A seguito dell’interrogazione parlamentare (5 – 02753) del 25 settembre 2019 il Ministero dell’Economia e della Finanza in conformità di quanto già precisato nella circolare ministeriale n. 20/E/2019 ha chiarito che l’attribuzione di un punteggio, negli ISA, inferiore oppure pari a 6 non comporta l’automatica attività di controllo. Nella stessa risposta all’interrogazione viene escluso l’applicazione facoltativa degli ISA restndo quindi confermata l’obbligatorietà dell’applicazione degli ISA al periodo di imposta 2018, in quanto irrilevanti e marginali sono, a dire del Mef, le correzioni intervenute in alcuni ISA e gli aggiornamenti del software applicativo.
Si rammenta che ai sensi del comma 14 dell’articolo 9-bis D.L. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, “L’Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilita’ fiscale dei contribuenti derivante dall’applicazione degli indici nonche’ delle informazioni presenti nell’apposita sezione dell’anagrafe tributaria di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.”
Pertanto l’amministrazione finanziaria, come da indicazioni fornite con la circolare n. 20/E del 9 settembre 2019, terrà conto del livello di affidabilità minore o uguale a 6 mentre per i casi in cui il punteggio sarà compreso tra 6 e 7,99 non comporta, di per sé (ossia sulla base degli elementi di rischio “insiti” nella valutazione di affidabilità fiscale operata dall’ISA), l’attivazione di attività di controllo.
Come previsto dalla circolare n. 17/E del 2 agosto 2019 è possibile fornire elementi esplicativi compilando le apposite «note aggiuntive» degli ISA al fine di consentire all’Agenzia delle Entrate di poter procedere ad un’analisi della posizione del contribuente con elementi utili a giustificare i rischi insiti. La circolare in commento evidenzia al paragrafo 1.9 che “L’affidabilità fiscale del contribuente, definita attraverso l’applicazione degli ISA, rappresenta, oltre che un mezzo per riconoscere benefici ai più virtuosi, anche uno strumento per individuare le posizioni più a rischio per la successiva fase dei controlli”.
Le circolari n. 17/E del 2 agosto 2019 e la n. 20/E del 9 settembre 2019 hanno confermato che le strategie di controllo terranno conto del punteggio di affidabilità (o meglio di inaffidabilità) derivante dall’applicazione degli ISA. Nelle circolari sopra richiamate è stato posto l’accento sull’utilizzo delle risultanze dell’anagrafe dei conti correnti. I dati dell’anagrafe dei rapporti bancari saranno utilizzati anche per i c.d. risparmiometro o bancometro.
Gli accertamenti fondati su tali strumenti (dati bancari) sono caratterizzati dalla presunzione legale relativa.
La modifica degli ISA precompilati
L’Agenzia delle Entrate, nel corso degli incontri, ha precisato che nei casi di criticità evidenziate dagli indicatori di anomalia, i contribuenti possono procedere alla modifica dei dati precalcolati dopo averli verificati e procedere a calcolare un’altra volta il proprio Isa.
Non tutte le variabili precalcolate sono modificabili.
Tra le variabili non modificabili sono compresi i coefficienti individuali per la stima dei ricavi/compensi. Nei casi in cui le variabili non sono modificabili il contribuente può utilizzare il campo delle note aggiuntive per fornire elementi tali da spiegare i disallineamenti.
Come chiarito dall’Amministrazione finanziaria qualora il calcolo degli ISA sia effettuato senza modifiche dei dati precompilati la stessa non potrà procedere ad eventuali contestazioni relative ai valori delle variabili precalcolate fornite e non modificate.