In recente pronuncia, la Corte di Cassazione ha affrontato la specifica questione della possibilità di contestare in sede giudiziale l’errata esposizione in dichiarazione di un debito Irap da parte di una giovane avvocatessa per la quale, tuttavia, non poteva dirsi integrato il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, essendosi occasionalmente avvalsa dell’ausilio di un collega per il disbrigo degli adempimenti di cancelleria durante il periodo della gravidanza.
I giudici del palazzaccio accolgono anche la doglianza concernente la parte della sentenza della CTR che ha ritenuto irrilevante, ai fini della decisione, la verifica del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione il quale, com’è ormai noto, ricorre quando il contribuente:
- sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità o interesse;
- impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione;
- si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.