IRAP esclusione per il medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale e che utilizzo di più studi professionali - Cassazione ordinanza n. 2967 del 2014La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 2967 depositata il 10 febbraio 2014 intervenendo in tema di presupposti IRAP ha affermato che il medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale non è soggetto all’imposta regionale sulle attività produttive neanche quando utilizzi due studi.

La vicenda ha riguardato un medico che aveva chiesto il rimborso di quanto pagato a titolo di IRAP ritenendo escluso da tale imposta il reddito prodotto. Il contribuente avverso il diniego dell’Agenzia al rimborso proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici accolsero le doglianze del ricorrente. L’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso avverso la decisione del giudice di prime cure dinanzi alla Commissione Tributaria  Regionale. I giudici territoriali confermano la sentenza di primo grado.

Per la cassazione della sentenza del giudice di seconde cure l’Amministrazione finanziaria propone ricorso alla Corte Suprema. Gli Ermellini respingono il ricorso del Fisco.

I giudici di legittimità hanno sancito il diritto del contribuente al rimborso dell’IRAP erroneamente versata. Inoltre per i giudici del Palazzaccio hanno ritenuto infondata la motivazione del Fisco poiché  “il giudice di merito ha adeguatamente motivato  in ordine alla non sussistenza di una ‘stabile organizzazione’ di supporto all’attività del contribuente, medico di base del SSN”. In particolarel’utilizzazione di due studi deve essere valutata come “uno strumento per il migliore (e più comodo per il pubblico) esercizio dell’attività professionale autonoma”. 

Si rammenta che la disponibilità, da parte dei medici di base, di uno studio avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’articolo 22 del D.P.R. n. 270/2000 (Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale), rientrando nell’ambito del minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale con il SSN, non integra, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo. Si tratta di un principio di diritto più volte affermato dai tributari di legittimità (ex multis, Sez. Trib., sentenze n. 25910/2011 e n. 11197/2013).

I giudici del Palazzaccio hanno precisato che la disponibilità, da parte dei medici di base, di strumenti di diagnosi, per quanto complessi e costosi, non è idonea a configurare la sussistenza del presupposto impositivo, poiché detti strumenti, quali che siano il loro valore o le loro caratteristiche, rientrano nelle attrezzature usuali, o che dovrebbero essere usuali, per i precisati professionisti, in quanto agli stessi si chiede di svolgere una funzione di “primo impatto” a difesa della salute pubblica (sentenza n. 11197/2013 cit.).