AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 206 del 18 ottobre 2024
IRES – IRAP – Fusione transfrontaliera – Articolo 10 ter, legge 23 marzo 1983 n. 77 – Entry tax
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA] opera nel settore della creazione e dell’offerta al pubblico di prodotti assicurativi. Come noto, le compagnie assicurative sono caratterizzate dalla c.d. inversione del ciclo economico visto che, a differenza della generalità delle imprese, innanzitutto incassano i premi e poi pagano, eventualmente, un capitale all’accadimento dell’evento assicurato. Anche [ALFA] è così soggetta a quelle specifiche norme di settore che impongono di destinare appositi attivi a copertura degli impegni assunti con i propri assicurati.
La Società rappresenta che una parte degli attivi di pertinenza delle gestioni separate è attualmente investita in alcuni comparti di una SICAV multicomparto di diritto lussemburghese, denominata ”Multiflex SICAV”, rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE, c.d. Direttiva UCITS (Undertakings for Collective Investment in Trasferable Securities, in italiano Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari, di seguito anche ”OICVM”). In particolare, [ALFA] ha investito in alcuni dei comparti della suddetta SICAV (vi sono dunque altri comparti riferibili ad altri investitori).
La Società rappresenta che ”gli attivi (titoli e strumenti finanziari derivati) sottostanti agli […] comparti della MultiFlex SICAV sono rilevati nel bilancio dell’Istante quali attività, iscritte tra le immobilizzazioni ed il circolante, valutate sulla base del loro Fair Value”.
MultiFlex SICAV è gestita da una management company di diritto lussemburghese denominata [BETA] (di seguito anche ”Management company”). Quest’ultima ha affidato, su delega, la gestione dei comparti della MultiFlex SICAV di cui l’Istante è investitore, a gestori internazionali e, segnatamente, a [XXX] e a [GAMMA] SGR.
Al fine di adottare un modello maggiormente idoneo a rispondere alle best practice del modello assicurativo italiano, l’Istante rappresenta di aver positivamente valutato la fattibilità di un progetto finalizzato a modificare l’attuale assetto dei comparti della MultiFlex SICAV di cui è investitore. Questo progetto prevede la fusione transfrontaliera per incorporazione dei comparti della MultiFlex SICAV (di cui l’Istante è investitore) in OICVM di nuova istituzione, di diritto italiano e aventi natura di fondi comuni, gestiti da [GAMMA] SGR e, in delega, dai predetti sopraindicati gestori internazionali, in un’ottica di piena continuità col modello attuale. Tali fondi di diritto italiano rientrano, come afferma l’Istante, nell’ambito di applicazione della Direttiva UCITS e avranno caratteristiche equivalenti ai comparti della MultiFlex SICAV.
Il progetto vedrebbe quindi la sostituzione della Management Company con [GAMMA] SGR per le attività di gestione in monte, sostituzione da operarsi appunto attraverso la costituzione dei nuovi fondi di diritto italiano (istituiti ex novo da [GAMMA] SGR) in cui la Società prevede di trasferire per l’appunto mediante un’operazione di fusione gli attivi degli attuali comparti della MultiFlex SICAV di cui l’Istante è investitore. L’operazione sarebbe regolata dalle disposizioni della Direttiva UCITS in materia di ”fusione transfrontaliera”.
Il progetto qui prospettato, a parere dell’Istante, verrebbe dunque attuato nell’ottica di realizzare un’evoluzione dell’assetto di governance degli attivi di pertinenza delle gestioni separate della Società, in totale continuità dell’investimento. Sotto quest’ultimo profilo:
non cambierebbe la composizione dei portafogli di strumenti finanziari attualmente sottostanti ai comparti della MultiFlex SICAV;non ci sarebbero variazioni nei valori espressi dai predetti strumenti finanziari;non muterebbe il profilo di rischio/rendimento, né infine la natura di OICR armonizzato (OICVM/UCITS) degli attivi presenti nelle gestioni separate. La Società afferma che, sul piano sostanziale, con la predetta fusione, l’investimento dell’Istante negli attivi sottostanti (titoli e strumenti finanziari derivati) dei comparti della MultiFlex SICAV proseguirebbe senza soluzione di continuità sebbene nella diversa veste formale riferita ai nuovi fondi di diritti italiano.
