AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 19 ottobre 2021, n. 732
Articolo 11, c. 1, lett. a), L 212/2000 – DM 3 agosto 2017. Irrilevanza delle plusvalenze da conferimento di partecipazioni ai fini ACE
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Nel corso del secondo semestre 2019 la Società X ha proceduto al perfezionamento di operazioni di aumento di capitale della società controllata Y tramite conferimento in natura di partecipazioni (di seguito anche il “Conferimento”).
Le partecipazioni oggetto del Conferimento, in ossequio ai principi contabili internazionali applicati dalle società italiane del gruppo, sono state conferite in base al valore di mercato o “Fair Market Value” determinato da apposite perizie di stima rilasciate da primaria società di consulenza.
In sintesi, l’operazione di Conferimento ha originato una plusvalenza che è stata contabilizzata a conto economico come provento finanziario.
La plusvalenza contabilizzata dalla Società, nella misura fiscalmente rilevante e al ricorrere dei requisiti di legge, è stata assoggettata al regime di cui all’art. 87, comma 1.
La Società ha, pertanto, proceduto a sterilizzare parzialmente l’importo della plusvalenza tramite apposita variazione in diminuzione nel Modello Redditi SC2020, al rigo RF46.
Conseguentemente, nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 l’istante ha realizzato un utile netto d’esercizio pari ad Euro ….
Con delibera dell’assemblea ordinaria del 2020, è stato regolarmente approvato il bilancio d’esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2019, redatto ai sensi di legge ed applicando i principi contabili internazionali, destinando l’utile d’esercizio:
– a Riserva Legale;
– a Riserva Straordinaria.
Ciò premesso, l’odierna Istante, ai fini della corretta determinazione del reddito imponibile complessivo netto per il periodo di imposta 2020 e della corretta compilazione del relativo modello dichiarativo Redditi SC 2021, intende conoscere il corretto trattamento, ai fini della determinazione della base agevolabile ACE – ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 3 agosto 2017 (cd. Nuovo Decreto ACE), per il periodo di imposta 2020 – dell’utile accantonato a riserva straordinaria riferibile alla plusvalenza emersa per effetto del Conferimento di partecipazioni realizzato nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che l’utile accantonato a riserva straordinaria derivante dalla plusvalenza emersa per effetto del Conferimento di partecipazioni descritto debba essere considerato rilevante ai fini della determinazione dell’incremento di capitale proprio agevolabile ai sensi dell’articolo 5, comma 2 del Nuovo Decreto ACE in quanto si tratta di un utile proveniente da un’operazione realizzativa non derivante da fenomeni valutativi.
L’istante fa, inoltre, presente che nella Relazione Illustrativa al Decreto ACE è stato precisato che nelle ipotesi di operazioni di cessione di aziende o di rami d’azienda operate da soggetti che adottano i principi contabili internazionali e risultano under common control, le riserve rilevate in bilancio dal cedente, in coerenza con le previsioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 48 del 1° aprile 2009, sono assimilabili agli incrementi di capitale proprio di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 5.
In particolare il DM n. 48 del 1 aprile 2009 – in tema di operazioni di riorganizzazione aziendale – aveva precisato che per le operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni rileva il regime fiscale disposto dal testo unico, anche ove dalla rappresentazione in bilancio non emergano i relativi componenti positivi e negativi o attività e passività fiscalmente rilevanti”. A parere dell’istante poiché il trattamento tributario assegnato all’operazione risulta insensibile alla diversa rappresentazione contabile delle operazioni in ambito IAS/IFRS (dovendosi individuare i componenti fiscalmente rilevanti facendo riferimento alle disposizioni del TUIR), a prescindere dal regime contabile adottato sarebbe comunque emerso un componente di reddito soggetto ed tassazione ed allo stesso modo la stessa riserva avrebbe concorso alla determinazione della base agevolabile ACE.
A parere dell’istante le medesime considerazioni si ritengono applicabili all’ipotesi di conferimento di partecipazioni, in assenza di una specifica previsione normativa che ne escluda l’applicazione (come invece si rileva nel caso di conferimento d’azienda, richiamato al comma 8, lett. b) dell’articolo 5 del Nuovo Decreto ACE).
