La legge di conversione del D.L. n. 91 del 2017 (legge 3 agosto 2017 n. 123, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 12 agosto) ha disposto la proroga del termine per effettuare gli investimenti ammissibili all’iper-ammortamento al 30 settembre 2018, il precedente termine era previsto al 30 giugno 2018 come statuito inizialmente dall’art. 1 comma 9 della L. 232/2016 e poi prorogato al 31 luglio 2018 dalla versione non definitiva dello stesso DL 91/2017.
L’articolo 14 comma 1 del D.L. n. 91/2017 definitivamente approvato ha modificato il citato comma 9, sopprimendo le parole “effettuati nel periodo indicato al comma 8” e aggiungendo le seguenti parole: “La disposizione di cui al presente comma si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 settembre 2018 [in luogo del precedente 31 luglio 2018 e dell’ancora precedente 30 giugno 2018, ndr], a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione”.
La versione precedente del comma 9 dell’art. 1 della L. 232/2016 disponeva che la maggiorazione del 150% del costo di acquisizione competeva per gli investimenti effettuati “nel periodo indicato al comma 8”, comma che ha esteso il termine ultimo per l’effettuazione degli investimenti ammessi al super-ammortamento al 31 dicembre 2017, ovvero al 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 4/2017 ha fornito importanti precisazioni per beneficiare della maggiorazione anche con riferimento agli investimenti effettuati nel periodo 1° gennaio 2018-30 settembre 2018, entro il 31 dicembre 2017 devono verificarsi entrambe le seguenti condizioni:
- il relativo ordine deve risultare accettato dal venditore;
- deve essere avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
Con riferimento agli investimenti effettuati tramite leasing, appalto e in economia, la citata circolare fornisce poi specifici chiarimenti per il rispetto delle suddette condizioni
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