L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta all’istanza di interpello n. 408 del 10 ottobre 2019 presentata da una società che aveva chiesto se era applicabile, per gli investimenti per la realizzazione di un magazzino automatizzato per lo stoccaggio di prodotti, il cosiddetto “iper ammortamento” introdotto dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Con tale documento è stato affermato, dall’Amministrazione finanziaria, l’applicabilità del cd. iper ammortamento alle scaffalature del magazzino autoportante deve essere ripartita lungo la durata dell’ammortamento dell’immobile, trattandosi di un elemento avente una funzione immobiliare senza allegare una nuova perizia ma con una semplice dichiarazione del legale rappresentante

Le scaffalature portanti concorrono alla determinazione della stima catastale dell’immobile. Si rammenta che l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 62/2018, in linea con il contenuto della circolare n. 4 del 2017, aveva escluso dall’applicazione dell’iper-ammortamento  le voci di costo oggetto di stima catastale affermando che “le sole componenti impiantistiche dei magazzini autoportanti, ossia le componenti escluse dalla determinazione della rendita catastale (….)”.

Con il comma 4 dell’articolo 3-quater del D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 12/2019, vengono incluse nel regime dell’iper ammortamento anche “il costo agevolabile dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica, di cui all’allegato A annesso alla suddetta legge, si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell’intero fabbricato; resta ferma la rilevanza di detta scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell’intero fabbricato.”

Per cui la società contribuente, che aveva eseguito l’investimento in oggetto nel corso del 2018 chiedeva, in particolare, se la nuova norma avesse natura interpretativa e quindi trovare applicazione anche per gli investimenti realizzati prima della sua entrata in vigore ed in caso affermativo se sia necessaria una modifica della perizia già presentata.

L’Agenzia delle Entrate, dopo un excursus normativo, alla luce del comma 4 dell’articolo 3-quater del D.L. n. 135/2018, che considera una norma di interpretazione autentica, ha ritenuto che il costo agevolabile, ai fini dell’applicazione dell’iper ammortamento, comprenda non solo quella riferita al magazzino autoportante, ma anche quella relativa alle scaffalature. Inoltre, evidenzia che  la citata norma è riferita al solo regime dell’iper ammortamento,  per cui la parte di costo riferita alle scaffalature, quale componente “immobiliare”, deve essere ripartita in base alla durata fiscale dell’ammortamento dell’immobile fermo restando che per la componente “mobiliare” è agevolabile in base alla durata del periodo di ammortamento riferito all’impianto.

Tale differenziazione, in ordine ai coefficienti di ammortamento, trova la sua ragione nella natura ibrida dell’investimento. Infatti nei magazzini automatizzati autoportanti le scaffalature hanno sia funzione “impiantistica” di asservimento agli impianti automatici di movimentazione, sia funzione “immobiliare” di sostegno della copertura e delle pareti del magazzino.

Infine, l’Agenzia delle Entrate, in ordine alla perizia giurata del tecnico abilitato, ha ritenuto che il comma 4 dell’articolo 3-quater è di interpretazione autentica essa ha inciso sostanzialmente sulla determinazione dell’investimento agevolabile e non sulla corretta classificazione dell’investimento nell’ambito dell’allegato A alla L. 232/2016non è necessario procedere alla redazione di una nuova perizia giurata, essendo sufficiente allegare alla precedente perizia una dichiarazione, ai sensi del D.P0R. n. 445/2000, resa dal legale rappresentante indicando il costo attribuibile alla scaffalatura asservita all’impianto di movimentazione.