La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 27664 depositata il 25 ottobre 2024, intervenendo in tema di firma illeggibile del destinatario di un atto impositivi, ha ribadito il principio secondo cui è irrilevante, ai fini della validità della notificazione, la deduzione della circostanza della illeggibilità della firma del consegnatario, sia in quanto l’omessa indicazione delle generalità non comporta alcuna nullità (Cass. 11/03/2021, n. 6910), sia in quanto l’omessa deduzione della estraneità alla sede dell’impresa del consegnatario non fa venir meno la presunzione di conoscenza dell’atto da parte del destinatario, una volta accertata […] la consegna presso la sede o i locali dell’impresa.

La vicenda ha riguardato una società a responsabilità limitata a cui veniva notificato, da parte dell’agente della riscossione, la presa in carico  di un avviso di accertamento  emesso dall’Agenzia delle Entrate. La società contribuente impugnava l’atto impositivo deducendo l’omessa notifica del prodromico avviso di accertamento. I giudici di prime cure rigettavano il ricorso ritenendo valida la notifica dell’avviso di accertamento, eseguita a mezzo posta tramite consegna ad un dipendente. La contribuente proponeva gravame alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado che accoglieva l’appello ritenendo che “… la mancata indicazione del nominativo della persona pur qualificata come “dipendente” addetto alla ricezione compromette inevitabilmente la validità della notifica che, in assenza di tale indicazione, non può dirsi perfezionata.” L’Agenzia delle entrate impugnava la decisione della CGT di secondo grado proponendo ricorso per cassazione fondato su un unico motivo.

I Giudici di legittimità accoglievano il ricorso, cassavano la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigettavano l’originario ricorso della contribuente.

Per gli Ermellini In materia di sottoscrizione illeggibile del destinatario della notifica dell’avviso di accertamento, questa Corte ha affermato che quando, come nella specie, l’atto venga notificato a mezzo raccomandata presso la sede della società o i locali dell’impresa, come nella specie, a persona che abbia sottoscritto in maniera illeggibile l’avviso di ricevimento, qualificatasi come “persona a servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni”, la consegna deve ritenersi validamente effettuata. In tal caso, infatti, deve presumersi che la persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione. Incombe, invero, sulla società destinataria della notifica l’onere di provare la mancanza dei presupposti per la valida effettuazione del procedimento notificatorio. È, pertanto, irrilevante che il consegnatario dell’atto sia rimasto ignoto, ove non sia stato provato che questi fosse del tutto estraneo al luogo di consegna e che la sua presenza fosse da ascrivere a una mera occasionalità rispetto al luogo di esecuzione della notificazione (Cass. n. 37828/2022 con riferimento alla notifica ad una società, Cass. n. 30916/2022 con riferimento alla notifica ad una persona fisica).”