Parere dell’Agenzia delle entrate
Nel caso rappresentato con l’istanza in oggetto, la società X ha posto un quesito in merito alla rilevanza – ai fini della formazione dell’utile di bilancio rilevante ai fini ACE – della plusvalenza generata dal conferimento in natura di partecipazioni attraverso il quale l’istante ha proceduto al perfezionamento dell’aumento di capitale della società controllata Y.
Al riguardo si osserva che l’articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante “Aiuto alla crescita economica (ACE)”, ha introdotto un incentivo alla capitalizzazione delle imprese che si finanziano con capitale proprio.
Le disposizioni di attuazione dell’articolo 1 del decreto legge citato sono state emanate con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 14 marzo 2012 (cd. Decreto ACE), poi sostituito dal più recente decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 3 agosto 2017 (cd. Nuovo Decreto ACE).
La relazione illustrativa al Decreto ACE del 14 marzo 2012 ha precisato che “non si è ritenuto di prevedere alcuna disposizione specifica concernente i riflessi dell’ACE in caso di operazioni straordinarie in quanto trovano applicazione, tendenzialmente, i principi generali che connotano tali operazioni”.
Con riferimento ai principi generali che connotano le operazioni straordinarie ai fini dell’ACE, può farsi riferimento, in quanto compatibili, alle indicazioni a suo tempo fornite dalla prassi ministeriale in vigenza della Dual income tax (D.I.T.), in considerazione delle analogie riscontrabili nelle due agevolazioni (risoluzione n. 147/E del 16 maggio 2002 e circolare n. 76/E del 6 marzo 1998).
Tuttavia, i predetti chiarimenti di prassi non contengono indicazioni idonee a risolvere lo specifico caso concreto.
Perciò, vertendo il caso in esame sulla delimitazione dell’ambito oggettivo di applicazione di un’agevolazione fiscale in assenza di espresse previsioni normative e regolamentari, occorre individuare la disciplina di casi simili e verificarne l’applicabilità al caso in esame.
A tal riguardo – in merito a quanto evidenziato dall’istante con riferimento alla rilevanza ai fini ACE delle riserve di patrimonio rilevate in bilancio dal cedente, nell’ambito di operazioni di cessione d’azienda effettuate under common control, in coerenza con le previsioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 48 del 1° aprile 2009 – si osserva che la rilevanza della riserva di patrimonio netto iscritta a seguito della operazione di cessione di cui sopra è considerata rilevante ai fini ACE (in assenza di specifici limiti di indisponibilità ai sensi dell’articolo 2433 del codice civile) a prescindere dai riflessi dell’operazione sul piano fiscale.
In altri termini, contrariamente a quanto rilevato dall’istante, la valenza della riserva in questione ai fini ACE non è collegata al relativo trattamento fiscale disposto dal TUIR.
Ciò posto, nel caso di specie si ritiene che la fattispecie di conferimento di partecipazioni descritta debba essere valutata in base alle analogie che la stessa presenta con l’ipotesi di conferimento d’azienda (o di ramo d’azienda), disciplinato, con efficacia dal periodo d’imposta 2018, dall’articolo 5, comma 8, lettera b), del D.M. 3 agosto 2017 (c.d. Nuovo Decreto ACE).
La predetta lettera b) ha previsto l’irrilevanza ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui alla lettera b) del comma 2 del medesimo D.M. delle riserve formate con utili “derivanti da plusvalenze iscritte per effetto di conferimenti d’azienda o di rami d’azienda”.
Come risulta dalla relazione illustrativa, tale necessità è sorta dalla mancanza di regolamentazione del conferimento d’azienda da parte dei principi contabili nazionali, con l’effetto che esistono prassi diverse circa il trattamento da riservare ai plusvalori che potrebbero emergere nel bilancio del conferente a seguito della suddetta operazione.
In particolare, nella Relazione illustrativa al Nuovo Decreto ACE, è stato precisato che “al fine di garantire le medesime modalità di calcolo dell’agevolazione a prescindere dalle regole contabili adottate, si è ritenuto necessario considerare non rilevanti, ai fini dell’agevolazione ACE, gli utili derivati da tale operazione. Va da sé, che tale previsione trova applicazione anche in relazione ai soggetti IAS/IFRS adopter con riferimento alle operazioni di conferimento sia se rilevate ai sensi degli IFRS sia se registrate secondo la prassi che orienta le operazioni under common control”.
