La cartella di pagamento anche se non sia stata contestata e quindi divenuta definitiva, essa, non legittima l’iscrizione di ipoteca, ai danni del contribuente, se la procedura di iscrizione ipotecaria inizia dopo cinque anni dalla notifica della cartella stessa.
Non è più possibile alla iscrizione ipotecaria, da parte del concessionario del servizio alla riscossione (Equitalia) decorsi cinque anni dalla notifica della cartella esattoriale. Lo ha stabilito il Tribunale di Cosenza con la sentenza n. 1455/2013 dell’8.05.2013 che ha accolto il ricorso di una contribuente contro l’INPS.
Il Giudice dell’esecuzione adito dal contribuente ha ritenuto, in conformità alla normativa vigente, che nei casi di cartelle di pagamento, la prescrizione della pretesa impositiva (e quindi larelativa possibilità di iscrivere ipoteca sui beni del contribuente moroso) si compie in cinque anni (legge 335/1995). Quindi, decorso il quinto anno, ogni ipoteca iscritta sulla base della cartella notificata a suo tempo, è illegittima.
Tale principio vale anche nel caso in cui il cittadino non abbia fatto opposizione alla cartella e quest’ultima sia divenuta definitiva. In quest’ultima ipotesi, infatti, è errato pensare che la prescrizione sia di dieci anni solo perché la cartella, ormai incontestabile, sia nella sostanza equiparabile a una sentenza e, come tutte le sentenze, si prescriva dopo il decennio. Difatti, la prescrizione decennale si può avere solo e soltanto per le sentenze, in quanto solo queste ultime sono idonee a passare in giudicato (vedasi Cassazione sent. n. 12263/2007; Cassazione S.U. sent. n. 25790/2009).