La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 458 depositata il 13 gennaio 2014 intervenendo in tema di iscrizione ipotecarie ha statuito che il l’agente concessionario può procedere alla iscrizione ipotecaria per l’intero debito anche quando l’iscrizione a ruolo straordinario è avvenuta in pendenza del giudizio sull’avviso di accertamento.
La vicenda ha riguardato una società posta in liquidazione a cui veniva notificato avviso di iscrizione di ipoteca inerente una cartella di pagamento per imposte Irpeg, Irap ed Iva, seguita a ruolo straordinario, che era stato emesso nel corso del giudizio avente ad oggetto l’impugnazione del precedente avviso di accertamento. Il liquidatore avverso tale atto proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici rigettavano le doglianze della ricorrente.
La società contribuente impugnava la decisione dei giudici di prime cure dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale che accoglieva parzialmente il gravame. Per i giudici di appello l’atto esecutivo, riguardando un ruolo straordinario, il quale era stato emesso nel corso del giudizio avente a oggetto l’impugnazione del precedente avviso di accertamento (per IRPEG, IRAP e IVA), non poteva attenere alle imposte nella loro interezza, ma unicamente nella misura del 50 per cento.
Per la cassazione della sentenza del giudice di seconde cure, l’Agenzia delle Entrate, proponeva ricorso, basato su due motivi di censura, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini accolgono il ricorso dell’Amministrazione finanziaria cassando senza rinvio la sentenza impugnata.
Per i giudici di legittimità nelle motivazioni della sentenza cassata, i giudici territoriali, hanno omesso di enunciare le ragioni in virtù delle quali non prendeva in considerazione le questioni addotte dall’Amministrazione finanziaria con riguardo alle intervenute pronunce con cui l’impugnazione, attinente l’avviso di accertamento, era stata rigettata sia in primo sia in secondo grado, incorrendo in tal modo nel vizio di omessa motivazione.
Inoltre, per i giudici del Palazzaccio, la CTR non ha considerato che, in tema di riscossione delle imposte sui redditi, l’emissione del ruolo straordinario con obbligo di pagamento immediato delle imposte, ai sensi dell’articolo 11 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è legittima quando sussiste “fondato pericolo per la riscossione”, senza che rilevi l’eventuale emissione di un avviso di accertamento, con pendenza del relativo giudizio d’impugnazione (Cfr. Cass. n. 10787/2006 e 11234/2011).
Infine continuano i giudici della Corte di Cassazione com’è noto ai fini dell’iscrizione delle imposte nei ruoli straordinari, la sussistenza, alla data della formazione del ruolo, di provvedimento (valido ed efficace) d’iscrizione d’ipoteca legale sui beni di società assoggettata a imposte sui redditi, e la circostanza che la medesima si trovi in fase di liquidazione, costituiscono elementi concorrenti a integrare il requisito del “fondato pericolo per la riscossione”, richiesto dall’articolo 11 quinto comma del D.P.R. n. 602 del 1973 – ed ora dall’articolo 11, comma terzo, del D.P.R. medesimo, come sostituito dall’articolo 3 del D.Lgs. n. 46 del 199 (Cfr. Cass. n. 11225/2002 e n. 9180/2001).
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