La Corte di Cassazione sez. tributaria con l’ordinanza n. 18108 del 25 luglio 2013 intervenendo in tema di IRAP ha riaffermato la costante sul presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzate riferibili ad altrui responsabilità e interesse, impieghi beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, le necessità minime per l’esercizio dell’attività – anche in assenza di organizzazione -, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Quindi, il valore dei beni strumentali e la presenza di personale dipendente sono tra i fattori che possono determinare l’assoggettabilità del lavoratore autonomo all’imposta regionale sulle attività produttive.
La vicenda ha visto protagonista un medico che aveva richiesto il rimborso dell’Irap pagata sul presupposto della sua esenzione. L’Agenzia delle Entrate aveva negato il rimborso. Il contribuente ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale che confermava il diniego dell’Amministrazione finanziaria. Avverso la decisione dei giudici di prime cure il contribuente proponeva appello alla Commissione Tributaria Regionale che confermava la decisione di primo grado. Il contribuente ricorreva alla Corte Suprema per la cassazione della sentenza di appello.
Gli Ermellini hanno accolto il ricorso di un medico al quale l’amministrazione aveva negato il rimborso dell’Irap sulla base del fatto che i suoi beni strumentali superavano i 15 mila euro sulla base del contenuto della circolare n. 45/2008.
I giudici di legittimità hanno così ribaltato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Gli Ermellini hanno, infatti, chiarito espressamente che la circolare emessa dall’Agenzia delle entrate nel 2008, non ha nessuna rilevanza ai fini Irap.
Infatti secondo il Collegio di legittimità che ha aderito in pieno al contenuto della relazione, l’assoggettamento all’imposta sulla attività produttive «richiede un analitico esame delle spese affrontate dal contribuente con specifica considerazione delle esigenze di chi esercita l’attività medica, per cui sono indispensabili strumenti di una certa consistenza e caratteristiche».
Pertanto secondo l’orientamento più recente, l’uso di beni strumentali costosi non implica sempre e comunque l’assoggettamento a IRAP. Con la recentissima ordinanza n. 18108/13 gli Ermellini sono giunti alla conclusione che, contrariamente a quanto sostenuto dalle Entrate con la circolare n. 45 del 2008, il possesso di beni strumentali di valore superiore a 15 mila euro non è una buona ragione per negare il rimborso dell’IRAP al contribuente che di professione fa il medico. L’assoggettamento di quest’ultimo a IRAP richiede, infatti, “un analitico esame delle spese affrontate dal contribuente con specifica considerazione delle esigenze di chi esercita l’attività medica, per cui sono indispensabili strumenti di una certa consistenza e caratteristiche”. Con la sentenza n. 6050/13 si è invece sostenuto che per lo svolgimento dell’attività di commercialista, in forma singola o associata, non rileva l’utilizzo di un programma informatico per la gestione delle denunce dei redditi e per la relativa trasmissione telematica, in quanto l’espletamento di detta professione richiede pur sempre “un minimo di complessità e di costo”.
Per quanto riguarda infine i compensi corrisposti a terzi, la recente ordinanza n. 2123/13 ha sostenuto che ai fini dell’assoggettabilità del professionista a IRAP la misura dei compensi corrisposti non è decisiva, se si pensa all’ipotesi in cui si renda necessaria la consulenza di un “luminare” dai costi altissimi e che opera al di fuori della struttura del committente. E il tema dei costi per le consulenze è stato trattato anche nell’ordinanza n. 10025/12, con la quale la Cassazione ha chiarito che la giurisprudenza più rigorosa e meno favorevole ai contribuenti esige che i compensi a terzi costituiscano corrispettivo di lavoro subordinato, poiché solo tale forma di utilizzazione dal lavoro altrui determina il sorgere di una “struttura organizzata”. Mentre tale struttura non sussiste ove il contribuente si avvalga dell’opera di lavoratori autonomi quali, per esempio, il consulente fiscale. Infine, con due ordinanze pubblicate lo scorso 27 novembre (n. 21069/12 e n. 21106/12), la Suprema Corte ha escluso che siano assoggettabili a IRAP sia l’artista che paghi collaboratori esterni, come l’agente teatrale e i truccatori occasionali, sia l’ingegnere che spenda importi modesti per beni strumentali e compensi a terzi.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 25 settembre 2019, n. 23847 - In materia di IRAP, l'elevato ammontare dei ricavi, dei compensi e delle spese, anche per beni strumentali, non integra di per sé il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione,…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 18108 depositata il 6 giugno 2022 - Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 21338 depositata il 19 luglio 2023 - In tema di IRAP, anche alla stregua dell'interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, l'esistenza di un'autonoma…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 aprile 2021, n. 11086 - E' soggetto ad IRAP in caso di utilizzo di tre studi professionali da parte di un medico, seppure con impiego di beni strumentali di elevato ammontare, il professionista appare impiegare beni…
- Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione V, sentenza n. 3856 depositata il 17 aprile 2023 - Il subappalto è il contratto con cui l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di una parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 07 agosto 2019, n. 21075 - I compensi anche elevati che un professionista paghi ad altri consulenti non rappresentano l'elemento che fa scattare automaticamente il pagamento dell'IRAP ed in particolare senza aver compiuto…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…
- Nel giudizio civile con il gratuito patrocinio la
La Corte costituzionale con la sentenza n. 64 depositata il 19 aprile 2024, inte…
- Il titolare del trattamento dei dati personali é r
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-741/2021 depositat…