La Corte di Cassazione sez. tributaria con la sentenza n. 21326 depositata il 18 settembre 2013 intervenendo Sono tenuti al pagamento dell’IRAP i tassisti riuniti in una cooperativa.
La vicenda ha riguardato una cooperativa di tassisti che ha impugnato il silenzio rifiuto dell’Agenzia delle Entrate sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 1999 al 2002. La Commissione Tributaria Provinciale, adita dalla cooperativa, respinge i ricorsi cumulativi dei contribuenti, condividendo il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione. Il contribuente impugnava la decisione di primo grado inanzi alla Commissione Tributaria Regionale i cui giudici confermavano quanto statuito dal giudice di prime cure, ritenendo che in capo ai ricorrenti l’esistenza del requisito di un’organizzazione di beni e di persone generativa di un valore aggiunto indipendente dall’apporto meramente personale. Ciò in considerazione dei servizi dai medesimi fruiti e facenti capo alla cooperativa. La parte soccombente ricorreva alla Corte Suprema per la cassazione della sentenza dei giudici di merito.
Gli Ermellini, nel respingere il ricorso prodotto contro la decisione della CTR, hanno spiegato che l’attività di piccolo imprenditore, nella specie quella di tassista, è esclusa dall’applicazione dell’imposta solo quando è assente il requisito dell’autonoma organizzazione; requisito che ricorre quando il contribuente sia il responsabile dell’organizzazione e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse, impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. In ogni caso, costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni. Nel caso di specie gli Ermellini evidenziano che “la critica alla pronuncia della Ctr da un lato non ha investito la motivazione e, dall’altro, non dà conto della sussistenza, in capo ai tassisti, di una posizione contrattuale ed organizzativa collegata in modo essenziale con i plurimi servizi della cooperativa di cui essi sono soci, dunque in una funzione collaborativa ben censita come contributo determinante per la produzione globale lorda del reddito dei contribuenti”.
I giudici di legittimità sottolineano che il requisito dell’autonoma organizzazione può essere integrato dall’apporto collaborativo altrui, e con ciò determinare le condizioni di assoggettabilità all’IRAP ai sensi dell’articolo 2 D.Lgs. 446/97, per effetto di specifici legami contrattuali di lavoro (subordinato e non) o nell’ambito di una serie ripetuta di prestazioni rese con altre tipologie di somministrazione o per una condivisione organizzativa societaria di risorse e servizi (com’è questo caso specifico) facilitativi della attività stessa del contribuente: a cominciare dalla fornitura dell’operatività del radiotaxi, risultano infatti evidenti modalità di esercizio dell’attività dei tassisti, e di ciascuno di essi, manifestamente integrate dall’apporto qualificante di una stabile struttura (la società cooperativa) che assicura, in via tipica e costante, al singolo tassista continuità di lavoro, migliori condizioni economico-professionali, centralizzazione della raccolta pubblicitaria, assistenza amministrativa e fiscale.
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