La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 27213 depositata il 4 dicembre 2013 intervenendo in tema di esenzione IRAP ha statuito che il professionista che sostenga molte inerenti a spese per spostamenti, viaggi all’estero e soggiorni in albergo, non costituiscono elementi idonei ad individuare il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione per cui lo stesso non è soggetto ad IRAP.
La vicenda ha riguardato un professionista che aveva presentato un istanza di rimborso IRAP ritenendo che mancassero i presupposti per l’applicazione dell’imposta. Contro il diniego dell’Amministrazione Finanziaria il professionista ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici respingevano il gravame.
Avverso la pronuncia dei giudici di prime cure il contribuente impugnava la sentenza inanzi alla Commissione Tributaria Regionale che accoglieva il gravame dell’Agenzia delle Entrate, in quanto, ritenuto, preliminarmente, ammissibile l’appello, a fronte della specificità delle censure sollevate alla decisione impugnata, e pur non condividendo l’assunto dell’Agenzia appellante, secondo il quale “l’organizzazione – autonoma – dovrebbe riscontrarsi automaticamente ogniqualvolta si fosse in presenza di una attività svolta in maniera abituale, stabile ed autonoma”, riteneva non provata, dalla contribuente, istante per il rimborso dell’IRAP indebitamente versata, l’inesistenza di un’attività professionale autonoma, organizzata, non emergendo, dai dati acquisiti, “soprattutto per il livello dei compensi”, una attività professionale “sostanzialmente semplificata, esercitata in forma individuale, priva di organizzazione e di significativi supporti strutturali”.
Il contribuente per la cassazione della decisione dei giudici di merito proponeva ricorso, basato su due motivi di censura, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini accolgono le doglianze del contribuente e cassano la sentenza impugnata. I giudici di legittimità hanno ritenuto le motivazioni della sentenza della CTR insufficiente e contraddittoria perché pur avendo accertato l’assenza dell’ausilio di dipendenti o di collaboratori, ha “attribuito rilievo decisivo ai compensi percepiti dall’avvocato negli anni d’imposta e alle spese dalla medesima contribuente sostenute, non per l’acquisto beni strumentali (un’autovettura, mobili, arredi ed attrezzature necessarie per l’espletamento dell’attività professionale) ma essenzialmente per spostamenti e viaggi, anche all’estero, elementi non sufficienti ad individuare il presupposto impositivo, ai fini IRAP, dell’autonoma organizzazione”.
I giudici del Palazzaccio riaffermano che il requisito dell’autonoma organizzazione dell’IRAP ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse oppure impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che costituiscono il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
In altre parole, è soggetto passivo Irap colui che si avvale, nell’esercizio della propria attività, di una struttura organizzata capace di creare valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale.
Al contrario, invece, non vi è il presupposto d’imposta quando il risultato economico dell’attività trovi ragione esclusivamente nell’autoorganizzazione del professionista o, comunque, quando l’organizzazione predisposta abbia un’incidenza marginale e non richieda alcun coordinamento.