La Cassazione con la sentenza n. 13752 del 31 maggio 2013 interviene sulla spinosa questione della esclusione dall’IRAP dei professionisti è legata alla presenza di un autonoma organizzazione ed alla significatività delle spese dedotte per la gestione dello studio, a prescindere dalla presenza di personale dipendente o collaboratori esterni . Nella specie il ragioniere commercialista aveva  eseguito il versamento dell’Irap e presentata all’Amministrazione finanziaria l’istanza di rimborso del versamento effettuato. L’Amministrazione finanziaria non da alcun seguito alla istanza presentata dal contrubuente. Pertanto il contribuente deposita, avverso il silenzio rigetto dell’Agenzia delle Entrate, ricorso in Commissione Tributaria Provinciale che accoglie la tesi del contribuente della esclusione del reddito d lui prodotto ai fini professionale per mancanza del presupposto impositivo (mancanza di un autonoma organizzazione).L’Agenzia delle Entrate contro la sentenza presenta ricorso alla Commissione Tributaria Regionale che accoglie il ricorso dell’Ufficio fondato sulla tesi dell’assoggettabilità ad IRAP di ogni attività autonomamente organizzata, essendo sufficiente la semplice titolarità di uno studio professionale per integrare il requisito dell’attività autonomamente organizzata, spettando in ogni caso al contribuente la prova contraria fondativa dell’eventuale diritto al rimborso.

Il contribuente avverso al sentenza dei giudici di appello ricorre in Casaszione su un unico motivo di doglianza.

Per gli Ermellini la motivazione del ricorso del contribuente in Cassazione risulta fondato. Infatti l’esistenza dell’autonoma organizzazione costituisce il presupposto dell’Irap. La predetta autonoma organizzazione non deve essere intesa in senso soggettivo come una auto-organizzazione creata e gestita dal professionista senza vincoli di subordinazione, ma deve essere intesa in senso oggettivo, ovvero come esistenza di apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, risultante dall’insieme di beni strumentali e/o di lavoro altrui.
Per cui,anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 156/2001, l’assoggettamento all’Irap richiede una valutazione complessiva dell’attività effettuata sulla scorta dei molteplici fattori che intervengono nella produzione di ricchezza che, tramite l’Irap, viene assoggettata ad imposizione prima di una sua distribuzione al fine di remunerare i diversi fattori della produzione.
L’imposizione colpisce il valore aggiunto prodotto dall’organizzatore dell’attività in quanto autore delle scelte dalle quali deriva la ripartizione della ricchezza prodotta tra i diversi soggetti che concorrono alla sua creazione.

Nel caso in cui l’attività professionale sia svolta in assenza di elementi di organizzazione, risulta mancante il presupposto stesso dell’imposta sulle attività produttive, rappresentato dall’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, con la conseguente inapplicabilità dell’imposta stessa.

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