Nel caso di specie l’istante ha evidenziato che le partecipazioni oggetto del Conferimento – in ossequio ai principi contabili internazionali applicati dalle società del gruppo – sono state conferite in base al valore di mercato (Fair Market Value) determinato da apposite perizie di stima.
In particolare l’istante, con documentazione spontanea inviata successivamente alla presentazione dell’istanza di interpello – in merito ai possibili trattamenti contabili riferiti alle operazioni di conferimento “under common control” – ha chiarito che il trattamento contabile dell’operazione si differenzia a seconda che questa sia effettuata:
a) under common control e risulti priva di “sostanza economica”. In tali ipotesi – in base alle indicazioni fornite da Assirevi nel documento interpretativo OPI n. 1 (Revised) dell’ottobre 2016 (OPI 1R) e in assenza di un principio contabile di riferimento (non essendo il principio contabile IFRS n. 3 applicabile e non essendo ad oggi emanato uno specifico principio contabile sul tema) – l’operazione non dovrebbe determinare l’emersione di plusvalori;
b) under common control ma risulti dotata di “sostanza economica”, oppure tra società non appartenenti al medesimo gruppo. In questi casi, invece, l’operazione deve essere contabilizzata sulla base del fair value delle partecipazioni oggetto di conferimento. In particolare, il principio contabile IFRS n. 3 prevede che la partecipazione assegnata dalla conferitaria quale “corrispettivo” delle partecipazioni trasferite vada iscritta nel Bilancio della conferente al costo rappresentativo di quanto ricevuto (i.e. fair value delle azioni emesse ed assegnate dalla conferitaria per effetto del conferimento, coincidente con l’incremento del patrimonio netto contabile della conferitaria stessa), rilevando a conto economico l’eventuale plusvalenza o minusvalenza.
Assirevi nel documento interpretativo OPI n. 1 (Revised) dell’ottobre 2016 (OPI 1R) ha precisato che: “la sostanza economica deve consistere in una generazione di valore aggiunto per il complesso delle parti interessate (quale ad esempio maggiori ricavi, risparmi di costi, realizzazione di sinergie) che si concretizzi in significative variazioni nei flussi di cassa ante e post operazione delle attività trasferite.
Nel caso di specie l’operazione di Conferimento di partecipazioni è stata eseguita realizzando tutti i passaggi che sarebbero stati eseguiti in una transazione con terze parti, determinando il Fair Market Value delle partecipazioni conferite con il supporto di specifiche perizie di stima, come sopra già specificato, con emersione di una plusvalenza a conto economico.
Ciò poiché, come riportato nella Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2019, l’operazione di Conferimento di partecipazioni ha consentito di realizzare una nuova struttura del gruppo che ha “l’obiettivo di razionalizzare la gestione delle controllate estere mediante interventi mirati al monitoraggio delle politiche di copertura cambi, del controllo del credito, delle transazioni internazionali (…) ed in generale di efficientamento della tesoreria di Gruppo (…)”.
Ciò posto, si osserva che, come peraltro evidenziato dallo stesso istante , il conferimento di partecipazioni, al pari del conferimento d’azienda disciplinato dal Nuovo Decreto ACE è suscettibile di differenti modalità di contabilizzazione (dalle quali dipende la modalità di determinazione della plusvalenza tassabile o della minusvalenza deducibile).
Sulla base di quanto sopra si ritiene che, in considerazione della ratio di cui all’articolo 5, comma 8, lett. b) del Nuovo Decreto ACE, al fine di garantire le medesime modalità di calcolo dell’agevolazione a prescindere dalle regole contabili adottate, il Conferimento di partecipazioni descritto debba essere assimilato, in via analogica, al conferimento d’azienda di cui sopra, e che pertanto, la plusvalenza emersa non possa essere considerata rilevante ai fini della determinazione dell’incremento di capitale proprio agevolabile ai sensi dell’articolo 5, comma 2 del Nuovo Decreto ACE.
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