La circolare n. 8/E del 03 aprile 2013, emanata dall’Agenzia delle Entrate, affronta anche la problematica dei versamenti effettuati a seguito di ravvedimento operoso e iscrizione a ruolo di imposte dovute in caso di riliquidazione della dichiarazione a condizione che siano “afferenti alle spese del personale”. Si premette che tali chiarimenti non sono esaustivi di tutte le problematiche inerente la deduzione analitica dell’Irap.
Pertanto, la circolare, conferma che ai fini del calcolo della deduzione va presa in considerazione l’IRAP versata nel periodo di imposta di riferimento, come previsto dall’art. 99 del TUIR, applicando il criterio di cassa.
Per cui nel calcolare l’Irap pagata si può tenere conto anche di quella versata (negli anni di riferimento) a fronte di versamenti effettuati a seguito di ravvedimento operoso o di iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di accertamento. Ciò significa che, se l’impresa ha versato nel 2012 (al netto di sanzioni e interessi) 20.000 euro a titolo di Irap a seguito di un accertamento con adesione sugli anni 2008 e 2009, tale somma può entrare nel calcolo dell’Ires o dell’Irpef in Unico 2013 e non va chiesta a rimborso per il 2008 o il 2009. Non deve sviare il fatto che l’adesione si riferisca ad anni pregressi: il criterio di cassa attrae le somme pagate nell’ambito dell’Irap versata nel 2012. Ma occorre fare attenzione a due elementi.
Elemento da considerare, come affermato dalla circolare 8/E, è “la limitazione della deduzione che spetta solo nella misura in cui le maggiori imposte siano afferenti alle spese del personale. Questo chiarimento può essere inteso in due modi.
Una interpretazione (estensiva) porta a concludere che, correttamente, non tutti i 20.000 euro dell’esempio precedente possono essere ammessi in deduzione, dovendo essere applicata la percentuale di partecipazione del costo netto del lavoro sulla base imponibile Irap 2008 e 2009. La seconda lettura porta invece a considerare i 20.000 euro di maggior imposta versata solo se l’accertamento ha riguardato il costo del personale, per cui una rettifica, ad esempio, sui soli ricavi, pur originando un maggior versamento di Irap, non determina alcuna deduzione nel 2012 per gli anni pregressi. Questa soluzione non ci pare sistematica: se l’impresa avesse dichiarato i maggiori ricavi negli anni accertati, avrebbe pagato più Irap e quindi più Ires, la quale ora sarebbe oggetto di istanza di rimborso sulla base dell’incidenza del costo del lavoro.
Ciò che fa sorgere il diritto alla deduzione, pertanto, non è la maggior incidenza del costo del personale, ma la maggior Irap versata, indipendentemente dalla sua origine. È un punto molto delicato, che le Entrate devono approfondire con urgenza, anche perché impatta (oltre che su Unico 2013) sulle istanze di rimborso già presentate o in via di presentazione.
Per il calcolo particolare attenzione va posta per i requisiti per il rimborso e il criterio per determinare la quota d’imposta versata relativa ai costi del personale vanno verificati nel periodo d’imposta di competenza e non in quelli del versamento.
Poiché è assai probabile che l’Agenzia non riesca in automatico a riconciliare i dati inseriti dal contribuente, appare più che opportuno (per il buon fine della dichiarazione) conservare un foglio di calcolo dimostrativo da presentare a richiesta.
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