L’Istante afferma che gli asset in cui sono investiti i comparti della MultiFlex SICAV verrebbero così trasferiti nei nuovi fondi di diritto italiano alla data di efficacia della fusione transfrontaliera, con trasformazione del solo ”veicolo di investimento” direttamente titolare degli asset medesimi, senza cambiare la natura sottostante né tantomeno il controvalore dei comparti stessi, oltre che degli strumenti sottostanti. Il trasferimento avverrebbe al NAV certificato di ciascuno dei comparti lussemburghesi della MultiFlex SICAV, moltiplicato per un valore di concambio (anche questo certificato dalle Banche depositarie coinvolte e dai revisori).
L’Istante chiarisce che l’operazione non prevede alcuna cessione a parti terze di strumenti finanziari o attività sottostanti i singoli comparti della MultiFlex SICAV. Sotto tale profilo dalla fusione conseguirebbe una perfetta e sostanziale continuità e identità delle attività di cui alle gestioni separate, nonché del beneficiario di tali attività ([ALFA]), dal momento che le attività risulterebbero automaticamente in capo ai nuovi fondi di diritto italiano senza alcuna necessità di operare alcun rimborso, conferimento o liquidazione tra comparti e/o di mercato al fine del trasferimento dei medesimi da un soggetto ad un altro.
In altre parole, secondo l’Istante, la prospettata operazione di fusione transfrontaliera dei comparti della MultiFlex SICAV nei fondi di diritto italiano si configurerebbe come una vera e propria ”successione a titolo universale”.
L’Istante fa presente che anche da un punto di vista contabile, il trasferimento tramite fusione non si configurerebbe come operazione ”realizzativa”, non darebbe luogo ad alcuna ”derecognition” degli attivi e degli strumenti finanziari sottostanti i comparti oggetto di fusione, né alla contabilizzazione in capo alle gestioni separate di alcuna plusvalenza o minusvalenza da realizzo. Sotto il profilo contabile, ”il previsto trasferimento (a titolo di successione universale) degli attivi sottostanti agli attuali […] comparti della MultiFlex SICAV nei nuovi Fondi di diritto italiano avverrebbe in piena continuità dei valori contabili”.
La prospettata operazione di fusione non comporterà, pertanto, la necessità di effettuare alcuna scrittura contabile e non determinerà la rilevazione di alcun componente positivo o negativo nel conto economico.
”L’unica modifica che si apprezzerà sarà, infatti, rappresentata dal cambio del codice ISIN (International Securities Identification Number) degli […] comparti della Multiflex SICAV in quanto da fondi di diritto lussemburghese (codice paese LU) diventeranno fondi di diritto italiano (codice paese IT)”.
Ciò posto, l’Istante chiede conferma:
che la prospettata operazione di fusione transfrontaliera dei comparti della MultiFlex SICAV nei nuovi fondi di diritto italiano rappresenti un evento fiscalmente neutrale in Italia per l’Istante investitore italiano, in quanto né l’articolo 10 ter della legge 23 marzo 1983 n. 77 né altra disposizione fiscale italiana prevedono che tale operazione di fusione costituisca un presupposto realizzativo in Italia (primo quesito);che la prospettata operazione di fusione transfrontaliera non sia soggetta, ai fini dell’IRES, alle regole di valutazione fiscale di cui all’articolo 166 bis del TUIR, dovendosi invece applicare il principio generale di continuità dei valori fiscali tipico delle operazioni straordinarie fiscalmente neutrali (secondo quesito); solo qualora in esito al secondo quesito la previsione di cui all’articolo 166 bis del TUIR fosse ritenuta invece applicabile ai fini IRES, che la previsione di cui all’articolo 166 bis del TUIR rilevi, per coerenza di sistema, anche ai fini dell’IRAP (terzo quesito).
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Con riferimento al primo quesito, l’Istante ritiene che l’operazione di fusione transfrontaliera dei comparti della MultiFlex SICAV nei nuovi fondi di diritto italiano rappresenti un evento fiscalmente neutrale per l’investitore italiano, in quanto né l’articolo 10 ter della legge 23 marzo 1983, n. 77 né altra disposizione fiscale italiana prevedono che tale operazione costituisca un presupposto impositivo in Italia.
