A stabilirlo è stata la Corte Suprema con l’ordinanza n. 25853 del 15 dicembre 2016, nessuna sanzione può essere applicata al professionista, riguardo all’IRAP, poichè si configura l’obiettiva incertezza normativa che costituisce causa di esenzione dalle sanzioni amministrative tributarie.
Pertanto al commercialista non può essere sanzionato per l’omesso versamento dell’imposta, perché il concetto di autonoma organizzazione è oggetto di costante dibattito sia in dottrina sia in giurisprudenza.
La vicenda ha riguardato un professionista che era stato oggetto di cartella di pagamento per IRAP il contribuente adiva alla Commissione Tributaria. La Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia ha confermato la cartella di pagamento per IRAP, sanzioni e accessori di legge, emessa dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73.
La CTR aveva ritenuto la pretesa impositiva fondata perché il contribuente non ha dimostrato di svolgere la professione senza stabile organizzazione. Conseguentemente, la CTR ha confermato le sanzioni non avendo ravvisato le condizioni per agire ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
In base all’art. 8 citato la “commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce”.
Il contribuente avverso la decisione del giudice di merito ricorre alla Corte di Cassazione.
Gli Ermellini accolgono le doglianze del ricorrente ravvisando i presupposti per la disapplicazione delle sanzioni e, sul punto, hanno rinviato la causa al giudice di secondo grado che dovrà provvedere alla stregua della seguente osservazione.
Per i giudici della S.C. “l’incertezza giuridicamente rilevante è quella, di carattere obiettivo, concernente le norme tributarie, la cui violazione da parte del contribuente, determina l’emissione dell’avviso di accertamento e l’irrogazione delle sanzioni (Cass. n. 11096/2011). Si è, altresì, ritenuto sussistere tale incertezza, quando il complesso normativo di riferimento si articoli in una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento si riveli concettualmente difficoltoso, a causa della relativa equivocità e, in applicazione di tali principi, in sede di legittimità è stato inoltre rilevato che la questione relativa alla rilevanza impositiva IRAP del reddito professionale, è stata oggetto di articolato e complesso dibattito, sia in dottrina come pure in giurisprudenza (Cass. n. 4394 del 24.2.2014). Dibattito ripreso e solo di recente concluso a seguito delle pronunce delle Sezioni Unite (sentenza n.9541/2016)”.