L’Agenzia delle Entrate con proprio provvedimento ha approvato gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) 2023 relativi al periodo di imposta 2022. Gli ISA sono stati istituito con l’articolo 9-bis del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017.
La prima novità, rispetto alle cause di esclusione dell’anno precedente, è rappresentata dall’assenza tra le casuse di esclusione dell’emergenza sanitaria.
L’articolo 9-bis, comma 6, del D.L. n. 50/2017 statuisce che gli ISA non si applicano nei seguenti casi:
- l’inizio dell’attività;
- la cessazione dell’attività;
- il non normale svolgimento dell’attività;
- il superamento del limite dei ricavi previsto per l’applicazione dei modelli statistici.
Inoltre il successivo comma 7 prevede che “con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti”.
Sulla base di tale ultima disposizione normativa con la pubblicazione dei modelli ISA 2023 sono definite le cause di esclusione relative al periodo di imposta 2022. In particolare nelle istruzioni dei modelli ISA 2023 sono individuate ben 14 cause di esclusione. Altre cause di esclusione si rinvengono nelle istruzioni del modello Redditi SC 2023.
Si elencano le cause di esclusione ed i relativi codici di esclusione, come risultano dalle istruzioni del modello redditi SC 2023:
- inizio dell’attività nel corso del periodo di imposta: si applica al periodo di imposta in cui il contribuente ha aperto la partita IVA, a prescindere dall’effettivo inizio dell’attività aziendale e dall’attivazione dell’impresa in CCIAA.
- cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta: per la persona fisica il periodo di cessazione dell’attività è quello in cui questi chiude la propria posizione IVA; per una società soggetta a liquidazione, in conseguenza della quale avviene la scissione del periodo di imposta, la questione è più articolata e si consiglia la lettura dell’approfondimento
- ammontare di ricavi superiore a 5.164.569 di euro.
- periodo di non normale svolgimento dell’attività.
- contribuenti in regime forfetario, contribuenti in regime dei minimi e, in generale, contribuenti che “che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari”: i contribuenti che dichiarano il reddito attraverso il quadro LM del modello Redditi PF non dovranno esporre un codice di esclusione ISA, in quanto il quadro non ne prevede la compilazione; codice che, invece, servirà agli altri contribuenti che determinano il reddito con modalità non analitiche.
- “i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’ISA e, quindi, da quella prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l’attività esercitata”.
- “esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati”; (in tale caso deve, comunque, essere compilato il Modello ISA).
- “Enti del Terzo Settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell’art. 80 del Decreto Legislativo numero 117 del 3 luglio 2017”.
- “Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’articolo 86 del Decreto Legislativo numero 117 del 3 luglio 2017”.
- imprese sociali.
- “società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi”.
- “imprese che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di Trasporto con taxi – codice attività 49.32.10 e di Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente – codice attività 49.32.20”.
- corporazioni dei piloti di porto.
- soggetti partecipanti a un gruppo IVA: in questo caso deve comunque essere compilato e trasmesso il modello ISA di riferimento. (in tale caso deve, comunque, essere compilato il Modello ISA)
Le istruzioni dei modelli ISA 2023 al fine di ririmere qualsiasi dubbio sull’espressione “non normale svolgimento dell’attività” hanno disposto una elencazione di situazioni, “a titolo esemplificativo” e non esaustivo, quali:
- il periodo d’imposta in cui la società si trova in stato di liquidazione ordinaria, di liquidazione coatta amministrativa, o di fallimento;
- il periodo d’imposta in cui l’impresa non ha ancora iniziato l’attività prevista dall’oggetto sociale;
- il periodo d’imposta in cui l’attività non è stata esercitata in conseguenza della ristrutturazione dei locali aziendali;
- il periodo d’imposta in cui l’imprenditore, persona fisica o società, cede in affitto l’unica azienda;
- il periodo d’imposta in cui il contribuente sospende l’attività aziendale e ne dà pubblicità, in favore dei terzi, attraverso comunicazione in CCIAA;
- la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata, sempre che le due attività non siano ricomprese nel medesimo ISA;
- per i professionisti il periodo d’imposta in cui l’attività è stata interrotta, per la maggior parte dell’anno, in conseguenza di provvedimenti disciplinari;
- il periodo d’imposta in cui sono avvenuti eventi sismici.
Allegati
Gli indici sintetici di affidabilità fiscale 2023 * guida dell’Agenzia delle Entrate
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