Con la circolare n. 17 pubblicata il 2 agosto 2019 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in merito alle cause di esclusione la normativa che disciplinano gli ISA non ha previsto alcuna limitazione dalle cause di esclusione per i soggetti che riprendevano l’attività entro 6 mesi dalla cessazione e per coloro che continuavano un’attività già svolta da altri soggetti (cd “mere prosecuzioni”). Infatti nella circolare in commento, l’Agenzia delle Entrate nel rispondere al quesito se tale previsione sia estendibile anche alla disciplina degli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) ha precisato che “Con riferimento alle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA, vale la pena sottolineare che non sono state riproposte dal legislatore le limitazioni previste dalla normativa relativa alle cause di esclusione dall’applicazione degli studi di settore introdotte con la legge finanziaria per il 2007.
La legge del 27 dicembre 2006, n. 296 aveva, infatti, superato alcune cause di esclusione dall’applicazione degli studi di settore prevedendo che, in caso di soggetti che iniziano o cessano la propria attività nel corso del periodo di imposta, la relativa causa di esclusione non rilevasse nei confronti dei soggetti che:
– avevano cessato l’attività ed entro sei mesi l’avevano nuovamente intrapresa;
– avevano iniziato (o meglio “continuato”), una attività precedentemente svolta da altri soggetti.”
Pertanto non trovano applicazione le limitazione, per gli ISA, non essendo prevista una disposizione analoga per i soggetti che iniziano e quelli che cessano una attività nel corso del periodo di imposta devono considerarsi esclusi dalla applicazione degli ISA ed indicheranno nella dichiarazione dei redditi le seguenti cause di esclusione:
- inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta;
- cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta.
Inoltre, come indicato dalla circolare in commento, le altre cause di esclusione, oltre ai soggetti che dichiarano ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR), di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA, sono, in base ai decreti ministeriali di approvazione degli ISA (NOTA 8) e dal comma 7 dell’articolo 9-bis, sono:
- dei contribuenti che hanno dichiarato compensi di cui all’articolo 54, comma 1, ovvero ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del TUIR, di ammontare superiore a euro 5.164.569 (NOTA 9);
- dei contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- dei contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
- delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
- dei soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, le attività di “Trasporto con taxi” – codice attività 49.32.10 o di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” – codice attività 49.32.20, di cui all’ISA AG72U;
- delle corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA AG77U.
Il 23 agosto 2019 è stato reso disponibile la nuova versione del software per l’applicazione degli ISA, “il tuo ISA 2019” versione 1.0.6, che tiene conto del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 agosto 2019. Il predetto Decreto ha modificato il precedente decreto Mef del 27 febbraio 2019. In particolare il nuovo decreto ha sostituito l’allegato 10 variando le variabili pre-calcolate che devono essere rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate al contribuente e al suo intermediario, ai fini dell’applicazione degli ISA
L’Agenzia delle Entrate nella prima part della circolare n. 17 del 2019 chiariscono le le strategie di lotta all’evasione incardinate sull’utilizzo degli indicatori di affidabilità fiscale
In particolare nel punto 1.2 della circolare viene illustrato che la determinazione del ” campione di stima sono stati analizzati i dati panel degli operatori economici (imprese/lavoratori autonomi) presenti nella banca dati degli studi di settore degli ultimi otto periodi d’imposta, per gli ISA elaborati nel 2017, degli ultimi nove periodi d’imposta disponibili, per gli ISA elaborati nel 2018, al fine di tenere conto anche del comportamento individuale del contribuente nel tempo e dell’andamento congiunturale.”
Pertanto rispetto agli studi di settore, le risultanze negative dei punteggi ISA saranno determinanti per selezionare, tenendo conto delle attività di analisi del rischio e selezione delle posizioni, i contribuenti bocciati dagli ISA (quelli che non raggiungono almeno 6 su una scala di 10) da sottoporre a verifiche fiscali. Gli accertamento saranno fondati sulle risultanze emerse a seguito delle indagini finanziarie oppure sulle percentuali di ricarico o altri strumenti analoghi. Per cui il contribuente non si dovrà più discutere in sede giudiziaria sull’attendibilità dei calcoli effettuati dallo strumento standardizzato. Infatti, oggetto del contendere, sarà costituito dalla legittimità della tipologia di accertamento messo a punto dall’Amministrazione finanziaria scaturita dall’applicazione dagli ISA che ne costituisce un elemento propulsore.
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