La Corte di Cassazione con la sentenza n. 16747 depositata il 7 luglio 2017 interviene sul tema della possibilità di rettificare in sede contenziosa una errata indicazione nella dichiarazione ha statuito che “l’impugnazione della cartella esattoriale, emessa in seguito a procedura di controllo automatizzato ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis non è preclusa dal fatto che l’atto impositivo sia fondato sui dati evidenziati dal contribuente nella propria dichiarazione, in quanto tale conclusione presupporrebbe la irretrattabilità delle dichiarazioni del contribuente che, invece, avendo natura di dichiarazioni di scienza, sono ritrattabili in ragione della acquisizione di nuovi elementi di conoscenza o di valutazione“.
La vicenda ha riguardato una giovane avvocatessa a cui era stata notificata una cartella di pagamento emessa sulla base della dichiarazione Irap, avendo l’Ufficio ravvisato nel caso di specie la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’imposta locale.
La professionista impugnava la cartella di pagamento con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici respinsero le doglianze della ricorrente. L’avvocatessa impugnava la decisione della CTP con ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello respinsero il ricorso, confermando la sentenza impugnata, affermando che indipendentemente dalle richieste delle parti che le spese per l’acquisto di beni strumentali e per beni immobili di un certo importo ed i compensi corrisposti a terzi, erano tutti elementi in grado di dimostrare l’assenza del dell’autonoma organizzazione, inoltre l’aver indicato l’importo Irap in dichiarazione avrebbe in ogni caso comportato l’obbligo di effettuare il versamento con facoltà di chiederne il rimborso dopo aver dimostrato l’assenza del presupposto impositivo.
Avverso la sentenza della CTR, la contribuente proponeva ricorso in cassazione fondato su tre motivi.
Gli Ermellini accolgono il ricorso della contribuente. Per i giudici di legittimità la precedente versione dell’articolo 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998, consentiva al contribuente la facoltà, anche in sede di giudizio, di correggere eventuali errori in dichiarazione inerenti l’imponibile e/o l’imposta che avessero entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo. Tuttavia, secondo l’interpretazione del Giudice di legittimità, il contribuente può contestare la debenza del tributo, frutto di errore nella dichiarazione presentata, nonostante la scadenza del predetto termine, atteso che le dichiarazioni dei redditi sono in linea di principio sempre emendabili, anche in sede processuale, qualora “per effetto dell’errore commesso derivi l’assoggettamento del dichiarante ad un tributo più gravoso di quello previsto dalla legge”.
In recente pronuncia, la Corte di Cassazione ha affrontato la specifica questione della possibilità di contestare in sede giudiziale l’errata esposizione in dichiarazione di un debito Irap da parte di una giovane avvocatessa per la quale, tuttavia, non poteva dirsi integrato il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, essendosi occasionalmente avvalsa dell’ausilio di un collega per il disbrigo degli adempimenti di cancelleria durante il periodo della gravidanza.
I giudici del palazzaccio accolgono anche la doglianza concernente la parte della sentenza della CTR che ha ritenuto irrilevante, ai fini della decisione, la verifica del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione il quale, com’è ormai noto, ricorre quando il contribuente:
- sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità o interesse;
- impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione;
- si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.