La Corte di Cassazione sez. tributaria con la sentenza n. 23113 depositata l’ 11 ottobre 2013 intervenendo in materia di esclusione dell’IRAP ha statuito che non necessariamente è soggetto all’imposta regionale sulle attività produttive il contribuente che dichiara un grosso reddito e che si sposta con un’auto di lusso.
L’obbligo dell’assoggettamento all’Irap dei piccoli professionisti sembra sgretolarsi in maniera progressiva sotto le ultime decisioni della Corte di cassazione.
La vicenda ha riguardato un medico chirurgo a cui l’Agenzia delle Entrate, con avviso di accertamento, aveva chiesto il pagamento di somme a titolo di IRAP. Il contribuente avverso l’atto impositivo proponeva ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale ed a sostegno del ricorso evidenziava che la sua attività professionale si svolgeva sostanzialmente in favore di un solo principale committente, senza disporre in alcun modo di capitale e lavoro, sicché era da ritenersi insussistente il requisito dell’autonoma organizzazione. I giudici della CTP rigettavano il ricorso del contribuente. Avverso la decisione del giudice di prime cure il medico proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale, i cui giudici rigettavano l’appello del ricorrente. I giudici di appello precisavano, nelle motivazioni, che “l’abitualità e l’esistenza di un’autonoma organizzazione costituivano il presupposto impositivo dell’IRAP e che quindi andavano escluse dall’imposizione solo “le attività di collaborazione continuata e continuativa e di lavoro occasionale”, rilevava che il reddito (al netto delle spese) di euro 116.546,00, percepito dal contribuente nel periodo d’imposta in questione e risultante dalla documentazione fiscale in atti, poteva essere giustificato solo dalla presenza di una complessa attività autonoma, con utilizzo di grandi mezzi e di personale adeguato”
Il contribuente ricorreva alla Corte Suprema per la cassazione della sentenza di appello, basando il ricorso a quattro motivi di doglianza.
Gli Ermellini ribaltano la decisione della CTR accogliendo il ricorso del professionista. Infatti il contribuente produsse in contraddittorio dei documenti che attestavano con certezza l’assenza di collaboratori o dipendenti e l’impiego di attrezzature minime.
I giudici di legittimità, confermando un orientamento ormai costante, che presupposto per l’applicazione dell’IRAP, secondo la previsione dell’art. 2 del dlgs 15 dicembre 1997, n. 446, è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, che si concretizza qualora il contribuente sia il responsabile dell’organizzazione e impieghi beni strumentali, eccedenti per quantità o valore, il minimo generalmente ritenuto indispensabile per l’esercizio della professione, oppure si avvalga in modo non occasionale dì lavoro altrui.
Per cui, alla luce di quanto enunciato dalla Corte, i giudici della Commissione Tributaria regionale non hanno applicato correttamente tale principio, in quanto ha dedotto l’esistenza dell’autonoma organizzazione solo dall’entità del reddito conseguito (che di per sé non è indice di assoggettamento al tributo) e dall’auto utilizzata dal contribuente per giungere sul posto di lavoro, senza peraltro prendere nella giusta considerazione i dati risultanti dalla dichiarazione (solo 620 euro per compensi ai collaboratori).