La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26255 del 19 dicembre 2016 ha statuito l’assoggettabilita di un professionista in caso di corresponsione di ingenti compensi erogati a terzi, poiché rappresentano il presupposto per l’applicazione dell’IRAP
La vicenda ha riguardato un Odontoiatra che aveva presentato una domanda di rimborso dell’IRAP basata sulla circostanza che il professionista fosse privo di autonoma organizzazione. L’Amministrazione finanziaria respingeva la richiesta ed il contribuente ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale che disattendeva il ricorso ritenendo che il ricorrente svolgesse la propria attività organizzando anche l’attività di altri professionisti individuati in base alle necessità del paziente, ha motivato la decisione evidenziando che emergevano notevoli compensi corrisposti a terzi (oltre trentamila euro per ciascun anno considerato), il che era la dimostrazione della sussistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione. Avverso tale decisione il contribuente ricorreva alla CTR che respingeva le doglianze. L’odontoiatra impugnava la decisione proponendo ricorso in cassazione.
Gli Ermellini hanno ritenuto i motivi del ricorso manifestamente infondati. Per la Corte di Cassazione il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
Tali requisiti, nel caso di specie, sono oltrepassati ove si consideri che, anche dal tenore delle difese, è evidente l’impegno finanziario del professionista per dotarsi d’ingenti ausili mancando ogni specifica censura sul punto ed essendovi invece riscontro contrario nell’inserimento nel quadro RE di oltre trentamila euro annui per esborsi inerenti all’attività. Per far sorgere l’obbligo di pagamento del tributo basta, infatti, l’esistenza di un apparato che non sia sostanzialmente ininfluente, ovverosia di un quid pluris che secondo il comune sentire, del quale il giudice di merito è portatore ed interprete, sia in grado di fornire un apprezzabile apporto al professionista. Ovverosia si deve trattare di un qualcosa in più la cui disponibilità non sia, in definitiva, irrilevante perché capace di rendere più efficace o produttiva l’attività”. Il che rende ultronea ogni indagine sull’equivalenza o meno degli apporti collaborativi di prestatori di servizi rispetto a quelli di lavoratori dipendenti o similari, atteso che ciò che rileva, agli effetti impositivi è la sussistenza di un’autonoma e “non minima” organizzazione dei fattori produttivi.
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