Come oramai noto, il decreto legge n. 69/2013 ha introdotto il divieto per Equitalia ed ogni altro agente per la riscossione di crediti statali di pignorare la prima e unica casa di abitazione ove il debitore risiede anagraficamente tranne per le abitazioni classificate catastalmente nelle categorie A/8 (ville), A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio).
Pertanto per gli non rientranti nella definizione di prima casa come sopra indicato l’espropriazione è invece possibile solo se il credito a ruolo supera i 120 mila euro e se sono trascorsi almeno sei mesi dal giorno in cui è stata iscritta l’ipoteca. Con una nota del 01 luglio 2013, Equitalia ha chiarito che lo stop all’esecuzione forzata sull’abitazione principale riguarda anche le pertinenze, comprese quelle accatastate autonomamente come box o cantina (C/6). Esse, infatti, vanno considerate un tutt’uno con l’abitazione principale. La nota ha inoltre chiarito che quando si parla di immobile “adibito a uso abitativo” bisogna riferirsi alla classificazione catastale del bene e non alla destinazione d’uso di fatto. Possono essere, quindi, pignorati tutti gli immobili con categoria non abitativa quali uffici e studi privati (A/10).
E’ importante evidenziare che il divieto, sopraesposto, si riferisce solo agli atti di espropriazione, ma non anche all’iscrizione dell’ipoteca. Il concessionario della riscossione, infatti, potrà sempre procedere alla iscrizione dell’ ipoteca anche al di sotto di 120 mila euro e anche sulle prime case: ma ciò servirà non come atto anticipatorio di un’esecuzione forzata, ma solo a fini cautelari. Il che significa che, se l’esecuzione, il pignoramento e la vendita all’asta dell’immobile siano avviati da altri creditori diversi da Equitalia, quest’ultima – avendo iscritto ipoteca di primo grado – si soddisferà comunque con precedenza rispetto agli altri concorrenti. Nel caso in cui l’Agente della riscossione abbia iscritto un’ipoteca di primo grado, difficilmente un altro creditore iscriverà ipoteca di secondo grado e avvierà un’esecuzione forzata sapendo che le somme ricavate dalla vendita andranno a soddisfare subito Equitalia.
La legge n. 106/2011 che ha convertito con modificazione il Decreto Legge n. 70/2011, inoltre, ha introdotto l’obbligo per l’agente della riscossione di inviare un preavviso 30 giorni prima di iscrivere ipoteca.
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