La Corte di Cassazione con la sentenza n. 20917 depositata il 12 settembre 2013 intervenendo in tema di IRAP ha statuito che la traslazione convenzionale dell’onere economico dell’Irap, il cui soggetto passivo resta pur sempre l’azienda ospedaliera e non i singoli dirigenti/medici sanitari per attività svolta all’interno dell’azienda ospedaliera, deve essere esplicitamente prevista in via contrattuale.
Pertanto alla luce del principio di diritto stabilito dalla Suprema Corte la traslazione convenzionale dell’Irap sui compensi per attività intra moenia svolta dai medici, deve essere oggetto di esplicita previsione contenuta da apposita clausola di traslazione dell’Irap all’interno dell’accordo integrativo aziendale per rendere valido il trasferimento dell’onere economico del tributo a carico dei medici.
Gli Ermellini hanno di fatto rigettato il ricorso dell’Azienda Ospedaliera di Crema contro la pronuncia del Tribunale di Crema che aveva dichiarato l’illegittimità della trattenuta a titolo di Irap operata dalla predetta azienda sui compensi erogati a numerosi dirigenti/dottori sanitari, proprio in virtù del fatto che la traslazione operata dall’azienda sanitaria in questione non si basava su di una esplicita clausola di traslazione dell’Irap.
L’accordo integrativo aziendale dell’area medica non prevedeva in maniera esplicita la traslazione dell’imposta a carico dei medici , infatti, il contenuto della clausola richiamata dall’Azienda Ospedaliere prevedeva che “sulla quota restante dei compensi dovuti per attività intra moenia sarebbero state applicate le imposte di legge”.
Per i giudici di legittimità il riferimento “all’applicazione delle imposte di legge” non costituisce una clausola di traslazione dell’imposta, ma evoca oggettivamente l’adempimento di un obbligo legislativo e non di uno convenzionale.
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