MINISTERO AMBIENTE – Circolare 17 dicembre 2019, n. 11
Iscrizione all’Albo delle macchine operatrici
Alcune Sezioni regionali hanno richiesto chiarimenti riguardanti i limiti e le condizioni d’iscrizione all’Albo dei veicoli classificati come macchine operatrici.
Al riguardo il Comitato nazionale ha ritenuto di rammentare che, ai sensi dell’art. 58 del Codice della Strada, le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.
Ai fini dell’iscrizione all’ Albo, il Comitato nazionale ha chiarito che, alla luce di detta previsione legislativa, le macchine operatrici possono essere iscritte:
1) nella categoria 2-bis qualora i rifiuti che si intendono trasportare si configurino come “cose connesse al ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere”.
2) nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di “spazzamento meccanizzato” di cui all’ Allegato C alla delibera n. 5 del 3 novembre 2016, come modificata dalla delibera n. 8 del 12 settembre 2017, relativamente alle macchine operatrici identificate come “spazzatrici” e limitatamente alle tipologie di rifiuti classificate con i codici dell’ EER 200302 e 200303.
3) nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di “raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle aree e strade urbane, extraurbane e autostrade di cui all’art. 184, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 152/ 06” e “raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d’acqua”, di cui all’allegato D, Tab. D6 e D7, alla delibera n. 5 del 3 novembre 2016, come modificata dalla delibera n. 8 del 12 settembre 2017. Nei casi di cui al punto 3 non è prevista l’indicazione di specifiche tipologie di rifiuti.
Il Comitato nazionale ha ribadito, infine, che le Sezioni sono tenute a riportare nei provvedimenti il numero di targa, o, in mancanza, il numero di identificazione riportato sulla targhetta apposta dal costruttore, delle macchine operatrici in disponibilità dell’impresa.
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