La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26255 del 19 dicembre 2016 ha statuito l’assoggettabilita di un professionista in caso di corresponsione di ingenti compensi erogati a terzi, poiché rappresentano il presupposto per l’applicazione dell’IRAP
La vicenda ha riguardato un Odontoiatra che aveva presentato una domanda di rimborso dell’IRAP basata sulla circostanza che il professionista fosse privo di autonoma organizzazione. L’Amministrazione finanziaria respingeva la richiesta ed il contribuente ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale che disattendeva il ricorso ritenendo che il ricorrente svolgesse la propria attività organizzando anche l’attività di altri professionisti individuati in base alle necessità del paziente, ha motivato la decisione evidenziando che emergevano notevoli compensi corrisposti a terzi (oltre trentamila euro per ciascun anno considerato), il che era la dimostrazione della sussistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione. Avverso tale decisione il contribuente ricorreva alla CTR che respingeva le doglianze. L’odontoiatra impugnava la decisione proponendo ricorso in cassazione.
Gli Ermellini hanno ritenuto i motivi del ricorso manifestamente infondati. Per la Corte di Cassazione il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
Tali requisiti, nel caso di specie, sono oltrepassati ove si consideri che, anche dal tenore delle difese, è evidente l’impegno finanziario del professionista per dotarsi d’ingenti ausili mancando ogni specifica censura sul punto ed essendovi invece riscontro contrario nell’inserimento nel quadro RE di oltre trentamila euro annui per esborsi inerenti all’attività. Per far sorgere l’obbligo di pagamento del tributo basta, infatti, l’esistenza di un apparato che non sia sostanzialmente ininfluente, ovverosia di un quid pluris che secondo il comune sentire, del quale il giudice di merito è portatore ed interprete, sia in grado di fornire un apprezzabile apporto al professionista. Ovverosia si deve trattare di un qualcosa in più la cui disponibilità non sia, in definitiva, irrilevante perché capace di rendere più efficace o produttiva l’attività”. Il che rende ultronea ogni indagine sull’equivalenza o meno degli apporti collaborativi di prestatori di servizi rispetto a quelli di lavoratori dipendenti o similari, atteso che ciò che rileva, agli effetti impositivi è la sussistenza di un’autonoma e “non minima” organizzazione dei fattori produttivi.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 febbraio 2021, n. 4116 - L'impiego non occasionale di lavoro altrui è idoneo a configurare l'esistenza di un'autonoma organizzazione ed è soggetto all'IRAP il professionista che, per prestazioni afferenti l'esercizio…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 luglio 2019, n. 19947 - In tema di IRAP, l'impiego non occasionale di lavoro altrui, costituente una delle possibili condizioni che rende configurabile un'autonoma organizzazione, sussiste se il professionista eroga…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 14772 depositata il 26 maggio 2023 - L'impiego non occasionale di lavoro altrui, costituente una delle possibili condizioni che rende configurabile un'autonoma organizzazione, sussiste se il professionista eroga…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 07 agosto 2019, n. 21075 - I compensi anche elevati che un professionista paghi ad altri consulenti non rappresentano l'elemento che fa scattare automaticamente il pagamento dell'IRAP ed in particolare senza aver compiuto…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 31608 depositato il 14 novembre 2023 - Ai fini IRAP il valore assoluto dei compensi e dei costi, ed il loro reciproco rapporto percentuale, non costituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivo…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 luglio 2019, n. 19775 - In tema d'IRAP, non sono indicativi del presupposto dell'autonoma organizzazione i compensi corrisposti da un avvocato per le domiciliazioni presso i colleghi, trattandosi di prestazioni…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…