiti previsti, alle condizioni previste dall’articolo 7 del presente Decreto Direttoriale (del de minimis, purché l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto (ULA), e cioè nel rispetto delle condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014, art. 32, par. 3. Ciò significa che per accedere allo sgravio oltre i limiti degli aiuti di Stato, deve sussistere “un aumento netto del numero di dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei dodici mesi precedenti l’assunzione, da mantenersi per tutto il periodo di assunzione agevolata” (articolo 31, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 150/2015).
Non occorre il requisito dell’incremento occupazionale netto per le ipotesi in cui non sussiste per le seguenti ipotesi:
- licenziamento per riduzione di personale,
- dimissioni volontarie,
- invalidità,
- pensionamento per raggiunti limiti d’età,
- riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.
Nelle ipotesi di cui alla lettera a) in caso di accertato superamento dei limiti stabiliti dalla normativa europea in materia di aiuti di stato in regime “de minimis”, l’INPS provvede alla revoca dell’incentivo, con applicazione delle sanzioni civili di legge.
Istanza di ammissione: modalità di invio
Per l’ammissione allo sgravio contributivo IO lavoro i datori di lavoro devono inoltrare telematicamente un’istanza preliminare di ammissione all’INPS e comunicando i dati dell’assunzione effettuata o da effettuare. Si ricorda che al momento della pubblicazione del presente post l’INPS non ha ancora emanato apposita circolare.
L’INPS effettua le seguenti operazioni:
- determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto;
- verifica, mediante apposito modulo telematico, i requisiti di ammissione all’incentivo; c) accerta la disponibilità residua delle risorse;
- comunica, in caso di esito positivo delle precedenti verifiche, l’avvenuta prenotazione dell’importo dell’incentivo in favore del datore di lavoro.
Inoltre, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve, ove non abbia già provveduto, effettuare l’assunzione e confermare la prenotazione effettuata in suo favore.
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