Al riguardo, la Società afferma che, con riferimento all’imposizione di redditi derivanti da partecipazioni in OICR di diritto estero (diversi da quelli immobiliari) detenute da investitori italiani, il riferimento normativo disciplinante i presupposti impositivi sia l’articolo 10 ter della legge 23 marzo 1983 n. 77, in base al quale gli investitori italiani possono conseguire redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria solo al verificarsi dei seguenti eventi:
a) distribuzione di proventi, in costanza di partecipazione al fondo;
b) riscatto o liquidazione delle quote o azioni;
c) cessione delle quote o azioni;
d) trasferimento di quote o azioni ad un diverso intestatario;
e) conversione di quote o azioni da un comparto ad un altro dello stesso fondo (c.d. ”switch”).
Secondo la Società, né tale norma né altra disposizione fiscale italiana include tra gli eventi realizzativi la fusione di comparti di fondi esteri in un soggetto italiano. Per effetto della fusione, infatti, il concambio delle quote viene ad esser effettuato in modo da attribuire agli investitori dei comparti incorporati una partecipazione nel comparto incorporante di valore pari a quella detenuta nel comparto ”assorbito”.
Con riferimento al secondo quesito, la Società afferma che la prospettata operazione di fusione transfrontaliera non soggiace, ai fini dell’IRES, alle regole di valutazione fiscale di cui all’articolo 166 bis del TUIR, dovendosi invece applicare il principio generale di continuità dei valori fiscali. Pertanto, non si pone, secondo l’Istante, la necessità per la stessa di stimare i ”valori di mercato” degli investimenti alla data di efficacia della fusione transfrontaliera per attribuirgli un ”nuovo” valore fiscale IRES.
Quale logica conseguenza della soluzione proposta, la valutazione fiscale IRES degli asset (oggetto dell’operazione di fusione) trasferiti ai fondi di diritto italiano ”riceventi”, a opinione dell’Istante, dovrebbe esser contraddistinta dal principio generale di continuità dei valori fiscali applicabile nelle operazioni fiscalmente neutrali, dovendoci pertanto essere un riconoscimento nei valori fiscalmente riconosciuti dei comparti della MultiFlex SICAV ante-operazione di fusione, che vengono così ”mantenuti ed ereditati”.
Con riguardo, infine, al terzo quesito, l’Istante ritiene che la previsione di cui all’articolo 166 bis del TUIR, ove ritenuta applicabile ai fini dell’IRES (cfr. secondo quesito), rilevi anche ai fini dell’IRAP, dovendosi dunque utilizzare il criterio dei ”valori di mercato” alla data di efficacia della fusione transfrontaliera in luogo del valore contabile anche ai fini IRAP (cfr. Istanza di interpello, par. E. Soluzione interpretativa proposta in ordine al terzo quesito).
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Si evidenzia, in via preliminare, che il presente parere verte esclusivamente sulla rilevanza ai fini fiscali dell’operazione descritta in capo all’investitore [ALFA] e sull’applicabilità ai fini IRES e IRAP, nel caso concreto, dell’articolo 166 bis del TUIR in materia di ”valori in ingresso” (c.d. entry tax), nel presupposto della correttezza delle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni operate dalla Società nei propri bilanci in base ai principi contabili adottati, che in questa sede vengono assunte acriticamente così come rappresentate nell’istanza.
Esula, inoltre, dall’analisi della scrivente la corretta quantificazione delle poste contabili e degli importi rilevanti ai fini fiscali, nonché ogni altra valutazione in merito alla legittimità dei fatti e delle operazioni descritti nell’istanza, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 10 bis dello Statuto dei diritti del contribuente.
Infine, si precisa che le considerazioni che seguono assumono valenza esclusivamente fiscale, ferma restando ogni diversa valutazione da parte della competente Autorità di vigilanza in ordine alla correttezza regolamentare ed alla conformità alla disciplina extra tributaria dell’operazione descritta nell’istanza di interpello.
Tanto premesso si espone di seguito il parere della Scrivente in relazione a ciascuno dei quesiti posti.
