Con il provvedimento n. 205127 del 22 aprile 2024 dell’Agenzia delle Entrate “Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96” si è normato il regime premiale riconosciuto ai contribuenti per aver raggiunto un determinato livello di affidabilità fiscale per il 2023.
Il sopraindicato provvedimento modifica alcuni aspetti, rispetto agli anni precedenti, incrementando i punteggi, come statuito dal decreto legge n. 1 del 2024, per poter beneficiare dell’esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti relativi a IVA, imposte dirette e IRAP nonché per il rimborso del credito IVA.
Il provvedimento ai punti 2.1 e 2.3 prevede che il contribuente che abbia raggiunto il risultato di affidabilità risulti pari almeno a 9, per il 2023 oppure come media semplice dei livelli di affidabilità 2022 e 2023, può accedere ai seguenti benefici del regime premiale di cui all’art. 9-bis comma 11 del D.L. 50/2017: lettera a) e b):
- esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a 70.000,00 euro annui relativi all’IVA maturati nell’annualità 2024, a 50.000,00 euro annui relativi alle imposte dirette e all’IRAP, maturati nel periodo 2023;
- esonero dal visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri del 2025, per crediti di importo non superiore a 70.000,00 euro annui;
- esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato per l’anno d’imposta 2024, per crediti d’importo non superiore a 70.000,00 euro annui;
- esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno d’imposta 2025, per crediti di importo non superiore a 70.000,00 euro annui.
Il suddetto provvedimento prevede la gradualità nell’accesso ai benefici. Infatti il punto 2.4 del provvedimento prevede che il regime premiale trovi applicazione anche per i contribuenti che, per il periodo d’imposta 2023, presentano un livello di affidabilità inferiore a 9 ma almeno pari a 8. Al punto 2.6 è previsto l’applicazione del regime premiale anche per i contribuenti che raggiungano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2022 e 2023.
Per tali contribuenti, di cui ai punti 2.4 e 2.6, il beneficio dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:
a) 50.000 euro annui relativi all’imposta sul valore aggiunto, maturati nell’annualità 2024;
b) 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d’imposta 2023.
Altri benefici per i contribuenti affidabili
Nei casi in cui il risultato di affidabilità sia pari almeno a 9, per il solo 2023, oppure come media semplice dei livelli di affidabilità 2022 e 2023, il contribuente può accedere anche ai seguenti benefici del regime premiale:
- esclusione dalla disciplina delle società non operative ( art. 9-bis comma 11 del D.L. 50/2017, lettera c);
- esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo con riferimento al 2023, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato (articolo 9-bis comma 11 del D.L. 50/2017, lettera f)
Per il 2023 il contribuente che abbia raggiunto il risultato di affidabilità pari a un valore almeno a 8,5 oppure a 9 come media semplice dei livelli di affidabilità 2022 e 2023, è previsto il beneficio dell’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (art. 9-bis comma 11 del D.L. 50/2017: lettera d)
Per il contribuente che ha abbia raggiunto il livello di affidabilità fiscale pari a 8 per il periodo d’imposta 2023 i termini di accertamento con riferimento ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo sono ridotti di un anno (articolo 9-bis comma 11 del D.L. 50/2017: lettera e).