La Cassazione con la sentenza n. 5385 del 05 marzo 2013 si è occupata del delicato equilibrio tra iscrizione ipotecaria e beni immobili inseriti nel fondo patrimoniale di una famiglia.
La vicenda deve al centro un contribuente che i era opposto alla iscrizione ipotecaria con l’esistenza del fondo patrimoniale di cui all’art. 167 del c.c. Infatti la domanda del ricorrente “era basata sull’allegazione che la quota ipotecata si riferiva ad un immobile che i due coniugi avevano costituito in fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia ai sensi dell’art. 167 c.c. con un atto pubblico del maggio 1996 e che come tale, non essendo essa suscettibile di esecuzione forzata, non poteva nemmeno essere ipotecata.”
Gli Ermellini hanno statuito il principio di diritto secondo il quale l’iscrizione dell’ipoteca è possibile solo per quei debiti che sono venuti in essere per scopi direttamente legati all’esigenza della famiglia. Infatti alla fine di una lunga digressione sulla natura dell’ipoteca e le varie tipologie previste dal codice civile, i Giudici spiegano che, civilisticamente, il concessionario della riscossione poteva andare avanti nell’esecuzione (ed anche sulla richiesta di garanzia del suo credito) quando era di fronte ai crediti derivante direttamente dalle esigenze della famiglia. Altro elemento da valutare è se il creditore non era consapevole di tale estraneità.
Pertanto gli Ermellini affermano che “Prendendo le mosse, come postula parte ricorrente nel primo motivo, dalla sottolineatura del profilo funzionale che le Sezioni Unite hanno dato all’iscrizione di cui all’art. 77, sia pure ad altro effetto, va ricordato che esse hanno affermato che «In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’ipoteca prevista dall’art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, rappresentando un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, soggiace agli stessi limiti per quest’ultima stabiliti dall’art. 76 del medesimo D.P.R., come da ultimo modificato dall’art. 3 del d.l. n. 203 del 2005, conv. in legge n. 248 del 2005, e non può, quindi, essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli ottomila euro».
Nella sentenza in commento, i giudici hanno ritenuto che il ricorrente avrebbe dovuto procedere alla dimostrazione, in sede di giurisdizione ordinaria, della natura del debito, e cioè sicuramente estranea alle esigenze personali, e in secondo tempo, seppur eventuale, dimostrare che il concessionario fosse consapevole dell’estraneità di esso. La doglianza del contribuente era generica sin da primo grado e dunque la Cassazione non ritiene accoglibile le ragioni del ricorso e decide nel merito senza possibilità di rinvio, in quanto ogni altra attività istruttoria sembrerebbe inutile. Linea dura si diceva nel titolo, dunque si consiglia sempre di dimostrare puntualmente l’estraneità dei debiti contratti alle esigenze familiari, in caso di iscrizione ipotecaria, per dare un senso al ricorso dell’istituzione del fondo patrimoniale.
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