Con l’approvazione della legge di bilancio 2018 (legge 205 del 2017) il comma n. 116 dell’unico articolo (art. 1) è stato ha modificato, limitatamente all’anno 2018, il regime di deducibilità ai fini Irap del costo del lavoro riferito ai lavoratori stagionali, prevedendone la deduzione integrale in luogo del 70 per cento stabilito dall’art. 11, co. 4-octies, del D.Lgs. n. 446 del 1997. In particolare, per l’anno 2018, è consentita la piena deducibilità del costo sostenuto per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.
Pertanto come è possibile dedurre integralmente dal valore della produzione netta che costituisce la base imponibile IRAP, il costo sostenuto dall’impresa in relazione al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, per il 2018 anche per i costi inerenti i lavoratori stagionali è ammessa la deduzione della differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente e le deduzioni di contribuzione previdenziale, assistenziale e assicurativa INAIL, le deduzioni forfetarie e quelle in favore di soggetti che presentano determinate caratteristiche quali apprendisti, disabili e personale addetto alla ricerca e sviluppo.
Per cui nel 2018 la percentuale di deduzione del costo salirà al 100% coprendo l’intero costo dei lavoratori stagionali se rispettano le seguenti condizioni:
- impiegati per almeno centoventi giorni per due periodi d’imposta (successivi ma non necessariamente consecutivi),
- a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare 20/ E/2016 ha chiarito che la deduzione del costo dei lavoratori stagionali, ai fini della deduzione del valore della produzione ai fini IRAP, deve intendersi riferito alle giornate di effettivo impiego (e non di formale assunzione), computando anche la prestazione relativa al primo contratto di lavoro. Il beneficio è applicabile a partire dal 1° gennaio 2016 e consente, pertanto, di tener conto dei contratti stipulati nel corso del 2015.
Se l’impiego del lavoratore avviene tra il 2017 ed il 2018, nel primo anno la deduzione sarà limitata al 70% mentre salirà al 100% nel 2018
Tuttavia, tale deduzione è limitata al 70% della differenza sopra evidenziata, calcolata per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di 2 anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.