La Corte di Cassazione sez. tributaria con la sentenza n. 22941 depositata il 9 ottobre 2013 intervenendo in tema di IRAP ha statuito che non è assoggettabile a IRAP il professionista che svolge la propria attività usufruendo della struttura organizzativa di una società e che si appoggia allo studio di un collega perché comunque privo di autonoma organizzazione. Il professionista che è in grado di svolgere da solo la sua attività non deve necessariamente essere dotato di “autonoma organizzazione”.
La vicenda trae origine da un ricorso proposto da un avvocato su una cartella di pagamento relativa all’Irap. Avverso tale atto il professionista propone ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici avevavo ritenuto legittima la cartella di pagamento in quanto ritenevano assoggettabile ad IRAP il reddito di lavoro autonomo prodotto dal professionista. Anche la Commissione Tributaria Regionale, adita dal contribuente, confermava la sentenza di primo grado.
Il contribuente avverso la decisione dei giudici di merito propone ricorso alla Corte Suprema per la cassazione della sentenza e basandolo su tre motivi di censura.
Gli Ermellini nell’esaminare il ricorso proposto premettono che l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo può essere escluso dall’applicazione dell’IRAP quando si tratti di attività “non autonomamente organizzata” oppure qualora il professionista si avvalga in modo “non occasionale di lavoro altrui”, costituendo onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzidette.
Inoltre, i giudici di legittimità, nel confermare l’orientamento della Corte Suprema precisano che l’accertamento dei presupposti per l’assoggettabilità a IRAP dei lavoratori autonomi è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato in ordine all’impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione (tra le altre: Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678 e n. 3680 del 2007). Con le sentenze richiamate la Corte aveva avuto modo di affermare che la norma sull’Irap richiede l’esistenza di una organizzazione autonoma senza fissare alcun limite quantitativo, intendendo per tale uno o più elementi suscettibili di combinarsi con il lavoro del professionista, potenziandone le possibilità. Non è necessario che sia prevalente rispetto al lavoro del contribuente o che generi profitti anche senza di lui, essendo sufficiente che questa «organizzazione» renda più efficace o produttiva l’attività.
È onere del contribuente, fornire la prova che i beni strumentali impiegati rappresentano il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività oppure che non si avvalga di lavoro altrui.
I giudici del Palazzaccio hanno, alla luce di quanto soprascritto, ritenuto la motivazione della sentenza della CTR priva degli elementi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. non consentendo di individuare i fatti ritenuti giuridicamente rilevanti in ordine alla affermata imposizione IRAP “non evidenziando gli elementi considerati o i presupposti della decisione ed impedendo ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del giudice”.
I giudici di appello si sono limitati ad argomentare che l’attività del contribuente era anche autonomamente organizzata perché quella piccola organizzazione che aveva dichiarato di avere era adeguata all’attività svolta, oltreché autonoma in quanto non dipende dal committente.
Infatti a fronte delle puntuali censure formulate dal contribuente, in merito alla mancanza di una propria struttura organizzativa e di dipendenti, dell’utilizzazione di modesti beni strumentali ed anche dall’aver beneficiato dell’ospitalità di un altro studio legale per lo svolgimento della propria professione, la motivazione della sentenza impugnata si è rivelata “insufficientemente e non congruamente motivata avendo anche apoditticamente affermato che il contribuente che è in grado di svolgere da solo la sua attività è necessariamente dotato di autonoma organizzazione”. Il professionista non aveva un proprio ufficio e usufruiva della struttura di un altro soggetto. La decisione della CTR, a parere della Corte di Cassazione non aveva motivato in ordine al mancato accoglimento delle prove fornite dal contribuente e per tale ragione deve essere rivista da altra sezione della Commissione Tributaria Regionale.
La sentenza in commento giunge a pochi giorni di distanza dalle sentenze 22020/13 e 22022/13 – entrambe pubblicate lo scorso 25 settembre – con cui i giudici di legittimità hanno sancito che, in tema di IRAP, la presenza di dipendenti non è di per sé elemento costitutivo dell’autonoma organizzazione, bensì elemento presuntivo da cui essa può essere dedotta. Di conseguenza, se il dipendente non contribuisce in maniera significativa all’aumento del reddito, il professionista non deve pagare l’IRAP. In altri termini va escluso l’automatismo dipendente-soggezione a IRAP.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 661 depositata il 12 gennaio 2023 - La cessione di calciatori non genererebbe plusvalenze imponibili a fini IRAP e arresti di segno contrario, ha già avuto modo di affermare di recente, in casi analoghi, che…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 21338 depositata il 19 luglio 2023 - In tema di IRAP, anche alla stregua dell'interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, l'esistenza di un'autonoma…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 ottobre 2020, n. 22941 - Indeducibilità dei costi ed IVA per carburante per compilazione incompleta schede carburante
- Corte di Cassazione ordinanza n. 19766 del 20 giugno 2022 - In tema di IRAP anche nell'ipotesi in cui il professionista eserciti la propria attività nell'ambito di strutture organizzative altrui, e in particolare quale organo di una compagine terza, la…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 febbraio 2021, n. 3099 - Per la soggezione ad IRAP dei proventi del professionista autonomo è necessario che la struttura organizzata, di cui questi si avvalga, faccia capo allo stesso non solo ai fini operativi, ma…
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 18 novembre 2021, n. C-358/20 - L’articolo 168 e l’articolo 213 nonché il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), letti alla luce dei principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…