Primo quesito
Ai sensi della Direttiva UCITS IV 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 ”concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)” la fusione è un’operazione con la quale ”uno o più OICVM o relativi comparti d’investimento, detti «OICVM oggetto di fusione», nel momento in cui vengono sciolti senza essere liquidati, trasferiscono tutte le loro attività e passività a un altro OICVM esistente o a un relativo comparto, in seguito denominato «OICVM ricevente», in cambio dell’assegnazione di quote dell’OICVM ricevente ai detentori di loro quote e, se applicabile, un pagamento in contante non superiore al 10 % del valore patrimoniale netto di tali quote” (articolo 2, paragrafo 1, lettera p), romanino i). Nel caso in cui la fusione coinvolga almeno due OICVM stabiliti in Stati membri diversi, l’operazione si definisce «fusione transfrontaliera» (articolo 2, paragrafo 1, lettera q)).
La fusione nazionale di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) e quella transfrontaliera di OICVM, sono disciplinate dagli articoli 40 bis e 40ter del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Inoltre, il Regolamento della Banca d’Italia sulla gestione collettiva del risparmio (emanato con Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015, come da ultimo modificato dal Provvedimento del 16 novembre 2022) definisce, al Titolo I, Capitolo I, articolo 1, numero 16), la fusione di OICR come l’operazione in cui ”uno o più OICR o comparti di OICR si estinguono (OICR oggetto della fusione) trasferendo tutte le loro attività e passività ad un altro OICR o comparto di OICR esistente (OICR ricevente)”. La stessa disposizione prevede, inoltre, che ”i partecipanti agli OICR oggetto della fusione ricevono, in cambio delle quote o azioni di questi ultimi, quote o azioni dell’OICR ricevente ed, eventualmente, un pagamento in somme di denaro non superiore al 10 per cento del valore complessivo netto delle loro quote o azioni”.
Dalle disposizioni menzionate si evince che possono costituire oggetto di un’operazione di ”fusione” non solo OICR ma anche comparti di uno o più OICR, anche se stabiliti in Stati membri diversi. Emerge, altresì, che tale operazione implica l’estinzione del precedente comparto di OICR, definito ”OICR oggetto di fusione”, ed il trasferimento totale delle relative attività e passività, che confluiscono nell’altro comparto di OICR o nell’OICR coinvolto, definito ”OICR ricevente”, con assegnazione di azioni o quote equivalenti ai partecipanti dell’OICR oggetto di fusione.
Con riferimento alla tassazione di proventi derivanti dalle quote o azioni in OICR di diritto estero, diversi da quelli immobiliari, detenute da investitori italiani, si ricorda che in base all’articolo 10 ter della legge 23 marzo 1983, n. 77 gli investitori possono conseguire redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria al verificarsi dei seguenti eventi:
a) distribuzione di proventi, in costanza di partecipazione all’organismo di investimento;
b) riscatto o liquidazione delle quote o azioni;
c) cessione delle quote o azioni;
d) trasferimento di quote o azioni ad un diverso intestatario (si considera cessione);
e) conversione di quote o azioni da un comparto ad un altro dello stesso fondo (c.d. ”switch”, si considera rimborso).
Al riguardo, si rileva che, come evidenziato anche dall’Istante, tale norma non include tra gli eventi tassabili quello relativo alla fusione tra comparti di un OICR estero e fondi di diritto italiano come nel caso in argomento. Per effetto di tale evento, in effetti, il concambio delle quote dovrebbe essere effettuato in modo da attribuire agli investitori dei comparti incorporati una partecipazione nel fondo incorporante di valore pari a quella detenuta nel comparto assorbito.
Posto che la fusione comporta unicamente lo scioglimento dei comparti incorporati, per effetto del trasferimento delle attività e delle passività nei fondi incorporanti, senza liquidazione o rimborso delle quote dei comparti assorbiti, in capo ai partecipanti, si ritiene che la stessa rappresenti un evento fiscalmente ”neutrale” anche nei confronti dell’investitore residente.
Si osserva, peraltro, che detta operazione non si traduce in un trasferimento delle azioni o quote dei comparti assorbiti ad intestatari diversi da quelli che originariamente le detenevano, il che esclude, alla radice, la possibilità di inquadrare la fusione nell’ambito delle operazioni di ”cessione” o di ”trasferimento” ad altro titolo di quote.
