La Corte di Cassazione sez. penale con la sentenza n. 43944 depositata il 24 ottobre 2013 intervenendo in tema di estorsione ai danni dei dipendenti ha statuito che è pienamente legittimo il sequestro probatorio delle attrezzatture che hanno permesso all’imprenditore, indagato per estorsione ai danni dei dipendenti, di alterare i cronotachigrafi e i documenti relativi all’attività svolta dai lavoratori, allo scopo di nascondere i turni irregolari che questi sono stati costretti a subire.
Gli Ermellini con la sentenza in commento precisano che “In tema di sequestro probatorio di cose costituenti corpo di reato, se è vero che non è necessario offrire la dimostrazione della necessità del sequestro in funzione dell’accertamento dei fatti, atteso che la esigenza probatoria del corpus delicti è in re ipsa, è anche vero che, ai fini della qualificazione come corpo di reato delle cose in sequestro, il provvedimento deve dare concretamente conto della relazione di immediatezza descritta nel comma secondo dell’art. 253 c.p.p. tra la res e l’illecito penale”.
Pertanto il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo del reato va correttamente motivato, pena la sua nullità, in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la cosa sequestrata e il reato oggetto di indagine, non anche in ordine alla necessità di esso in funzione dell’accertamento dei fatti, poiché l’esigenza probatoria del corpo del reato è “in re ipsa”. Il predetto principio di diritto è conforme la giurisprudenza di legittimità prevalente che ha più volte affermato che “anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro ai fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine la presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti” (da ultimo, Cass. 13044/2013).
Per cui dai principi di diritto sopraindicati risulta essenziale che nel provvedimento di sequestro probatorio del corpo reato non è sufficiente la mera indicazione delle norme di legge violate, ma occorre anche che sia individuato il rapporto diretto tra cosa sequestrata e delitto ipotizzato, e che quindi siano descritti gli estremi essenziali di tempo, di luogo e di azione del fatto, in modo che siano specificati gli episodi in relazione ai quali si ricercano le cose da sequestrare.
Per i giudici di legittimità è quanto avvenuto nel caso di specie laddove il pubblico ministero, per come è emerso dalla lettura del provvedimento del Tribunale del riesame (oggetto d’impugnazione), ha disposto con decreto il sequestro “di attrezzature atte ad alterare il funzionamento dei cronotachigrafi e i documenti dell’attività lavorativa dei dipendenti, dopo aver inserito il capo d’imputazione e dopo aver così evidenziato la condotta contestata all’imputato dalla quale emergeva come il delitto di estorsione fosse riferito all’attività lavorativa dei dipendenti, costretti a subire turni di lavoro irregolari, e mascherando ciò con l’alterazione dei cronotachigrafi”.
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