AGENZIA DELLE ENTRATE – Principio di diritto 28 luglio 2020, n. 10
IRES – Articolo 177, comma 2, del TUIR – Scambio di partecipazioni mediante conferimento
Nell’ambito di un’operazione di Offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria disciplinata dagli artt. 102 e 106, comma 4, del Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) che consenta alla società conferitaria di acquisire (o integrare) il controllo nei confronti della società scambiata, il regime del “realizzo controllato” previsto dall’art. 177, comma 2, del TUIR rappresenta, in presenza dei relativi presupposti di legge, il regime “naturale” applicabile ai fini della determinazione del reddito del conferente.
Il regime del “realizzo controllato” rappresenta una deroga al criterio generale delineato dall’articolo 9 del TUIR (“valore normale”), costituendo un’ipotesi specifica di determinazione del reddito del conferente, avente natura agevolativa e applicabile ex se in presenza dei presupposti di legge previsti dalla norma. Non esiste, pertanto, libertà di scelta tra i due regimi rimessa alla discrezionalità dell’operatore.
Ciò nondimeno, il criterio di valutazione previsto dall’articolo 177, comma 2, connesso esclusivamente alla contabilizzazione dell’operazione effettuata dalla società conferitaria (i.e. aumento di patrimonio netto effettuato dalla conferitaria per effetto del conferimento), trova applicazione solo se dal confronto tra il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita e la frazione di incremento di patrimonio netto della società conferitaria emerge una plusvalenza in capo al soggetto conferente.
In caso di minusvalenze, invece, trova applicazione il principio generale del “valore normale” ed è lecito ritenere realizzate e fiscalmente riconosciute solo le minusvalenze determinate ai sensi dell’articolo 9 del TUIR.
L’applicazione del criterio di valutazione di cui al citato articolo 177 comma 2 solo alle plusvalenze trova fondamento nella relazione illustrativa all’articolo 5 del Decreto legislativo n. 358 del 1997 (trasfuso nell’attuale articolo 177 del TUIR), che fa espresso riferimento alla “determinazione della plusvalenza” ed appare coerente, a livello sistematico, con l’esigenza di ammettere la deduzione delle (eventuali) minusvalenze da conferimento solo in presenza di un “valore normale” delle partecipazioni nella società “scambiata” inferiore al rispettivo valore fiscale (ossia, solo nel caso in cui le partecipazioni conferite siano effettivamente minusvalenti).
Ad ogni modo le partecipazioni non rientranti nel regime di “realizzo controllato”, perché minusvalenti, rilevano comunque ai fini della verifica dell’acquisizione del controllo di diritto richiesta dall’articolo 177, comma 2.
Ai fini della determinazione della quota di incremento di patrimonio netto realizzato dalla conferitaria, per i soggetti IAS/IFRS adopter che, ai sensi del principio contabile IAS 32, par. 37, imputano i costi connessi ad operazioni sul capitale in diminuzione del patrimonio netto, le voci di patrimonio netto rilevanti ai fini dell’art. 177, comma 2, del TUIR sono costituite dalle sole poste contabili direttamente formate a fronte delle partecipazioni conferite – aumento capitale sociale e sovrapprezzo – senza che assumano rilievo i costi di aumento di capitale sostenuti dalla conferitaria, i quali, di norma, sono rilevati e iscritti in un momento successivo al perfezionamento del conferimento.
Ciò consente di ottenere una perfetta simmetria tra il costo di iscrizione delle partecipazioni conferite nel bilancio della conferitaria, l’aumento di patrimonio netto realizzato dalla stessa e il valore fiscalmente rilevante delle partecipazioni ricevute in cambio dai conferenti.
Nelle ipotesi in cui ricorrano i presupposti per l’applicazione del “criterio generale” del valore normale (i.e conferimenti minusvalenti) e il conferimento avvenga in favore di società quotate, il corrispettivo del conferente deve essere valutato ai sensi dell’art. 9, comma 2, del TUIR. La norma prevede una deroga al criterio di determinazione del corrispettivo basato sul valore normale dei beni conferiti, in virtù della quale se le azioni o i titoli ricevuti in cambio per effetto del conferimento sono negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e il conferimento o l’apporto sono proporzionali, il corrispettivo realizzato dal conferente “non può essere inferiore” al valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese.
A riguardo, si ritiene che la disposizione debba essere interpretata nel senso che il corrispettivo realizzato dal conferente deve essere determinato mediante il confronto tra due valori alternativi, e riferendosi, come minimo, alla media aritmetica dei prezzi delle azioni ricevute in cambio rilevati nell’ultimo mese.
Pertanto, la valutazione del corrispettivo realizzato dal conferente presuppone il confronto tra due valori e sarà effettuata prendendo in considerazione il maggiore tra il valore normale delle azioni conferite, rilevato al momento del regolamento dell’operazione, e il valore normale delle azioni ricevute, determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 4, lett. a), ossia in misura pari alla media aritmetica dei prezzi delle medesime azioni rilevati nell’ultimo mese antecedente la data di regolamento (cfr. Circolare n. 10/e del 2005, punto 6.1).
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