La Corte di Cassazione con la sentenza n. 13730 depositata il 31 maggio 2017 intervenendo in tema di esclusione dall’IRAP ha affermato, confermando il proprio consolidato orientamento che il contribuente può opporsi al prelievo IRAP anche in sede d’impugnazione della cartella di pagamento emessa sulla base della dichiarazione purché ovviamente la cartella di pagamento sia il primo atto con cui la pretesa viene portata a conoscenza del contribuente.
La vicenda ha riguardato un avvocato a cui veniva notificata una cartella di pagamento emessa a seguito dell’esito della liquidazione in base alla dichiarazione dell’IRAP per il mancato versamento dell’ IRAP regolarmente dichiarata. Il contribuente impugnava la cartella di pagamento con ricorso alla Commissione tributaria Provinciale, i cui giudici accoglievano le doglianze del professionista annullando la cartella di pagamento. L’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di primo grado proponevano ricorso in Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello hanno dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo avverso la cartella ritenendo che il contribuente doveva ottemperare al pagamento dell’imposta dichiarata, e successivamente chiederne il rimborso.
Il contribuente avverso la sentenza della CTR propone ricorso in cassazione fondato su te motivi.
Gli Ermellini accolgono il ricorso del professionista.In particolare per i giudici di legittimità “L’impugnazione della cartella esattoriale, emessa in seguito a procedura di controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 non è preclusa dal fatto che l’atto impositivo sia fondato sui dati evidenziati dal contribuente nella propria dichiarazione, in quanto tale conclusione presupporrebbe la irretrattabilità delle dichiarazioni del contribuente che, invece, avendo natura di dichiarazioni di scienza, sono ritrattabili in ragione della acquisizione di nuovi elementi di conoscenza o di valutazione” (Cass. n. 9872 del 2011).
Si è in particolare precisato che “in tema d’IRAP, il contribuente può contestare la debenza del tributo, frutto di errore nella dichiarazione presentata, anche in sede d’impugnazione della cartella di pagamento, nonostante la scadenza del termine di cui all’art. 2, coma 8 bis, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, atteso che le dichiarazioni dei redditi sono, in linea di principio, sempre emendabili, sin in sede processuale, ove per effetto dell’errore commesso derivi, in contrasto con l’art. 53 Cost., l’assoggettamento del dichiarante ad un tributo più gravoso di quello previsto dalla legge” (Cass. n. 4049 del 2015)”.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 28 luglio 2020, n. 16138 - L'opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, va proposta entro il termine di quaranta…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 luglio 2020, n. 14969 - In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 12 aprile 2019, n. 10340 - In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali iscritti a ruolo, ove sia dedotta l'irregolarità formale della cartella costituisce titolo esecutivo ai sensi…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 25 febbraio 2021, n. 5246 - L'opposizione contro la cartella esattoriale di pagamento emessa per la riscossione di contributi previdenziali dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 02 luglio 2021, n. 18819 - Nel caso di sentenza emessa in sede di opposizione in materia esecutiva, la stessa è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è…
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 34447 depositata il 24 dicembre 2019 - Ove, in sede di ammissione al passivo fallimentare, sia eccepita dal curatore la prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…
- IMU: la crisi di liquidità non è causa di forza ma
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 7707 depositata il 21 m…