Per i medesimi motivi, la fusione con conseguente estinzione del comparto incorporato nel soggetto incorporante non può neanche essere assimilata all’operazione di ”switch”, dal momento che il Regolamento della Banca d’Italia del 2015 già citato definisce tale fattispecie come una operazione di ”rimborso” e ”successiva sottoscrizione” di quote.
Da tutto quanto sopra espresso discende che, in base alla disciplina vigente, la fusione di comparti di investimento in un diverso fondo non rappresenta, in via generale, un evento realizzativo di reddito assoggettabile a tassazione in capo ai partecipanti dei medesimi fondi, in quanto non riconducibile a nessuna delle predette fattispecie impositive sopra declinate.
Secondo quesito
L’articolo 166 bis del TUIR (c.d. ”entry tax”) disciplina i ‘‘valori fiscali in ingresso” di attività e passività patrimoniali nel sistema fiscale italiano. La norma si applica non soltanto in ipotesi di trasferimento ”diretto” di residenza fiscale in Italia, ma anche nei casi di trasferimento ”indiretto” di residenza attuato mediante operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni e conferimenti. Anche in tali casi, pertanto, le attività e le passività ”in ingresso” assumono, al verificarsi delle condizioni previste dalla norma, quale valore fiscale il loro valore di mercato.
In particolare, l’articolo 166 bis, comma 1, lettera e) prevede che la disciplina sulla c.d. entry tax si applichi anche nel caso in cui ”un soggetto fiscalmente residente all’estero che esercita un’impresa commerciale è oggetto di incorporazione da parte di un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato”.
Considerato che l’articolo 166 bis del TUIR si applica ai soggetti che esercitano imprese commerciali, l’Istante chiede di sapere se anche il comparto di una SICAV possa rientrare nell’ambito di applicazione della nuova disciplina.
Al riguardo, giova richiamare la Risoluzione del 5 agosto 2016, n. 69/E, nella quale è stato chiarito che ”il presupposto consistente nell’esercizio di un’impresa commerciale, cui è subordinato il regime in esame, deve intendersi riferito a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa secondo l’ordinamento domestico, a prescindere dall’attività economica concretamente svolta dai medesimi”.
In merito, è appena il caso di osservare che le SICAV fanno parte del più ampia categoria degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) e che l’articolo 73 del TUIR annovera tali organismi tra i soggetti passivi IRES collocandoli, tuttavia, nell’alveo degli enti non commerciali.
In merito alla capacità di un OICR di diritto italiano di essere titolare di ”reddito d’impresa secondo l’ordinamento domestico”, si consideri che il già citato Regolamento della Banca d’Italia sulla gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015 afferma che ”indipendentemente dalla natura giuridica dell’OICR, il patrimonio dell’OICR non può essere utilizzato per perseguire una strategia di tipo imprenditoriale, sia essa commerciale o industriale ovvero una combinazione delle stesse”. L’Agenzia ha avuto modo di approfondire tale preclusione nella Risposta ad interpello 7 novembre 2019, n. 469, ove, con riferimento ad un fondo d’investimento, è stato chiarito che ”la detenzione di un compendio aziendale in luogo di una partecipazione totalitaria di quote configurerebbe una violazione del divieto di esercizio di attività imprenditoriale e si porrebbe al di fuori del perimetro applicativo delle attività di gestione collettiva del risparmio esercitate dalle società di gestione del risparmio”.
Tutto ciò considerato, si ritiene che la fattispecie in argomento riguardante la fusione transfrontaliera di comparti di una SICAV lussemburghese mediante incorporazione in fondi di diritto italiano non rientri nel campo di applicazione dell’articolo 166 bis, comma 1, lettera e), del TUIR non essendo configurabile in capo agli OICR/OICVM la titolarità di reddito d’impresa secondo l’ordinamento tributario domestico. Non si dovrà, pertanto, procedere alla determinazione del valore di mercato quale ”valore fiscale in ingresso” degli asset relativi ai comparti incorporati dai fondi istituiti da [GAMMA] SGR.
La soluzione interpretativa fornita in merito al secondo quesito priva di interesse per l’Istante la risposta al terzo quesito, che si considera dunque assorbito.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente, così come illustrati dell’interpello dell’Istante e nella risposta alle richieste di documentazione integrativa, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto, con riserva di riscontro nelle sedi competenti.