La normativa ha previsto cause che comportano l’esclusione dall’applicazione degli ISA che si seguito si elencano:
- l’inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta;
- la cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta;
- ammontare di ricavi dichiarati di cui all’articolo 85, comma 1, Tuir esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, Tuir, superiore a 5.164.569 euro (i relativi decreti di approvazione possono prevedere che ai ricavi o ai compensi debbano essere sommati o sottratti ulteriori componenti di reddito);
- periodo di non normale svolgimento dell’attività;
- determinazione del reddito con criteri “forfetari”;
- classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel Modello ISA approvato per l’attività esercitata;
- esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati (deve essere compilato il Modello ISA);
- enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell’articolo 80 D.Lgs. 117/2017;
- organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’articolo 86 D.Lgs. 117/2017;
- imprese sociali di cui al D.Lgs. 117/2017;
- società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
Ovviamente qualora sia presenti una causa di esclusione che comporta la non applicazione dei nuovi indicatori di affidabilità fiscale (Isa) come conseguenza essa comporta la esclusione dall’obbligo di compilazione dei modelli ai soli fini informativi. Per le le imprese cd. “multiattività”, invece, rimane l’obbligo di presentare il modello riferito all’attività prevalente, pur in presenza della causa di esclusione. Per imprese multiattività sono coloro che svolgono più attività contraddistinte da diversi codici Ateco che rientrano in differenti Isa, la cui sommatoria dei ricavi delle attività secondarie supera il 30% dei ricavi complessivi del contribuente.
In presenza di imprese con multiattività qualora non superi i limiti previsti dall’apposita causa di esclusione degli ISA il contribuente è obbligato alla presentazione dell’Isa inerente l’attività prevalente (inserendo tutti i dati contabili dell’attività nel suo complesso) compilando il prospetto multiattività in cui inserire i codici Ateco delle attività secondarie con l’indicazione del peso percentuale dei ricavi rispetto al totale.
Il livello di affidabilità ascritto al contribuente è costituito dal risultato di una media di alcuni indicatori elementari di affidabilità (che attribuiscono un risultato da 1 a 10), a cui vanno aggiunti alcuni indicatori di anomalia solamente in presenza di situazioni di incongruenza.
La presenza di una causa di esclusione impedisce di usufruire dei vantaggi dei cd “effetti premiali” legati al raggiungimento di un livello di affidabilità fiscale non inferiore ad 8.
I benefici previsti per i contribuenti che raggiungano livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8,5 consente allo stesso di:
- compensare liberamente il credito Iva fino ad euro 50.000 (dell’anno 2019 e dei primi tre trimestri 2020);
- compensare liberamente i crediti per imposte dirette fino ad euro 20.000;
- possibilità di richiedere il rimborso Iva “libero” fino ad euro 50.000 (credito Iva dell’anno 2019 e dei primi tre trimestri del 2020).
In dettaglio i benefici premiali connessi ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli Isa, determinati anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, che di seguito indicati:
- esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo nonsuperiore a € 50.000 annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a € 20.000 annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
- esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsidell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a € 50.000 annui;
- esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo dell’articolo 2, comma 36-decies, D.L. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla 148/2011;
- esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, D.P.R. 600/1973, e all’articolo 54, comma 2, secondo periodo, D.P.R. 633/1972;
- anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento del “comparto” delle imposte dirette e per l’Iva;
- l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 D.P.R. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Il livello attribuito al singolo contribuente è il risultato di una media di alcuni indicatori elementari di affidabilità (che attribuiscono un risultato da 1 a 10), a cui si aggiungono alcuni indicatori di anomalia solamente in presenza di situazioni di incongruenza.
Benefici premiali | Punteggio a seguito dell’applicazione degli ISA per il 2018 | |
---|---|---|
a) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive | 8 | |
b) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui | 8 | |
c) l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 | 9 | |
d) l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 | 8,5 | |
e) l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 | 8 | |
f) l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato | 9 |