MINISTERO FINANZE – Risoluzione 26 ottobre 2021, n. 9/DF
Art. 1, comma 807 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Iscrizione nella sezione separata dell’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate. Chiarimenti
Con Risoluzione 4/DF del 13/04/2021, questo Dipartimento ha ritenuto opportuno, al fine di agevolare gli Enti locali che hanno manifestato l’intenzione di procedere all’espletamento delle gare per l’affidamento delle attività di supporto alle attività di accertamento e riscossione nelle more dell’approvazione del Regolamento previsto dall’articolo 1, comma 805 della legge n. 160 del 2019, consentire l’iscrizione provvisoria nell’albo delle società che svolgono esclusivamente le predette attività.
A tal proposito la richiamata Risoluzione ha precisato che le società sono tenute al rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 807, legge 160/2019, circa le misure minime di capitale interamente versato in denaro, con polizza assicurativa o fideiussione bancaria, trattandosi di norma direttamente applicabile.
Per quanto riguarda il possesso dei requisiti diversi da quello finanziario, la Risoluzione, in assenza della normativa di attuazione, ha richiesto, con rimando all’art. 17 del D.M. 289/2000, il possesso delle condizioni e dei requisiti ivi previsti (requisiti di onorabilità, tecnici e cause di incompatibilità).
Poiché a seguito della pubblicazione della richiamata risoluzione sono pervenuti numerosi quesiti delle società interessate e dei comuni, volti a conoscere le modalità con le quali poter comprovare l’avvenuta iscrizione a titolo provvisorio, si ritiene opportuno precisare quanto segue.
Si rammenta in premessa, che quella consentita dalla risoluzione 4/2021 è un’iscrizione provvisoria che si perfezionerà solo in seguito all’emanazione del Regolamento di attuazione, e che è finalizzata unicamente a consentire l’espletamento delle gare.
In ragione di tale peculiare funzione, in tale fase transitoria, le società interessate dovranno specificare nella richiesta di approvazione dell’iscrizione provvisoria la gara alla quale intendono partecipare, riportandone gli estremi di indizione.
Il Dipartimento delle Finanze- Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscaleattesterà, quale mera presa d’atto e solo nel caso in cui la società ne abbia necessità per partecipare alla gara, la presentazione della domanda di iscrizione provvisoria, il possesso del requisito della misura e della natura del capitale, la cui mancanza produce effetti immediatamente preclusivi, trattandosi, come sopra illustrato, di parte della norma direttamente applicabile, e l’autocertificazione ai sensi del dpr 445/2000 del possesso degli altri requisiti. Naturalmente, la verifica puntuale della sussistenza delle condizioni richieste dalla norma verrà effettuata solo dopo l’adozione del nuovo regolamento, con eventuale richiesta di integrazione documentale ove la stessa si rendesse necessaria alla luce delle previsioni di tale provvedimento.
Si precisa che la presa d’atto conserva la sua efficacia limitatamente alla singola gara per la quale è stata fatta richiesta, per cui ogniqualvolta ve ne sia necessità per partecipare a una diversa gara dovrà procedere a nuova richiesta nei termini sopra specificati.
L’attestazione rilasciata in tali termini, ad avviso della scrivente, fornisce adeguate garanzie ai fini del soddisfacimento delle esigenze rappresentate dagli enti locali.
Con la presente Risoluzione si forniscono altresì chiarimenti in riscontro ad alcuni quesiti, pure avanzati dalle società interessate, in ordine a specifici aspetti della normativa di settore.
L’art. 1, comma 805, legge n.160/2019, prescrive che alla sezione separata debbano iscriversi i soggetti “che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate”.
Talune società hanno chiesto se l’avverbio “esclusivamente” sia da interpretarsi quale prescrizione riguardante l’oggetto sociale, nel senso che le società debbano avere quale oggetto sociale esclusivo le attività propedeutiche all’accertamento per poter essere iscritte all’albo separato.
Sul punto si precisa che tale locuzione va correttamente intesa con riferimento al tipo di attività che una società intenda esercitare. Più precisamente, qualora si intenda svolgere “esclusivamente” le attività propedeutiche, sarà sufficiente iscriversi alla sezione separata, qualora invece la società interessata voglia esercitare altresì le attività di accertamento e riscossione, non svolgendo “esclusivamente” attività propedeutiche, dovrà iscriversi alla sezione principale. A corollario di quanto sopra rappresentato, si evidenzia che se una società è già iscritta nella sezione principale per le attività di accertamento e riscossione, tale iscrizione assorbe quella per la sezione separata, quindi potrà esercitare le attività propedeutiche senza richiedere apposita iscrizione alla sezione separata.
Per cui, ferme restando le limitazioni recate dall’art. 2 dell’attuale Regolamento D.M. 289/2000 in merito al divieto di esercitare attività di pubblicità, l’oggetto sociale non è in altro modo limitato.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Decreto n. 101 del 13 aprile 2022 - Ministero dell' Economia e Finanze - Regolamento relativo alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e di riscossione…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 25481 depositata il 31 agosto 2023 - In materia previdenziale, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata nell'ipotesi di percezione di reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 03 marzo 2022, n. 7112 - In tema di determinazione del reddito d'impresa, la deduzione degli accantonamenti iscritti nel fondo rischi su crediti, prevista dall'art. 71 (art. 106 secondo la numerazione introdotta dal d.lgs. 30…
- MINISTERO FINANZE - Risoluzione 22 maggio 2020, n. 4/DF - Art. 18 del Regolamento 11 settembre 2000, n. 289 relativo agli obblighi degli iscritti all’albo di cui all’art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - Revisione annuale - Art. 103 del D. L. 17 marzo…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 ottobre 2019, n. 26848 - IRAP - Quando l'attività è esercitata dalle società e dagli enti, che siano soggetti passivi dell'imposta a norma dell'art. 3 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 essa, in quanto esercitata da tali…
- MINISTERO FINANZE - Circolare 27 ottobre 2020, n. 3/DF - Verifica e rendicontazione dei versamenti delle entrate degli enti locali effettuati dai contribuenti. Adempimenti degli enti locali, dei tesorieri e dei soggetti affidatari della riscossione.…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: onere della prova e responsab
La riforma del processo tributario ad opera della legge n. 130 del 2022 ha intro…
- E’ obbligo del collegio sindacale comunicare
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25336 del 28 agosto 2023, interv…
- Dimissioni del lavoratore efficace solo se effettu
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27331 depositata il 26 settembre…
- La restituzione ai soci dei versamenti in conto au
La Corte di cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 39139 depositata il 2…
- I versamento eseguiti in conto futuro aumento di c
I versamento eseguiti in conto futuro aumento di capitale ma non «accompagnati d…